Art. 3. 1. La formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza sociosanitaria degli enti pubblici individuate nei protocolli d'intesa fra le regioni e le universita'. Le universita' provvedono alla formazione attraverso la facolta' di medicina e chirurgia in collegamento con le facolta' di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 ottobre 1998 Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1999 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 71