Art. 3.
  1.  La formazione  dell'educatore professionale  avviene presso  le
strutture sanitarie  del Servizio sanitario nazionale  e le strutture
di  assistenza sociosanitaria  degli  enti  pubblici individuate  nei
protocolli d'intesa fra  le regioni e le  universita'. Le universita'
provvedono  alla  formazione attraverso  la  facolta'  di medicina  e
chirurgia in collegamento con le facolta' di psicologia, sociologia e
scienza dell'educazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 8 ottobre 1998
                                                   Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1999
  Registro n. 1 Sanita', foglio n. 71