Art. 15 
                             (Sanzioni) 
1. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque,  in  violazione
delle disposizioni di cui al presente decreto, esercita  una  o  piu'
attivita'  di  cui  agli  articoli  2  e  3   senza   il   prescritto
riconoscimento, e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. 
2. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque,  in  violazione
delle disposizioni di cui al presente decreto, esercita  una  o  piu'
attivita'  di  cui  agli  articoli  7  e  8   senza   la   prescritta
registrazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire cinque milioni a lire trenta milioni. 
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5. e
all'articolo 3, comma 5, e' punita  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni. 
4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, e
all'articolo 8, comma 6, e' punita  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,  sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare. 
  Dato a Roma, addi' 13 aprile 1999 
                              SCALFARO 
                                    D'ALEMA, Presidente del Consiglio 
                                   dei Ministri 
                                     LETTA, Ministro per le politiche 
                                   comunitarie 
                                  BINDI, Ministro della sanita' 
                                  DINI, Ministro degli affari esteri 
                                  DILIBERTO, 
                                   Ministro di grazia e giustizia 
                                     CIAMPI, Ministro del tesoro, del 
                                       bilancio e della programmazion 
                                   economica 
                                     BERSANI, Mmistro dell'industria, 
                                   del commercio 
                                           DE CASTRO, Ministro per le 
                                   politiche agricole 
                                    BELLILLO, Ministro per gli affari 
                                   regionali 
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO 
    Dato a Roma, addi' 13 aprile 1999 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.