Art. 10
(Elenco degli stabilimenti e degli intermediari registrati)
1. Le regioni e le province autonome iscrivono gli stabilimenti e
gliintermediari registrati ai sensi degli articoli 7 e 8 in un elenco
conforme al modello di cui al punto I.2, capitolo 1, dell'allegato
11.
2. L' elenco di cui al comma 1 e' aggiornato in relazione ai
provvedimenti di revoca o di modifica delle registrazioni.