Art. 15
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione
delle disposizioni di cui al presente decreto, esercita una o piu'
attivita' di cui agli articoli 2 e 3 senza il prescritto
riconoscimento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione
delle disposizioni di cui al presente decreto, esercita una o piu'
attivita' di cui agli articoli 7 e 8 senza la prescritta
registrazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire cinque milioni a lire trenta milioni.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5. e
all'articolo 3, comma 5, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, e
all'articolo 8, comma 6, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 aprile 1999
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
LETTA, Ministro per le politiche
comunitarie
BINDI, Ministro della sanita'
DINI, Ministro degli affari esteri
DILIBERTO,
Ministro di grazia e giustizia
CIAMPI, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazion
economica
BERSANI, Mmistro dell'industria,
del commercio
DE CASTRO, Ministro per le
politiche agricole
BELLILLO, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Dato a Roma, addi' 13 aprile 1999
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.