Art. 5.
                          Norme transitorie
  1. La  commercializzazione di  prodotti autorizzati ai  sensi della
normativa  previgente   che  non   risultino  conformi   al  presente
regolamento, e' consentita non oltre il 31 marzo 1999, e comunque non
oltre lo smaltimento delle scorte.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 7 ottobre 1998
                                           Il Ministro della sanita'
                                                      Bindi
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
        Bersani
 Visto: il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1999
  Registro n. 1 Sanita', foglio n. 68