Art. 2. 
  1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 1 e'  effettuato
annualmente ripartendo fra gli  aventi  diritto  il  venticinque  per
cento dell'importo complessivo in parti uguali,  il  venticinque  per
cento in proporzione al  numero  delle  effettive  uscite  nel  corso
dell'anno ed il cinquanta per cento in proporzione  al  numero  delle
copie diffuse nel corso dell'anno.