Art. 11 
(Comunicazione dell'elenco degli stabilimenti  e  degli  intermediari
                             registrati) 
1. Le regioni e le province autonome trasmettono al  Ministero  della
sanita': 
a) entro  il  31  ottobre  di  ogni  anno,  copia  dell'elenco  degli
stabilimenti e degli intermediari registrati di cui all'articolo  10,
comma 1, e le modifiche intervenute  nel  corso  dell'anno  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2; 
b) ogni cinque anni, copia dell'elenco aggiornato. 
2. Il Ministero della sanita'. entro il 31  dicembre  di  ogni  anno.
cura la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana degli elenchi di cui al comma 1. 
3. Entro il 31 dicembre di  ogni  anno  il  Ministero  della  sanita'
comunica alla Commissione europea l'elenco degli stabilimenti e degli
intermediari registrati nel  corso  dell'anno  nonche',  ogni  cinque
anni, l'elenco aggiornato. 
4. Il Ministero della sanita' trasmette agli altri Stati  membri,  su
loro richiesta. gli elenchi di cui al comma 1.