Art. 2.
  1.  Il  reclutamento degli  allievi  di  cui all'articolo  1  viene
effettuato secondo  le modalita'  previste dagli articoli  3 e  4 del
decreto legislativo  30 dicembre  1997, n.  490, per  l'ammissione ai
corsi delle accademie militari.
  2. Gli  allievi ammessi all'accademia militare  frequentano i corsi
di studio  per il conseguimento  del diploma di laurea  con indirizzo
sanitario  ovvero  veterinario presso  le  universita'  con le  quali
l'amministrazione della difesa stipula  apposite convenzioni e con le
modalita' stabilite dalle stesse convenzioni.
  3.  Durante  gli  studi  universitari  gli  allievi  seguono  corsi
complementari  di materie  militari  secondo  programmi definiti  dal
regolamento dell'accademia militare e della scuola di applicazione.
  4.  Agli  allievi di  cui  al  presente  articolo si  applicano  le
disposizioni del  regolamento dell'accademia militare e  della scuola
di applicazione.
 
           Nota all'art. 2:
            -  Si  riporta il testo degli  articoli 3 e 4 del decreto
          legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, citato nelle premesse
          del presente decreto:
            "Art. 3  (Disposizioni comuni).  - 1. Per  conseguire  la
          nomina ad ufficiale in  servizio permanente delle  Forze ar
          mate  e' necessario possedere i seguenti requisiti:
               a) essere cittadini italiani;
            b)  aver  compiuto    il diciottesimo anno di eta' e  non
          aver superato l'eta' massima stabilita  per  ciascun  ruolo
          dal presente decreto;
            c)    essere   in possesso   di   diploma   di istruzione
          secondaria  di secondo grado ovvero di diploma di laurea;
            d) essere   riconosciuti in    possesso  della  idoneita'
          psicofisica  e  attitudinale  al    servizio incondizionato
          quale ufficiale  in servizio permanente;
            e) essere in possesso del godimento dei diritti civili  e
          politici;
            f)   non     essere  stati     destituiti,  dispensati  o
          dichiarati  decaduti  dall'impiego  presso    una  pubblica
          amminsitrazione      ovvero  prosciolti,  d'autorita'     o
          d'ufficio,   da precedente   arruolamento  volontario    in
          altra accademia o istituto di formazione militare;
            g)  essere   in  possesso   di  qualita'   morali  e   di
          condotta incensurabili.
            2.  Con  distinti decreti del   Ministro della difesa, di
          concerto  con  il    Ministro  dei    trasporti  e    della
          navigazione  per  i concorsi  ad ufficiale del  Corpo delle
          capitanerie di  porto, sono   indicati per  ciascuna  Forza
          armata:
            a)  i    titoli di   studio di istruzione   secondaria di
          secondo grado richiesti per l'ammissione ai  singoli  corsi
          delle  accademie  militari  nonche'  quelli    validi per i
          concorsi    per  la  nomina  ad    ufficiale  in   servizio
          permanente ed eventuali ulteriori requisiti;
            b)  le  tipologie  e  le  modalita'    di svolgimento dei
          concorsi  e  delle  prove  di  esame,  prevedendo,     ove,
          necessario,  programmi differenziati in relazione ai titoli
          di studio richiesti.
            3. Nei concorsi  per la nomina ad ufficiale  in  servizio
          permanente  l'amministrazione  ha  facolta' di colmare   le
          vacanze organiche che  si  dovessero  verificare  entro  la
          data  di  approvazione  della  graduatoria nel limite di un
          decimo dei posti messi a concorso.  Nel caso in cui  alcuni
          dei  posti    messi  a  concorso  risultino  scoperti   per
          rinuncia o decadenza entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          inizio  dei  corsi, possono essere  autorizzate altrettante
          ammissioni  ai    corsi  stessi    secondo  l'ordine  della
          graduatoria.  Qualora  la durata del corso sia inferiore ad
          un   anno, detta facolta'   puo'  essere  esercitata  entro
          1/12  della  durata   del corso   stesso.   Le   riserve di
          posti  previste da  leggi speciali in favore di particolari
          categorie  di  cittadini   non   possono   complessivamente
          superare un terzo dei posti messi a concorso.
            4.   Per   la   partecipazione  ai  concorsi  finalizzati
          all'immissione  nei  ruoli  degli    ufficiali,  non     si
          applicano  gli   aumenti dei   limiti di eta' eventualmente
          previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi".
            "Art. 4 (Ufficiali dei ruoli normali). - 1. Gli ufficiali
          dei ruoli normali  in  servizio  permanente  sono   tratti,
          con   il   grado   di  sottotenente  da  coloro  che  hanno
          frequentato   le   Accademie   militari,  e  che    abbiano
          completato  con  esito favorevole   il   ciclo    formativo
          previsto dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata.
            2.  Per    specifiche esigenze di  Forza armata nei bandi
          di concorso per   l'ammissione  alle    accademie  militari
          possono  essere   previste, oltre   alle  riserve di  posti
          stabilite  da leggi  speciali,  anche riserve  di posti   a
          favore di  particolari  categorie di  personale militare in
          servizio nella relativa Forza armata.
            3.  L'eta'  per    la  partecipazione  ai  concorsi   per
          l'ammissione  alle  accademie  militari  non  puo'   essere
          inferiore    a  17  anni  e  superiore  a 22 anni alla data
          indicata nel bando di  concorso.  Fatta  eccezione  per  il
          ruolo  naviganti    normale  dell'Aeronautica,    il limite
          massimo e'  elevato  di  un  periodo    pari  all'effettivo
          servizio prestato, comunque non  superiore  a tre  anni,  a
          favore    dei cittadini   italiani   che prestino o abbiano
          prestato servizio militare nelle Forze armate.
            4. Gli ufficiali   in  servizio  permanente  dei    ruoli
          normali  possono  essere  tratti con   il grado di tenente,
          mediante  concorso per titoli ed esami   e superamento  del
          corso  applicativo,  anche dai   giovani in possesso di uno
          dei diplomi di   laurea definiti per ciascun  ruolo  con  i
          decreti  di cui al comma 2 dell'articolo 3, che non abbiano
          superato il   trentaduesimo   anno di   eta'   alla    data
          indicata nel  bando  di concorso.
            5.   Salvo quanto  stabilito nel  comma 4,  gli ufficiali
          del ruolo normale del Corpo   delle  capitanerie  di  porto
          possono  essere  tratti, con   il grado   di guardiamarina,
          anche dai  giovani in  possesso del titolo di  capitano  di
          lungo corso o di capitano di macchina.
            6.  I  concorsi di cui al comma  4 possono essere banditi
          nel caso in cui  il prevedibile  numero  dei  frequentatori
          delle  accademie,    che concluderanno nell'anno il   ciclo
          formativo per essi   previsto per un  determinato    ruolo,
          risulti  inferiore  a  11/10  del  numero  delle promozioni
          a   scelta al grado  di maggiore stabilito per  il medesimo
          ruolo dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.
            7. I candidati utilmente collocati  nelle graduatorie  di
          merito  dei  concorsi di  cui al comma  4 frequentano corsi
          applicativi   di durata non   superiore     ad   un    anno
          accademico   le   cui   modalita'  sono disciplinate  dagli
          ordinamenti  degli  istituti  di  formazione   di  ciascuna
          Forza armata.
            8. L'anzianita' relativa  degli ufficiali di cui ai commi
          4  e  5  e' rideterminata, a seguito  del superamento degli
          esami   di fine corso,  dalla  media  del  punteggio  della
          graduatoria  del concorso e di quello conseguito al termine
          del corso stesso. Gli stessi  sono iscritti in ruolo   dopo
          i   pari   grado   provenienti  dai  corsi  regolari  delle
          rispettive Accademie  militari  che    terminano  il  ciclo
          formativo nello stesso anno.
            9. I candidati che non superino il corso applicativo sono
          collocati  in  congedo  a  meno che non debbano assolvere o
          completare gli obblighi di   leva  ovvero    restituiti  ai
          ruoli  di  provenienza. Il  periodo di durata del corso  e'
          computato per intero ai  fini dell'anzianita'  di  servizio
          per i  militari in  servizio permanente  e per  il restante
          personale  non  e'  computabile  ai  fini dell'assolvimento
          degli obblighi di leva".