IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'articolo  6, comma 3,  del decreto legislativo  30 dicembre
1992,  n.  502,  recante:   "Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a  norma dell'articolo 1  della legge 23 ottobre  1992, n.
421", nel testo  modificato dal decreto legislativo  7 dicembre 1993,
n. 517;
  Ritenuto che,  in ottemperanza alle precitate  disposizioni, spetta
al  Ministro della  sanita'  di individuare  con  proprio decreto  le
figure professionali da formare  ed i relativi profili, relativamente
alle aree  del personale  sanitario infermieristico, tecnico  e della
riabilitazione;
  Ritenuto  di  individuare  con   singoli  provvedimenti  le  figure
professionali;
  Ritenuto di individuare la figura dell'educatore professionale;
  Visto il parere del Consiglio  superiore di sanita', espresso nella
seduta del 22 ottobre 1997;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 1 giugno
1998;
  Ritenuto di provvedere alla  individuazione della figura e relativo
profilo  professionale dell'educatore  professionale anche  alla luce
dei  provvedimenti   in  corso  per  l'armonizzazione   delle  figure
professionali del settore;
  Vista  la nota,  in data  19  ottobre 1998,  con cui  lo schema  di
regolamento e' stato  trasmesso, ai sensi dell'articolo  17, comma 3,
della legge 23  agosto 1988, n. 400, al Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   E'   individuata   la  figura   professionale   dell'educatore
professionale, con il seguente  profilo: l'educatore professionale e'
l'operatore  sociale  e  sanitario   che,  in  possesso  del  diploma
universitario  abilitante,  attua   specifici  progetti  educativi  e
riabilitativi, nell'ambito  di un  progetto terapeutico  elaborato da
un'equipe multidisciplinare,  volti a uno sviluppo  equilibrato della
personalita' con  obiettivi educativo/relazionali  in un  contesto di
partecipazione  e recupero  alla  vita quotidiana;  cura il  positivo
inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficolta'.
  2. L'educatore professionale:
  a) programma,  gestisce e  verifica interventi educativi  mirati al
recupero  e  allo  sviluppo   delle  potenzialita'  dei  soggetti  in
difficolta' per il raggiungimento di  livelli sempre piu' avanzati di
autonomia;
  b)  contribuisce a  promuovere  e organizzare  strutture e  risorse
sociali  e sanitarie,  al fine  di realizzare  il progetto  educativo
integrato;
  c) programma,  organizza, gestisce e verifica  le proprie attivita'
professionali  all'interno  di   servizi  sociosanitari  e  strutture
sociosanitarieriabilitative e  socio educative, in modo  coordinato e
integrato con  altre figure  professionali presenti  nelle strutture,
con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro
famiglie, dei gruppi, della collettivita';
  d) opera sulle  famiglie e sul contesto sociale  dei pazienti, allo
scopo di favorire il reinserimento nella comunita';
  e)  partecipa  ad attivita'  di  studio,  ricerca e  documentazione
finalizzate agli scopi sopra elencati.
  3.  L'educatore professionale  contribuisce  alla formazione  degli
studenti  e   del  personale   di  supporto,   concorre  direttamente
all'aggiornamento  relativo   al  proprio  profilo   professionale  e
all'educazione alla salute.
  4. L'educatore professionale svolge la sua attivita' professionale,
nell'ambito  delle   proprie  competenze,  in  strutture   e  servizi
sociosanitari e  socioeducativi pubblici  o privati,  sul territorio,
nelle  strutture   residenziali  e  semiresidenziali  in   regime  di
dipendenza o libero professionale.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate.  Restano  invariati
          il  valore  e    l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
          trascritti.
