Art. 3. 1. Le domande annuali di ammissione ai contributi da compilarsi su carta da bollo a firma del legale rappresentante, dovranno essere inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, a mezzo raccomandata postale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale i contributi vengono richiesti: 2. In sede di prima applicazione le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Alle domande devono essere allegati: a) statuto dell'associazione; b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante la data di costituzione dell'associazione, i nominativi dei componenti degli organi sociali in carica alla data della domanda, l'elenco delle testate edite con gli estremi di registrazione delle stesse presso il tribunale competente, l'indicazione per ciascuna testata dei giorni di uscita e del numero delle copie tirate e delle copie diffuse per ciascuna uscita; c) un numero di ciascuna testata edita nell'anno di riferimento dei contributi; d) l'indicazione del codice fiscale/partita I.V.A. dell'impresa, nonche' delle modalita' di pagamento. 4. Le imprese editrici dovranno tenere a disposizioni del Dipartimento per l'informazione e l'editoria la collezione completa delle testate edite con riferimento al periodo per il quale chiedono i contributi. Tale obbligo cessa dopo due anni dalla relativa liquidazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 marzo 1999 p. Il Presidente: Minniti Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1999 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 294