Art. 14 
                            (Abrogazioni) 
1. Sono abrogati: 
a) gli articoli 6, 7 e 8 della legge 15  febbraio  1963,  n.  281,  e
successive modifiche; 
b) i commi 1 e 8 dell'articolo 14 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° marzo 1992, n. 228. 
 
           Note all'art. 14:
            -    Gli  articoli   6, 7   e 8  della legge  15 febbraio
          1963, n.   281 (Disciplina  della    preparazione  e    del
          commercio dei  mangimi), cosi' recitano:
            "Art. 6. - Chiunque intende produrre a scopo di vendita o
          preparare   per   conto     terzi  o,    comunque,  per  la
          distribuzione  per     il   consumo,   mangimi   contenenti
          integratori   o   integratori   medicati     deve  chiedere
          l'autorizzazione  al    Ministro   per   l'industria,    il
          commercio    e  l'artigianato, che   la rilascia,   a tempo
          indeterminato,    di  concerto  con    i  Ministri      per
          l'agricoltura    e le   foreste e   per la  sanita', previo
          accertamento  da  parte  di  una  commissione  provinciale,
          composta   del      veterinario  provinciale,     del  capo
          dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura   e    di  un
          funzionario    della    camera  di    commercio, industria,
          agricoltura  e  artigianato,  che le  attrezzature   ed   i
          requisiti     igienicosanitari     degli    impianti  siano
          rispondenti  alla produzione che si intende conseguire.
            L'autorizzazione e' soggetta    al  pagamento,  per  ogni
          anno  solare  o  sua  frazione, della tassa di  concessione
          governativa nella misura di L. 10.000 da  corrispondere  in
          modo ordinario.
            Ove      nella   produzione    di   mangimi    contenenti
          integratori    o integratori   medicati  siano    impiegati
          mangimi    semplici  di    origine  animale  di  produzione
          nazionale questi devono essere forniti da ditte debitamente
          autorizzate  ai  sensi  dell'art. 4,   o,   qualora   siano
          importati, devono risultare privi di agenti patogeni.
            Non  sono  soggetti   all'obbligo dell'autorizzazione gli
          imprenditori agricoli che   producano mangimi  semplici  di
          origine  animale,  mangimi composti,    mangimi    composti
          concentrati,      mangimi       contenenti  integratori   o
          integratori  medicati  per  esclusivo    consumo aziendale,
          purche'  impieghino   integratori,   integratori   medicati
          e      nuclei   medicati  prodotti  da  ditte  regolarmente
          autorizzate".
            "Art. 7. - Chiunque intende produrre a scopo di vendita o
          preparare  per    conto  terzi    o,  comunque     per   la
          distribuzione  per    il consumo, integratori o integratori
          medicati per mangimi deve chiedere distinte  autorizzazioni
          al    Ministro  per  la   sanita' che le rilascia,  a tempo
          indeterminato,  di   concerto   con   i      Ministri   per
          l'agricoltura  e  per le foreste   e   per l'industria,  il
          commercio  e l'artigianato,  previo accertamento  da  parte
          di  una    commissione  provinciale    composta  del medico
          provinciale,    del    veterinario     provinciale,     del
          capo  dell'ispettorato  provinciale dell'agricoltura  e  di
          un   funzionario della camera  di  commercio,    industria,
          agricoltura   ed  artigianato  che  le  attrezzature  ed  i
          requisiti igienicosanitari degli impianti siano rispondenti
          alle produzioni che si intendono conseguire.
            Le  autorizzazioni  sono  richieste  anche   quando   gli
          integratori  o  gli integratori  medicati per  mangimi sono
          prodotti  da    chi  li    impiega  direttamente      nella
          preparazione     di   mangimi  semplici  integrati, mangimi
          semplici     integrati     medicati,  mangimi      composti
          integrati,  mangimi  composti  integrati medicati, nuclei e
          nuclei medicati sia per la vendita che per conto terzi.
            Le autorizzazioni sono soggette  al  pagamento  per  ogni
          anno  solare  o  sua  frazione, della tassa di  concessione
          governativa nella misura di L. 10.000 da  corrispondere  in
          modo ordinario.
