Art. 2. Modalita' di pagamento 1. Per fruire, la prima volta, della riduzione di tassa prevista dal comma 4 dell'articolo precedente e' necessario effettuare i pagamenti presso gli uffici postali utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente di cui al decreto direttoriale 7 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999, ovvero presso gli altri soggetti abilitati alla riscossione, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998. La presenza delle sospensioni pneumatiche che danno diritto alla riduzione anzidetta e' annotata sulla carta di circolazione medesima. 2. I pagamenti integrativi dovuti per i complessi sono effettuati prima della messa in circolazione dei medesimi, mediante versamento presso gli uffici postali utilizzando i bollettini di conto corrente previsti per il pagamento delle tasse automobilistiche per "ciclomotore, targa prova integrazioni autotreni autoarticolati", di cui al decreto direttoriale 7 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999, ovvero presso gli altri soggetti indicati al comma 1. Il versamento deve essere effettuato a favore della regione nella quale il veicolo e' immatricolato. Sul modello di versamento va riportata la targa della motrice. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (regolamento recante modalita' e termini di pagamento delle tasse automobilistiche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999. 4. La ricevuta del pagamento della tassa di circolazione dei complessi di cui al comma 2 va esibita agli organi preposti al controllo su strada. 5. Sono validi i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 1998 presso gli uffici esattori dell'A.C.I. e i versamenti mediante conto corrente postale intestato all'A.C.I.