           Note alle premesse:
            -   Il   testo dell'art.   6,   comma   3,   del  decreto
          legislativo  30 dicembre  1992,   n.  502  (Riordino  della
          disciplina    in    materia  sanitaria, a norma dell'art. 1
          della  legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
            "3. A norma  dell'art. 1, lettera o),  della  legge    23
          ottobre  1992, n.   421,   la   formazione   del  personale
          sanitario       infermieristico,   tecnico       e    della
          riabilitazione  avviene  in sede  ospedaliera ovvero presso
          altre  strutture  del  Servizio   sanitario   nazionale   e
          istituzioni   private    accreditate.  I    requisiti    di
          idoneita' e   l'accreditamento delle      strutture    sono
          disciplinati      con        decreto     del       Ministro
          dell'universita'   e      della   ricerca   scientifica   e
          tecnologica  d'intesa  con il   Ministro della sanita'.  Il
          Ministro della  sanita' individua con  proprio  decreto  le
          figure  professionali da formare ed i relativi profili.  Il
          relativo    ordinamento   didattico e'  definito, ai  sensi
          dell'art. 9  della legge 19  novembre 1990,   n.  341,  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'    e della ricerca
          scientifica   e tecnologica  emanato  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita'. Per tali finalita' le regioni  e le
          universita'    attivano appositi protocolli   di intesa per
          l'espletamento   dei corsi   di   cui   all'art.   2  della
          legge    19 novembre   1990, n.   341.  La titolarita'  dei
          corsi  di    insegnamento  previsti  dall'ordina-     mento
          didattico  universitario e'  affidata di norma  a personale
          del    ruolo sanitario   dipendente dalle  strutture presso
          le quali  si svolge  la   formazione stessa,   in  possesso
          dei  requisiti  previsti.   I rapporti  in attuazione delle
          predette intese sono regolati   con appositi   accordi  tra
          le  universita',    le  aziende  ospedaliere,  le    unita'
          sanitarie locali,  le    istituzioni  pubbliche  e  private
          accreditate    e  gli    istituti  di ricovero   e cura   a
          carattere scientifico.   I    diplomi    conseguiti    sono
          rilasciati   a   firma   del responsabile  del corso  e del
          rettore dell'universita'  competente.  L'esame finale,  che
          consiste in  una prova  scritta ed in   una prova  pratica,
          abilita all'esercizio  professionale. Nelle  commissioni di
          esame   e'   assicurata   la   presenza  di  rappresentanti
          dei   collegi professionali, ove  costituiti.  I  corsi  di
          studio  relativi  alle figure professionali individuate  ai
          sensi del presente   articolo  e  previsti  dal  precedente
          ordinamento  che non   siano stati riordinati  ai sensi del
          citato  art. 9  della  legge  19  novembre  1990, n.   341,
          sono  soppressi  entro  due anni a  decorrere dal 1 gennaio
          1994, garantendo, comunque, il  completamento  degli  studi
          agli  studenti  che si iscrivono entro il predetto  termine
          al primo anno di corso.  A decorrere dalla data di  entrata
          in vigore  del presente decreto, per  l'accesso alle scuole
          ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento  e'  in
          ogni  caso   richiesto   il   possesso   di un  diploma  di
          scuola  secondaria superiore di secondo grado  di    durata
          quinquennale.  Alle  scuole  ed ai corsi  disciplinati  dal
          precedente   ordinamento   e   per  il    predetto  periodo
          temporale   possono  accedere  gli  aspiranti  che  abbiano
          superato il primo biennio  di scuola  secondaria  superiore
          per  i    posti  che  non  dovessero   essere coperti   dai
          soggetti  in possesso  del diploma   di  scuola  secondaria
          superiore di secondo grado".
            -  Il  testo dell'art. 1 della  legge 23 ottobre 1992, n.
