Art. 2. 1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 1 e' effettuato annualmente ripartendo fra gli aventi diritto il venticinque per cento dell'importo complessivo in parti uguali, il venticinque per cento in proporzione al numero delle effettive uscite nel corso dell'anno ed il cinquanta per cento in proporzione al numero delle copie diffuse nel corso dell'anno.