Art. 2
(Riconoscimento degli stabilimenti)
1. Chi intende esercitare una o piu' attivita' di cui al comma 2 deve
ottenere, per ciascuna attivita', il riconoscimento dello
stabilimento.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma I gli stabilimenti:
a) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, degli additivi o
dei prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I, devono essere
in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo I.1.b)
dell'allegato I;
b) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di premiscele
preparate a partire da additivi di cui al capitolo 1.2.a)
dell'allegato 1, devono essere in possesso dei requisiti minimi
indicati nel capitolo 1.2.b) dell'allegato I;
c) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di alimenti
composti contenenti premiscele con gli additivi di cui al capitolo
1.3.a) dell'allegato 1, devono essere in possesso dei requisiti
minimi indicati nel capitolo 1.3.b) dell'allegato 1;
d) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di alimenti
composti ottenuti dalle materie prime di cui all'articolo 3, comma 5,
del decreto del Ministro della sanita' 11 maggio 1998, n. 241,
contenenti elevati tenori di sostanze o di prodotti indesiderabili di
cui al decreto citato in misura superiore ai limiti massimi
consentiti, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati
nel capitolo 1.4 dell'allegato 1;
e) di fabbricazione, esclusivamente per le necessita' del bestiame
ivi allevato, di alimenti composti contenenti premiscele con gli
additivi di cui al capitolo 1.3 a) dell'allegato I, devono essere in
possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo 1.3 b)
dell'allegato 1, ad eccezione del punto 7;
f) di fabbricazione, esclusivamente per le necessita' del bestiame
ivi allevato, di alimenti composti con le materie prime di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro della sanita' 11
maggio 1998, n. 241, contenenti le sostanze o prodotti indesiderabili
di cui al decreto citato in misura superiore ai limiti massimi
consentiti, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati
nel capitolo 1. 4 dell'allegato I, ad eccezione del punto 7.
3. Il riconoscimento di cui al comma I e' revocato in caso di
cessazione dell'attivita' o qualora lo stabilimento non possegga piu'
i requisiti richiesti per l'esercizio di tale attivita' e le misure
per ripristinarli non vengano adottate entro il termine stabilito
dall'autorita' competente.
4. Il riconoscimento di cui al comma I e' modificato qualora venga
dimostrato che lo stabilimento abbia la capacita' di svolgere
attivita' aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per le quali e'
stato ottenuto il riconoscimento.
5. 0gni variazione che riguardi modifiche da apportare al
provvedimento di riconoscimento di cui al comma I deve essere
comunicata, entro trenta giorni dalla intervenuta variazione, alla
competente autorita' che ha rilasciato tale provvedimento.
6. Chi produce additivi o premiscele deve avvalersi, al fine di
ottenere il riconoscimento di cui al comma 1, di un dipendente che
presti la sua opera in maniera continuativa, laureato, e iscritto al
relativo albo, in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in
chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria
o in scienza delle produzioni animali o in scienza delle preparazioni
alimentari.
Nota all'art. 2:
- L'art. 3, comma 5, del D.M. 11 maggio 1998, n. 241
(Regolamento recante norme di attuazione delle direttive
92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle sostanze
ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli
animali), cosi' recita:
"5. Qualora la quantita' della sostanza o del
prodotto indesiderabile di cui alla colonna n. 1,
dell'allegato II, parte A, superi quella fissata nella
colonna n. 3 dell'allegato I, per l'alimento semplice,
la materia prima di cui alla colonna n. 2
dell'allegato II, parte A, puo' essere immessa in
circolazione, fatto salvo quanto previsto al comma 4, a
condizione che sia:
a) destinata esclusivamente a fabbricanti di mangimi
composti, iscritti nell'elenco nazionale previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n.
228, e successive modifiche;
b) accompagnata da un documento che deve indicare:
1) che la materia prima e' destinata a fabbricanti
di mangimi composti, iscritti nell'elenco di cui alla
lettera a);
2) che la materia prima non puo' essere utilizzata
come tale nell'alimentazione diretta degli animali;
3) la quantita' della sostanza o del prodotto
indesiderabile presenti".