          421 (Delega al Governo  per    la  razionalizzazione  e  la
          revisione  delle  discipline in   materia di   sanita',  di
          pubblico  impiego,    di     previdenza  e     di   finanza
          territoriale), e' il seguente:
            "Art.   1  (Sanita').  -  1.  Ai fini  della  ottimale  e
          razionale utilizzazione   delle  risorse    destinate    al
          Servizio      sanitario  nazionale, del perseguimento della
          migliore efficienza del medesimo a garanzia del  cittadino,
          di  equita' distributiva e  del contenimento della    spesa
          sanitaria,     con   riferimento    all'art.    32    della
          Costituzione, assicurando a tutti i   cittadini  il  libero
          accesso  alle  cure    e  la   gratuita' del   servizio nei
          limiti e  secondo i   criteri previsti   dalla    normativa
          vigente    in   materia,   il   Governo   della Repubblica,
          sentita  la conferenza permanente  per i rapporti   fra  lo
          Stato,  le regioni   e le province autonome di Trento  e di
          Bolzano, e' delegato ad   emanare, entro  novanta    giorni
          dalla  data  di   entrata in vigore  della presente  legge,
          uno o   piu'   decreti legislativi   con  l'osservanza  dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
            a)  riordinare  la  disciplina  dei ticket e dei prelievi
          contributivi, di cui all'art. 31 della legge   28  febbraio
          1986,   n.   41,   e   successive   modificazioni        ed
          integrazioni,     sulla      base        del      principio
          dell'uguaglianza   di   trattamento  dei  cittadini,  anche
          attraverso l'unificazione dell'aliquota   contributiva,  da
          rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito;
            b)  rafforzare  le   misure  contro  le  evasioni   e  le
          elusioni  contributive  e  contro  i  comportamenti abusivi
          nella  utilizzazione  dei  servizi,    anche     attraverso
          l'introduzione   di  limiti  e  modalita' personalizzate di
          fruizione delle esenzioni;
            c) completare  il riordinamento  del Servizio   sanitario
          nazionale,  attribuendo  alle    regioni  e alle   province
          autonome la   competenza in materia di  programmazione    e
          organizzazione  dell'assistenza  sanitaria  e    riservando
          allo  Stato,   in   questa   materia,   la   programmazione
          sanitaria   nazionale,   la   determinazione    di  livelli
          uniformi  di assistenza   sanitaria   e    delle   relative
          quote   capitarie   di finanziamento,  secondo misure  tese
          al   riequilibrio territoriale  e strutturale, d'intesa con
          la conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di  Trento e di Bolzano; ove
          tale    intesa   non   intervenga entro  trenta  giorni  il
          Governo provvede direttamente;
            d)  definire  i  principi    organizzativi  delle  unita'
          sanitarie   locali  come     aziende  infraregionali    con
          personalita'   giuridica, articolate secondo    i  principi
          della  legge   8 giugno  1990, n.  142, stabilendo comunque
          che esse  abbiano propri organi di gestione   e  prevedendo
          un  direttore   generale e   un   collegio  dei revisori  i
          cui membri,   ad eccezione   della    rappresentanza    del
          Ministero    del   tesoro,   devono essere   scelti  tra  i
          revisori   contabili    iscritti    nell'apposito  registro
          previsto dall'art.  1  del decreto  legislativo 27  gennaio
          1992,    n.   88.   La    definizione,   nell'ambito  della
          programmazione regionale, delle linee  di    indirizzo  per
          l'impostazione programmatica delle  attivita', l'esame  del
          bilancio di  previsione  e del  conto consuntivo   con   la
          remissione  alla   regione   delle   relative osservazioni,
          le  verifiche  generali sull'andamento  delle attivita' per
          eventuali   osservazioni utili   nella  predisposizione  di
          linee  di  indirizzo  per le ulteriori  programmazioni sono
          attribuiti al sindaco o   alla  conferenza    dei   sindaci
          ovvero    dei      presidenti    delle  circoscrizioni   di
          riferimento  territoriale. Il  direttore generale, che deve
          essere  in possesso del diploma di laurea   e di  requisiti
          di  comprovata  professionalita' ed esperienza gestionale e
          organizzativa, e'   nominato con   scelta   motivata  dalla
          regione    o  dalla    provincia  autonoma tra gli iscritti
          all'elenco  nazionale  da  istituire  presso  il  Ministero
          della   sanita' ed  e'  assunto  con contratto  di  diritto
