Art. 14
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 6, 7 e 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e
successive modifiche;
b) i commi 1 e 8 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° marzo 1992, n. 228.
Note all'art. 14:
- Gli articoli 6, 7 e 8 della legge 15 febbraio
1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del
commercio dei mangimi), cosi' recitano:
"Art. 6. - Chiunque intende produrre a scopo di vendita o
preparare per conto terzi o, comunque, per la
distribuzione per il consumo, mangimi contenenti
integratori o integratori medicati deve chiedere
l'autorizzazione al Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato, che la rilascia, a tempo
indeterminato, di concerto con i Ministri per
l'agricoltura e le foreste e per la sanita', previo
accertamento da parte di una commissione provinciale,
composta del veterinario provinciale, del capo
dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un
funzionario della camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato, che le attrezzature ed i
requisiti igienicosanitari degli impianti siano
rispondenti alla produzione che si intende conseguire.
L'autorizzazione e' soggetta al pagamento, per ogni
anno solare o sua frazione, della tassa di concessione
governativa nella misura di L. 10.000 da corrispondere in
modo ordinario.
Ove nella produzione di mangimi contenenti
integratori o integratori medicati siano impiegati
mangimi semplici di origine animale di produzione
nazionale questi devono essere forniti da ditte debitamente
autorizzate ai sensi dell'art. 4, o, qualora siano
importati, devono risultare privi di agenti patogeni.
Non sono soggetti all'obbligo dell'autorizzazione gli
imprenditori agricoli che producano mangimi semplici di
origine animale, mangimi composti, mangimi composti
concentrati, mangimi contenenti integratori o
integratori medicati per esclusivo consumo aziendale,
purche' impieghino integratori, integratori medicati
e nuclei medicati prodotti da ditte regolarmente
autorizzate".
"Art. 7. - Chiunque intende produrre a scopo di vendita o
preparare per conto terzi o, comunque per la
distribuzione per il consumo, integratori o integratori
medicati per mangimi deve chiedere distinte autorizzazioni
al Ministro per la sanita' che le rilascia, a tempo
indeterminato, di concerto con i Ministri per
l'agricoltura e per le foreste e per l'industria, il
commercio e l'artigianato, previo accertamento da parte
di una commissione provinciale composta del medico
provinciale, del veterinario provinciale, del
capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di
un funzionario della camera di commercio, industria,
agricoltura ed artigianato che le attrezzature ed i
requisiti igienicosanitari degli impianti siano rispondenti
alle produzioni che si intendono conseguire.
Le autorizzazioni sono richieste anche quando gli
integratori o gli integratori medicati per mangimi sono
prodotti da chi li impiega direttamente nella
preparazione di mangimi semplici integrati, mangimi
semplici integrati medicati, mangimi composti
integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e
nuclei medicati sia per la vendita che per conto terzi.
Le autorizzazioni sono soggette al pagamento per ogni
anno solare o sua frazione, della tassa di concessione
governativa nella misura di L. 10.000 da corrispondere in
modo ordinario.
Chi intende produrre a scopo di vendita o preparare per
conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il
consumo, integratori, integratori medicati per mangimi,
nuclei medicati, mangimi semplici integrati medicati,
mangini composti integrati medicati, deve avvalersi
dell'opera di un laureato in farmacia o in scienze agrarie
o in chimica o in chimica industriale o in scienze
biologiche o in medicina veterinaria, iscritto all'albo.
Il suddetto laureato deve prestare la sua opera come
dipendente in maniera continuativa nelle aziende che
producono integratori, integratori medicati o nuclei
medicati".
"Art. 8. - Per la vendita di ogni singolo integratore e
integratore medicato per mangimi sia di
fabbricazione nazionale che di importazione, deve
essere richiesta la registrazione al Ministro per la
sanita' che la concede di concerto con il
Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato,
sentito il parere della commissione tecnica di cui
all'art. 9 che accerta la corrispondenza
dell'integratore o dell'integratore medicato per
mangimi, alle caratteristiche previste nell'art. 1.
La registrazione e' richiesta anche quando gli
integratori o gli integratori medicati per mangimi sono
prodotti da chi li impiega nella preparazione di mangimi
semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati,
mangimi composti integrati, mangimi composti integrati
medicati, nuclei e nuclei medicati anche se destinati alla
vendita.
Nella domanda di registrazione di cui al primo comma,
deve essere indicato lo stabilimento autorizzato ai sensi
dell'art. 7 presso il quale si intende effettuare la
produzione degli integratori per mangimi e degli
integratori medicati per mangimi.
Il decreto di registrazione riporta la
composizione dell'integratore e dell'integratore medicato
per mangimi e ne indica le percentuali minime e massime
di impiego in rapporto alle specie animali per cui viene
preparato.
Il decreto di registrazione e' soggetto alla tassa di
concessione governativa di L. 10.000 da pagarsi in modo
ordinario.
Il Ministero della sanita' ogni anno pubblica nella
Gazzetta Ufficiale l'elenco degli integratori e degli
integratori medicati per mangimi che abbiano ottenuto la
registrazione ai sensi dei comma precedenti.
Quando le qualita' dei principi attivi contenuti negli
integratori e negli integratori medicati e le relative
dosi di impiego rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 1
della presente legge, la vendita dei detti integratori e'
consentita dal momento in cui e' presentata la domanda di
registrazione".
- I commi 1 e 8 dell'art. 14 del D.P.R. 1 marzo
1992, n. 228 (Regolamento di attuazione delle
direttive CEE 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153,
91/248 e 91/249, relative agli additivi
nell'alimentazione per animali), cosi' recitano:
"1. Gli antibiotici, i coccidiostatici e le altre
sostanze medicamentose, e i fattori di crescita enumerati
negli allegati I e II, le premiscele preparate a partire
da questi additivi per essere incorporate nei mangimi
composti, nonche' i mangimi composti contenenti tali
premiscele possono essere immessi in commercio
soltanto alle condizioni previste nell'allegato III e
se sono prodotti da fabbricanti per i quali sia stato
constatato, dallo Stato membro nel cui territorio e' sito
lo stabilimento di fabbricazione, che essi soddisfano
le condizioni minime di cui all'allegato medesimo".
"8. L'accertamento di cui al comma 1 per quanto
riguarda le premiscele e i mangimi composti e'
effettuato nell'ambito delle operazioni previste dagli
articoli 6 e 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e
successive modificazioni".