Art. 12
(Procedura semplificata di riconoscimento)
1. Qualora la domanda di riconoscimento riguardi uno stabilimento di
fabbricazione di un additivo per il quale sia gia' intervenuta
autorizzazione alla fabbricazione per la medesima sostanza attiva
dell'additivo in quanto medicinale veterinario ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, il Ministero della
sanita' verifica soltanto che siano soddisfatti i requisiti di cui ai
punti 4, 5, 6.2 e 7 del capitolo I.1.b) dell'allegato I.
Nota all'art. 12:
- L'art. 7 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119
(Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE,
n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali
veterinari), cosi' recita:
"Art. 7. - 1. La fabbricazione dei medicinali
veterinari anche se destinati all'esportazione e'
subordinata al possesso di autorizzazione rilasciata
dal Ministero della sanita'.
2. L'autorizzazione e' necessaria sia per la
fabbricazione totale o parziale, sia per le operazioni di
divisione, di confezionamento o di presentazione, salvo
che per le preparazioni, le divisioni, i cambiamenti
di confezione o di presentazione effettuate, per la
distribuzione al minuto, da farmacisti in farmacia.
3. Il Ministro della sanita' rilascia
l'autorizzazione all'importazione subordinatamente al
possesso di autorizzazione alla fabbricazione rilasciata
dal Paese terzo di provenienza, in tal caso, il titolare
dell'autorizzazione e' soggetto alle stesse norme che
riguardano il fabbricante, in quanto applicabili.
4. I medicinali veterinari in provenienza da un Paese
terzo anche se destinati ad altro Stato membro devono
essere muniti di una copia dell'autorizzazione alla
fabbricazione rilasciata dallo Stato di provenienza.
5. A cura del Ministero della sanita' e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
l'elenco delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dei
commi 1, 2 e 4 alle date del 30 giugno e del 31 dicembre
di ogni anno".