Art. 2 
                 (Riconoscimento degli stabilimenti) 
1. Chi intende esercitare una o piu' attivita' di cui al comma 2 deve
ottenere,   per   ciascuna   attivita',   il   riconoscimento   dello
stabilimento. 
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma I gli stabilimenti: 
a) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, degli additivi  o
dei prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I, devono essere
in  possesso  dei  requisiti  minimi  indicati  nel  capitolo  I.1.b)
dell'allegato I; 
b) di fabbricazione, per l'immissione  in  commercio,  di  premiscele
preparate  a  partire  da  additivi  di  cui   al   capitolo   1.2.a)
dell'allegato 1, devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  minimi
indicati nel capitolo 1.2.b) dell'allegato I; 
c) di fabbricazione,  per  l'immissione  in  commercio,  di  alimenti
composti contenenti premiscele con gli additivi di  cui  al  capitolo
1.3.a) dell'allegato 1,  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti
minimi indicati nel capitolo 1.3.b) dell'allegato 1; 
d) di fabbricazione,  per  l'immissione  in  commercio,  di  alimenti
composti ottenuti dalle materie prime di cui all'articolo 3, comma 5,
del decreto del Ministro  della  sanita'  11  maggio  1998,  n.  241,
contenenti elevati tenori di sostanze o di prodotti indesiderabili di
cui  al  decreto  citato  in  misura  superiore  ai  limiti   massimi
consentiti, devono essere in possesso dei requisiti  minimi  indicati
nel capitolo 1.4 dell'allegato 1; 
e) di fabbricazione, esclusivamente per le  necessita'  del  bestiame
ivi allevato, di alimenti  composti  contenenti  premiscele  con  gli
additivi di cui al capitolo 1.3 a) dell'allegato I, devono essere  in
possesso  dei  requisiti  minimi  indicati  nel   capitolo   1.3   b)
dell'allegato 1, ad eccezione del punto 7; 
f) di fabbricazione, esclusivamente per le  necessita'  del  bestiame
ivi allevato, di alimenti  composti  con  le  materie  prime  di  cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro  della  sanita'  11
maggio 1998, n. 241, contenenti le sostanze o prodotti indesiderabili
di cui al decreto  citato  in  misura  superiore  ai  limiti  massimi
consentiti, devono essere in possesso dei requisiti  minimi  indicati
nel capitolo 1. 4 dell'allegato I, ad eccezione del punto 7. 
3. Il riconoscimento di cui  al  comma  I  e'  revocato  in  caso  di
cessazione dell'attivita' o qualora lo stabilimento non possegga piu'
i requisiti richiesti per l'esercizio di tale attivita' e  le  misure
per ripristinarli non vengano adottate  entro  il  termine  stabilito
dall'autorita' competente. 
4. Il riconoscimento di cui al comma I e'  modificato  qualora  venga
dimostrato  che  lo  stabilimento  abbia  la  capacita'  di  svolgere
attivita' aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per le quali  e'
stato ottenuto il riconoscimento. 
5.  0gni  variazione  che  riguardi   modifiche   da   apportare   al
provvedimento di  riconoscimento  di  cui  al  comma  I  deve  essere
comunicata, entro trenta giorni dalla  intervenuta  variazione,  alla
competente autorita' che ha rilasciato tale provvedimento. 
6. Chi produce additivi o  premiscele  deve  avvalersi,  al  fine  di
ottenere il riconoscimento di cui al comma 1, di  un  dipendente  che
presti la sua opera in maniera continuativa, laureato, e iscritto  al
relativo albo, in farmacia o in scienze agrarie o  in  chimica  o  in
chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria
o in scienza delle produzioni animali o in scienza delle preparazioni
alimentari. 
 
           Nota all'art. 2:
            -  L'art.  3,   comma 5, del D.M. 11 maggio  1998, n. 241
          (Regolamento recante  norme di  attuazione delle  direttive
          92/88/CEE,  94/16/CE e 96/6/CE,  relative   alle   sostanze
          ed   ai   prodotti  indesiderabili nell'alimentazione degli
          animali), cosi' recita:
            "5.   Qualora  la   quantita'   della  sostanza   o   del
          prodotto   indesiderabile  di  cui    alla  colonna  n.  1,
          dell'allegato  II, parte A, superi  quella  fissata   nella
          colonna n.  3  dell'allegato  I,  per l'alimento  semplice,
          la    materia    prima    di  cui    alla    colonna n.   2
          dell'allegato  II,  parte  A,  puo'   essere   immessa   in
          circolazione,  fatto  salvo  quanto  previsto al comma 4, a
          condizione che sia:
            a)  destinata esclusivamente  a  fabbricanti  di  mangimi
          composti,  iscritti  nell'elenco   nazionale previsto   dal
          decreto  del Presidente della Repubblica 1 marzo  1992,  n.
          228, e successive modifiche;
               b) accompagnata da un documento che deve indicare:
            1)    che la  materia prima  e'  destinata a  fabbricanti
          di   mangimi composti, iscritti  nell'elenco  di  cui  alla
          lettera a);
            2)   che la  materia  prima  non puo'  essere  utilizzata
          come  tale nell'alimentazione diretta degli animali;
            3)  la   quantita'   della   sostanza o   del    prodotto
          indesiderabile presenti".