Art. 2. 1. Il diploma universitario dell'educatore professionale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, abilita all'esercizio della professione.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 502/1992, si veda in note alle premesse.