          privato  a  termine;  e'  coadiuvato     da  un   direttore
          amministrativo  e da un direttore sanitario in possesso dei
          medesimi   requisiti   soggettivi,  assunti  anch'essi  con
          contratto di diritto privato a   termine, ed  e'  assistito
          per   le attivita'  tecnicosanitarie  da  un consiglio  dei
          sanitari, composto   da medici,   in  maggioranza,    e  da
          altri  sanitari laureati, nonche' da una rappresentanza dei
          servizi infermieristici e dei  tecnici  sanitari;  per   la
          provincia   autonoma   di   Bolzano  e' istituito  apposito
          elenco  provinciale   tenuto  dalla  stessa   nel  rispetto
          delle  vigenti disposizioni  im  materia  di bilinguismo  e
          riserva proporzionale  dei posti nel  pubblico impiego; per
          la  Valle  d'Aosta e'   istituito apposito elenco regionale
          tenuto dalla regione stessa nel  rispetto  delle  norme  in
          materia di bilinguismo;
            e)  ridurre  il    numero delle unita' sanitarie  locali,
          attraverso  un  aumento     della      loro      estensione
          territoriale,    tenendo   conto   delle specificita' delle
          aree montane;
            f) definire i principi relativi   ai poteri  di  gestione
          spettanti al direttore generale;
            g) definire  principi relativi  ai livelli di  assistenza
          sanitaria  uniformi  e  obbligatori,  tenuto   conto  della
          peculiarita'   della  categoria  di    assistiti  di    cui
          all'art.  37    della  legge    23 dicembre 1978, n.   833,
          espressi   per le attivita'   rivolte agli    individui  in
          termini        di   prestazioni,      stabilendo   comunque
          l'individuazione della soglia  minima  di  riferimento,  da
          garantire    a tutti i cittadini, e il parametro  capitario
          di   finanziamento da   assicurare alle    regioni  e  alle
          province      autonome   per  l'organizzazione  di    detta
          assistenza, in coerenza  con  le  risorse  stabilite  dalla
          legge finanziaria;
            h)  emanare,  per rendere piene  ed effettive le funzioni
          che vengono  trasferite  alle  regioni  e  alle    province
          autonome,  entro  il  30  giugno 1993, norme per la riforma
          del Ministero  della  sanita'  cui  rimangono  funzioni  di
          indirizzo    e di coordinamento, nonche'  tutte le funzioni
          attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica.
          Le stesse norme debbono prevedere  altresi'    il  riordino
          dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore
          per  la  prevenzione  e  la sicurezza del   lavoro (ISPESL)
          nonche' degli  istituti  di ricovero  e cura   a  carattere
          scientifico  e degli istituti zooprofilattici.  Dette norme
          non devono comportare oneri a carico dello Stato;
            i)  prevedere l'attribuzione,  a decorrere dal 1  gennaio
          1993,  alle  regioni  e    alle  province  autonome     dei
          contributi  per    le  prestazioni  del  Servizio sanitario
          nazionale  localmente riscossi con riferimento al domicilio
          fiscale del contribuente   e la contestuale  riduzione  del
          Fondo  sanitario  nazionale  di  parte    corrente  di  cui
          all'art. 51 della legge  23  dicembre  1978,  n.    833,  e
          successive  modificazioni;  imputare  alle  regioni  e alle
          province  autonome gli effetti finanziari per gli eventuali
          livelli   di  assistenza  sanitaria  superiori   a   quelli
          uniformi,  per  ledotazioni    di presidi e di posti  letto
          eccedenti  gli  standard   previsti   e per  gli  eventuali
          disavanzi di   gestione   da ripianare con  totale  esonero
          finanziario  dello Stato; le regioni e le province autonome
          potranno far  fronte ai predetti effetti finanziari con  il
          proprio   bilancio,   graduando l'esonero    dai    ticket,
          salvo  restando  l'esonero  totale dei   farmaci salvavita,
          variando in aumento entro il   limite  del  6  per    cento
          l'aliquota  dei  contributi    al  lordo delle   quote   di
          contributo   fiscalizzate   per    le    prestazioni    del
          Servizio  sanitario  nazionale, ed  entro il limite  del 75
          per  cento  l'aliquota  dei  tributi   regionali   vigenti;
          stabilire  le modalita' ed i termini per la riscossione dei
          prelievi contributivi;
            l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla
          revisione e  al  superamento  dell'attuale  regime    delle
          convenzioni  sulla  base di criteri di  integrazione con il
          servizio   pubblico, di  incentivazione  al    contenimento
          dei    consumi      sanitari,   di     valorizzazione   del
          volontariato,  di  acquisizione  delle    prestazioni,   da
          soggetti  singoli  o    consortili,   secondo principi   di
          qualita'   ed economicita',   che consentano    forme    di
          assistenza   differenziata  per  tipologie  di prestazioni,
          al  fine  di  assicurare ai cittadini migliore assistenza e
          liberta' di scelta;
            m)  prevedere  che  con   decreto  interministeriale,  da
          emanarsi  d'intesa  con  la  conferenza  permanente  per  i
          rapporti  fra  lo  Stato,  le  regioni    e   le   province
          autonome  di Trento  e   di   Bolzano,   siano  individuate
          quote  di   risorse disponibili per le  forme di assistenza
          differenziata di cui alla lettera l);
            n)  stabilire i  criteri per   le individuazioni    degli
          ospedali  di rilievo nazionale e di  alta specializzazione,
          compresi  i  policlinici universitari, e degli ospedali che
          in ogni regione saranno destinati a centro  di  riferimento
          della  rete  dei  servizi di emergenza, ai quali attribuire
          personalita'   giuridica   e  autonomia    di     bilancio,
          finanziaria,  gestionale  e tecnica e  prevedere, anche per
          gli altri presidi delle unita'   sanitarie locali,  che  la
          relativa   gestione   sia   informata      al     principio
          dell'autonomia economicofinanziaria   e   dei preventivi  e
          consuntivi  per  centri  di costo, basato sulle prestazioni
          effettuate,   con  appropriate   forme  di   incentivazione
          per   il potenziamento dei servizi ospedalieri  diurni e la
          deospedalizzazione dei lungodegenti;
            o)  prevedere nuove  modalita' di  rapporto tra  Servizio
          sanitario  nazionale  ed    universita'  sulla    base   di
          principi  che,    nel rispetto delle  attribuzioni  proprie
          dell'universita',    regolino     l'apporto   all'attivita'
          assistenziale    delle facolta'   di medicina,   secondo le
          modalita' stabilite   dalla programmazione    regionale  in
          analogia   con  quanto  previsto,  anche  in  termini    di
          finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di
          tali  modalita' va peraltro regolamentato il rapporto   tra
          Servizio  sanitario    nazionale  ed  universita'    per la
          formazione in  ambito ospedaliero  del personale  sanitario
          e  per le specializzazioni postlaurea;
            p)   prevedere      il   trasferimento      alle  aziende
          infraregionali    e  agli  ospedali        dotati        di
          personalita'   giuridica   e   di   autonomia organizzativa
          del    patrimonio  mobiliare  e   immobiliare    gia'    di
          proprieta'  dei disciolti  enti ospedalieri  e mutualistici
          che  alla data   di   entrata   in  vigore  della  presente
          legge  fa  parte  del patrimonio dei comuni;
            q) prevedere che il  rapporto  di  lavoro  del  personale
          dipendente  sia  disciplinato   in base   alle disposizioni
          dell'art.  2    della  presente  legge,    individuando  in
          particolare  i    livelli dirigenziali   secondo criteri di
          efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche  di
          ciascuna delle  attuali posizioni funzionali e  di rigorosa
          selezione  negli  accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui
          si perverra' soltanto per pubblico  concorso,  configurando
          il  livello  dirigenziale  apicale, per    quanto  riguarda
          il     personale    medico      e      per    le      altre
          professionalita'  sanitarie, quale incarico  da conferire a
          dipendenti forniti di  nuova, specifica idoneita' nazionale
          all'esercizio  delle  funzioni     di      direzione      e
          rinnovabile,  definendo   le   modalita'   di accesso,   le
          attribuzioni  e    le   responsabilita'    del    personale
          dirigenziale,    ivi    incluse    quelle    relative    al
          personale     medico,  riguardo        agli      interventi
          preventivi,    clinici,  diagnostici   e terapeutici,  e la
          regolamentazione  delle     attivita'  di     tirocinio   e
          formazione di tutto il personale;
            r)  definire    i  principi per   garantire i diritti dei
          cittadini nei confronti del    servizio  sanitario    anche
          attraverso  gli    organismi di volontariato  e  di  tutela
          dei diritti,  favorendo  la  presenza  e l'attivita'  degli
          stessi    all'interno  delle    strutture  e     prevedendo
          modalita'   di   partecipazione   e   di   verifica   nella
