Art. 2. 1. Il reclutamento degli allievi di cui all'articolo 1 viene effettuato secondo le modalita' previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'ammissione ai corsi delle accademie militari. 2. Gli allievi ammessi all'accademia militare frequentano i corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea con indirizzo sanitario ovvero veterinario presso le universita' con le quali l'amministrazione della difesa stipula apposite convenzioni e con le modalita' stabilite dalle stesse convenzioni. 3. Durante gli studi universitari gli allievi seguono corsi complementari di materie militari secondo programmi definiti dal regolamento dell'accademia militare e della scuola di applicazione. 4. Agli allievi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del regolamento dell'accademia militare e della scuola di applicazione.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, citato nelle premesse del presente decreto: "Art. 3 (Disposizioni comuni). - 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente delle Forze ar mate e' necessario possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani; b) aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e non aver superato l'eta' massima stabilita per ciascun ruolo dal presente decreto; c) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea; d) essere riconosciuti in possesso della idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente; e) essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amminsitrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in altra accademia o istituto di formazione militare; g) essere in possesso di qualita' morali e di condotta incensurabili. 2. Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione per i concorsi ad ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, sono indicati per ciascuna Forza armata: a) i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari nonche' quelli validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente ed eventuali ulteriori requisiti; b) le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame, prevedendo, ove, necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti. 3. Nei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente l'amministrazione ha facolta' di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare entro la data di approvazione della graduatoria nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria. Qualora la durata del corso sia inferiore ad un anno, detta facolta' puo' essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso. 4. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali, non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi". "Art. 4 (Ufficiali dei ruoli normali). - 1. Gli ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente da coloro che hanno frequentato le Accademie militari, e che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata. 2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie militari possono essere previste, oltre alle riserve di posti stabilite da leggi speciali, anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata. 3. L'eta' per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle accademie militari non puo' essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite massimo e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate. 4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami e superamento del corso applicativo, anche dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'articolo 3, che non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso. 5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina. 6. I concorsi di cui al comma 4 possono essere banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concluderanno nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto. 7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui al comma 4 frequentano corsi applicativi di durata non superiore ad un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate dagli ordinamenti degli istituti di formazione di ciascuna Forza armata. 8. L'anzianita' relativa degli ufficiali di cui ai commi 4 e 5 e' rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive Accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno. 9. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva".