IL MINISTRO DELLA SANITA'
                          di concerto  con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, relativo alla
attuazione   della  direttiva   89/398/CEE  concernente   i  prodotti
alimentari destinati ad una  alimentazione particolare e segnatamente
l'art. 9 che  conferisce al Ministero della sanita',  di concerto con
quello  dell'industria,  commercio  ed  artigianato  la  potesta'  di
fissare,  in  attuazione  di direttive  comunitarie  le  disposizioni
specifiche applicabili ai gruppi  di alimenti riportati nell'allegato
a tale decreto legislativo;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo alla
attuazione  delle  direttive  89/395/CEE  e  89/396/CEE,  concernenti
l'etichettatura,  la  presentazione  e la  pubblicita'  dei  prodotti
alimentari e successive modifiche;
   Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77;
  Visto  il  decreto  del  Ministro   della  sanita'  21  marzo  1973
(pubblicato nel supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 104
del 20  aprile 1993) e  sue successive modificazioni,  concernenti la
disciplina degli imballaggi, recipienti,  utensili destinati a venire
in  contatto  con  le  sostanze   alimentari  o  con  sostanze  d'uso
personale;
  Vista la direttiva  96/8/CE della Commissione del  26 febbraio 1996
sugli alimenti  destinati a  diete ipocaloriche volte  alla riduzione
del peso;
  Visto il  decreto del Ministro  della sanita' 27 febbraio  1996, n.
209, relativo al regolamento concernente la disciplina degli additivi
alimentari consentiti  nella preparazione per la  conservazione delle
sostanze  alimentari in  attuazione delle  direttive n.  94/34/CE, n.
94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE;
  Visto il decreto  del Ministro della sanita' 24  settembre 1996, n.
572,  concernente il  regolamento recante  aggiornamento del  decreto
ministeriale  21   marzo  1973,   sulla  disciplina   igienica  degli
imballaggi, recipienti,  utensili destinati a venire  in contatto con
le sostanze  alimentari o  con sostanze d'uso  personale. Recepimento
della direttiva n. 95/3/CE;
  Sentita la commissione tecnicoconsultiva di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 23 febbraio 1998;
  Vista  la comunicazione  al Presidente  del Consiglio  dei Ministri
effettuata in data  24 marzo 1998 a norma dell'articolo  17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti di composizione e
di  etichettatura   dei  prodotti  destinati  ad   una  alimentazione
particolare, da  utilizzare nell'ambito  di diete  ipocaloriche volte
alla riduzione del peso e presentati come tali.
  2. Gli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione
del peso sono alimenti di  composizione particolare i quali, se usati
secondo le  indicazioni del fabbricante, sostituiscono  interamente o
in parte la razione alimentare giornaliera.
  3. Gli alimenti di cui al comma 2 sono:
  a)   prodotti  presentati   come   sostituti  dell'intera   razione
alimentare giornaliera;
  b)  prodotti  presentati  come  sostituti   di  uno  o  piu'  pasti
costituenti la razione alimentare giornaliera.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizione  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Per le direttive   CEE vengono forniti gli    estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
           Note alle premesse:
            - La direttiva 89/398/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.  L
          186 del 30 giugno 1989.
             - L'art. 9 del D.Lgs. n. 111/1992 cosi' recita:
            "Art.  9    (Disposizioni specifiche). -   1. Con decreto
          del Ministro della   sanita'    di    concerto    con    il
          Ministro       dell'industria,       del   commercio      e
          dell'artigianato  da  adottarsi ai   sensi dell'art.    17,
          comma    3, della   legge   23   agosto 1988,  n.  400,  in
          attuazione  di direttive  comunitarie, vengono  fissate  le
          disposizioni  specifiche applicabili ai gruppi di  alimenti
          di cui all'allegato I.
            2.  Con  la   stessa procedura di cui al comma  1 vengono
          indicati, in attuazione   delle   direttive    comunitarie,
          le    sostanze   con   scopo nutrizionale da  aggiungere ai
          prodotti  alimentari  destinati     ad  una   alimentazione
          particolare     nonche'   i   criteri  di    purezza  e  le
          condizioni per la loro utilizzazione".
            -   Le   direttive    89/395/CEE    e  89/396/CEE    sono
          pubblicate  nella G.U.C.E. n. L 186 del 30 giugno 1989.
            -  Il  decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, reca:
          "Attuazione della  direttiva   90/496/CEE   del   Consiglio
          del    24    settembre    1990  relativa  all'etichettatura
          nutrizionale    dei  prodotti  alimentari".  La   direttiva
          90/496/CEE  e'  pubblicata nella  G.U.C.E. n.  L 276  del 6
          ottobre 1990.
            - La direttiva 96/8/CE della Commissione del 26  febbraio
          1996  sugli  alimenti  destinati a diete ipocaloriche volte
          alla riduzione del peso e'    pubblicata  nella    Gazzetta
          Ufficiale    delle Comunita'   europee n.  (G.U.C.E.) del 6
          marzo 1996, n. L 55/22.
            -  Le    direttive  94/34/CE,  94/35/CE,  94/36/CE   sono
          pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 237 del 10 settembre 1994. La direttiva    95/2/CE  e'
          pubblicata  in  G.U.C.E.  n.    L  61 del 18 marzo 1995. La
          direttiva 95/31/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 178  del  28
          luglio 1995.
            -  La  direttiva 95/3/CE e'  pubblicata in G.U.C.E.  n. L
          41  del 23 febbraio 1995.
            -  L'art.  17,   comma   3,   della   legge   23   agosto
          1988,    n.    400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          recita:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca   tale potere.   Tali  regolamenti
          per materie di  competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".