          programmazione   dell'assistenza    sanitaria    e    nella
          organizzazione  dei servizi. Restano salve le competenze ed
          attribuzioni   delle regioni a  statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano;
            s)   definire    i  principi    ed  i  criteri    per  la
          riorganizzazione,  da  parte  delle  regioni   e   province
          autonome,  su  base dipartimentale, dei presidi multizonali
          di prevenzione, di cui all'art. 22 della legge 23  dicembre
          1978,      n.  833,    cui  competono    le  funzioni    di
          coordinamento  tecnico    dei    servizi    delle    unita'
          sanitarie   locali,   nonche'   di consulenza e supporto in
          materia    di  prevenzione  a  comuni,  province  o   altre
          amministrazioni      pubbliche       ed     al    Ministero
          dell'ambiente;  prevedere  che  i  servizi  delle    unita'
          sanitarie  locali,  cui competono le funzioni  di cui  agli
          articoli  16, 20,  21 e  22 della  legge 23 dicembre  1978,
          n.   833,    siano   organizzati   nel   dipartimento    di
          prevenzione,  articolato  almeno nei servizi di prevenzione
          ambientale,  igiene    degli  alimenti,    prevenzione    e
          sicurezza    degli  ambienti   di lavoro, igiene  e sanita'
          pubblica, veterinaria in  riferimento alla sanita' aninale,
          all'igiene e commercializzazione degli  alimenti di origine
          animale  e    all'igiene  degli  alleva-  menti    e  delle
          produzioni zootecniche;
            t) destinare una  quota del Fondo sanitario  nazionale ad
          attivita'  di  ricerca    di  biomedica   finalizzata, alle
          attivita' di   ricerca di istituti  di  rilievo  nazionale,
          riconosciuti  come  tali  dalla  normativa  vigente      in
          materia,    dell'Istituto  superiore    di    sanita'     e
          dell'Istituto  superiore per la prevenzione  e la sicurezza
          del  lavoro  (ISPESL),  nonche'  ad  iniziative    centrali
          previste  da leggi nazionali riguardanti programmi speciali
          di   interesse e rilievo interregionale  o    nazionale  da
          trasferire  allo  stato di  previsione del  Ministero della
          sanita';
            u)  allo scopo   di garantire   la puntuale    attuazione
          delle    misure attribuite alla  competenza delle regioni e
          delle province  autonome,  prevedere    che  in    caso  di
          inadempienza  da    parte  delle    medesime di adempimenti
          previsti  dai decreti  legislativi  di   cui al    presente
          articolo,  il  Consiglio    dei Ministri, su proposta   del
          Ministro della  sanita',  disponga,  previa  diffida,    il
          compimento  degli  atti relativi in    sostituzione   delle
          predette  amministrazioni   regionali   o provinciali;
            v) prevedere   l'adozione, da  parte    delle  regioni  e
          delle  province  autonome,   entro il  1 gennaio  1993, del
          sistema di   lettura  ottica  delle  prescrizioni  mediche,
          attivando,    secondo  le modalita' previste dall'art.   4,
          comma  4,  della legge  30 dicembre   1991,   n. 412,    le
          apposite  commissioni   professionali di  verifica. Qualora
          il  termine  per  l'attivazione  del  sistema   non   fosse
          rispettato,  il  Ministro  della sanita', sentito il parere
          della conferenza permanente per i rapporti fra   lo  Stato,
          le  regioni    e   le province   autonome di   Trento e  di
          Bolzano,  attiva  i  poteri  sostitutivi  consentiti  dalla
          legge;  ove  tale parere   non sia   espresso entro  trenta
          giorni  il Ministro  provvede direttamente;
            z) restano  salve le competenze  e le attribuzioni  delle
          regioni  a  statuto  speciale  e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano".
            -  Il   decreto  legislativo  7    dicembre   1993,    n.
          517,   reca:   "Modificazioni   al  decreto legislativo  30
          dicembre    1992,  n.    502,  recante    riordino    della
          disciplina   in   materia   sanitaria, a  norma dell'art. 1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
            - Il   testo dell'art. 17,  comma    3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.   400   (Disciplina   dell'attivita'   di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca  tale potere.  Tali  regolamenti,
          per    materie    di    competenza    di   piu'   Ministri,
          possonoessere  adottati  con    decreti  interministeriali,
          ferma  restando la   necessita' di  apposita autorizzazione
          da parte   della legge.   I regolamenti    ministeriali  ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".