Art. 3. 
  1. Le domande annuali di ammissione ai contributi da compilarsi  su
carta da bollo a firma del  legale  rappresentante,  dovranno  essere
inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, a mezzo raccomandata postale entro il 31
gennaio dell'anno successivo a  quello  per  il  quale  i  contributi
vengono richiesti: 
  2.  In  sede  di  prima  applicazione  le  domande  devono   essere
presentate entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento. 
  3. Alle domande devono essere allegati: 
  a) statuto dell'associazione; 
  b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante  la
data di costituzione dell'associazione, i nominativi  dei  componenti
degli organi sociali in carica  alla  data  della  domanda,  l'elenco
delle testate edite con gli estremi  di  registrazione  delle  stesse
presso il tribunale competente, l'indicazione  per  ciascuna  testata
dei giorni di uscita e del numero delle copie tirate  e  delle  copie
diffuse per ciascuna uscita; 
  c) un numero di ciascuna testata edita nell'anno di riferimento dei
contributi; 
  d) l'indicazione del codice  fiscale/partita  I.V.A.  dell'impresa,
nonche' delle modalita' di pagamento. 
  4.  Le  imprese  editrici  dovranno  tenere  a   disposizioni   del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria la  collezione  completa
delle testate edite con riferimento al periodo per il quale  chiedono
i contributi.  Tale  obbligo  cessa  dopo  due  anni  dalla  relativa
liquidazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 15 marzo 1999 
                                            p. Il Presidente: Minniti 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
  Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1999 
  Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 294