Art. 2.
  1.   Il   diploma   universitario   dell'educatore   professionale,
conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni,
abilita all'esercizio della professione.
 
           Nota all'art. 2:
            -  Per  il testo dell'art. 6, comma 3, del citato decreto
          legislativo n. 502/1992, si veda in note alle premesse.