Art. 13 
                             (Controlli) 
1. Le autorita' competenti, avvalendosi degli organismi di  controllo
e vigilanza individuati dalle norme attualmente in vigore, accertano,
mediante adeguati controlli effettuati negli  stabilimenti  e  presso
gli  intermediari  da  esse  riconosciuti  o  registrati,  che  siano
soddisfatti i requisiti stabiliti dal presente decreto.