Art. 11
(Comunicazione dell'elenco degli stabilimenti e degli intermediari
registrati)
1. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della
sanita':
a) entro il 31 ottobre di ogni anno, copia dell'elenco degli
stabilimenti e degli intermediari registrati di cui all'articolo 10,
comma 1, e le modifiche intervenute nel corso dell'anno ai sensi
dell'articolo 10, comma 2;
b) ogni cinque anni, copia dell'elenco aggiornato.
2. Il Ministero della sanita'. entro il 31 dicembre di ogni anno.
cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana degli elenchi di cui al comma 1.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della sanita'
comunica alla Commissione europea l'elenco degli stabilimenti e degli
intermediari registrati nel corso dell'anno nonche', ogni cinque
anni, l'elenco aggiornato.
4. Il Ministero della sanita' trasmette agli altri Stati membri, su
loro richiesta. gli elenchi di cui al comma 1.