            Chi  intende  produrre a scopo di vendita o preparare per
          conto terzi o,  comunque,  per  la  distribuzione per    il
          consumo,    integratori, integratori medicati  per mangimi,
          nuclei medicati,   mangimi semplici  integrati    medicati,
          mangini   composti   integrati    medicati,  deve avvalersi
          dell'opera di un laureato  in farmacia o in scienze agrarie
          o in   chimica o in  chimica    industriale  o  in  scienze
          biologiche  o  in medicina veterinaria,  iscritto all'albo.
          Il suddetto   laureato deve prestare la  sua    opera  come
          dipendente  in    maniera  continuativa nelle aziende   che
          producono  integratori,  integratori   medicati o    nuclei
          medicati".
            "Art.  8.  - Per la vendita di ogni singolo integratore e
          integratore  medicato    per       mangimi    sia        di
          fabbricazione    nazionale      che   di importazione, deve
          essere richiesta   la  registrazione  al  Ministro  per  la
          sanita'    che     la   concede   di   concerto   con    il
          Ministro  per l'agricoltura e per le  foreste  e    con  il
          Ministro  per  l'industria, il commercio  e  l'artigianato,
          sentito  il  parere  della  commissione tecnica   di    cui
          all'art.      9     che     accerta   la     corrispondenza
          dell'integratore   o   dell'integratore     medicato    per
          mangimi,  alle caratteristiche previste nell'art. 1.
            La   registrazione    e'  richiesta  anche    quando  gli
          integratori  o gli integratori  medicati per  mangimi  sono
          prodotti da  chi li  impiega nella preparazione  di mangimi
          semplici  integrati,  mangimi semplici integrati  medicati,
          mangimi  composti integrati,  mangimi   composti  integrati
          medicati, nuclei e nuclei  medicati anche se destinati alla
          vendita.
            Nella  domanda di   registrazione di cui al primo  comma,
          deve essere indicato lo stabilimento  autorizzato ai  sensi
          dell'art.    7  presso il quale  si  intende effettuare  la
          produzione    degli  integratori    per  mangimi  e   degli
          integratori medicati per mangimi.
            Il      decreto    di     registrazione     riporta    la
          composizione dell'integratore e  dell'integratore  medicato
          per  mangimi  e  ne indica le percentuali  minime e massime
          di impiego in rapporto  alle specie animali per  cui  viene
          preparato.
            Il  decreto di   registrazione e' soggetto alla  tassa di
          concessione governativa di L. 10.000  da  pagarsi  in  modo
          ordinario.
            Il  Ministero  della  sanita'  ogni anno  pubblica  nella
          Gazzetta  Ufficiale  l'elenco  degli  integratori  e  degli
          integratori medicati per mangimi  che abbiano  ottenuto  la
          registrazione ai  sensi dei  comma precedenti.
            Quando  le  qualita' dei  principi attivi contenuti negli
          integratori e negli integratori medicati  e    le  relative
          dosi  di impiego rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 1
          della presente legge, la vendita dei detti  integratori  e'
          consentita  dal momento in cui  e' presentata la domanda di
          registrazione".
            -  I commi  1 e  8 dell'art.   14 del   D.P.R. 1    marzo
          1992,    n.  228  (Regolamento    di    attuazione    delle
          direttive  CEE  70/524,  73/103, 75/296,  84/587,   87/153,
          91/248      e      91/249,      relative  agli     additivi
          nell'alimentazione per animali), cosi' recitano:
            "1.  Gli  antibiotici,  i   coccidiostatici  e  le  altre
          sostanze medicamentose, e i  fattori di crescita  enumerati
          negli   allegati I e II, le premiscele  preparate a partire
          da questi  additivi per essere incorporate  nei     mangimi
          composti,   nonche'  i   mangimi  composti contenenti  tali
          premiscele   possono   essere    immessi    in    commercio
          soltanto  alle  condizioni  previste  nell'allegato  III  e
          se    sono  prodotti  da  fabbricanti per i quali sia stato
          constatato, dallo Stato membro nel cui  territorio e'  sito
          lo    stabilimento  di fabbricazione, che  essi  soddisfano
          le   condizioni  minime  di  cui  all'allegato medesimo".
            "8.  L'accertamento  di cui  al   comma   1   per  quanto
          riguarda    le  premiscele    e   i mangimi   composti   e'
          effettuato nell'ambito   delle operazioni   previste  dagli
          articoli  6   e 7  della legge  15 febbraio 1963, n. 281, e
          successive modificazioni".