Art. 4.
                         Commercializzazione
  1. I prodotti  disciplinati dal presente regolamento  sono posti in
vendita con le seguenti denominazioni:
  a) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a):
  "Sostituto  dell'intera  razione   alimentare  giornaliera  per  il
controllo del peso";
  b) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b):
    "Sostituto di un pasto per il controllo del peso".
  2.  I   prodotti  disciplinati  dal  presente   regolamento  devono
riportare  in   etichetta,  oltre  a  quelle   previste  dal  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le seguenti indicazioni:
  a) il  valore energetico disponibile, espresso  in kcal e Kj,  e il
contenuto  di  proteine,  carboidrati  e grassi,  espresso  in  forma
numerica, per quantita'  specificata del prodotto pronto  per l'uso e
proposto per il consumo;
  b) la  quantita' media di  ogni minerale e  di ogni vitamina  per i
quali sono previsti requisiti obbligatori al punto 5 dell'allegato I,
espressa in  forma numerica,  per quantita' specificata  del prodotto
pronto per  l'uso e proposto  per il consumo.  Per i prodotti  di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera b), le informazioni sulle vitamine e
sui  minerali elencate  nella  tabella  di cui  ai  punti  5.1 e  5.2
dell'allegato  I  sono inoltre  espresse  in  percentuale dei  valori
definiti nell'allegato  del decreto legislativo 16  febbraio 1993, n.
77;
  c) istruzioni  per un'adeguata preparazione, ove  necessario, e una
raccomandazione a seguire queste istruzioni;
  d) se  un prodotto,  usato secondo  le istruzioni  del fabbricante,
fornisce  un apporto  giornaliero  di  polioli superiore  a  20 g  il
giorno, indicazione obbligatoria che l'alimento puo' avere un effetto
lassativo;
  e)  una  menzione  sull'importanza  di  mantenere  giornalmente  un
adeguato apporto di liquidi;
  f) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a):
  1) una dichiarazione secondo cui  il prodotto fornisce in quantita'
adeguate tutti gli elementi nutrizionali essenziali per la giornata;
  2) una dichiarazione secondo cui  il prodotto non deve essere usato
per piu' di tre settimane senza controllo medico;
  g) per i  prodotti di cui all'articolo 1, comma  3, lettera b), una
dichiarazione secondo  cui i prodotti  sono utili per  l'uso previsto
soltanto nell'ambito di  una dieta ipocalorica e che  tale dieta deve
necessariamente comprendere altri alimenti.
  3. L'etichettatura, la pubblicita'  e la presentazione dei prodotti
disciplinati  dal  presente  regolamento  non  deve  contenere  alcun
riferimento ai tempi o alla  quantita' di perdita di peso conseguenti
all'impiego,  ne' alla  riduzione dello  stimolo della  fame o  ad un
maggiore senso di sazieta'.