Art. 10 
     (Elenco degli stabilimenti e degli intermediari registrati) 
1. Le regioni e le province autonome  iscrivono  gli  stabilimenti  e
gliintermediari registrati ai sensi degli articoli 7 e 8 in un elenco
conforme al modello di cui al punto I.2,  capitolo  1,  dell'allegato
11. 
2. L' elenco di  cui  al  comma  1  e'  aggiornato  in  relazione  ai
provvedimenti di revoca o di modifica delle registrazioni.