Art. 3
(Riconoscimento degli intermediari)
1. Gli intermediari che immettono in commercio gli additivi e i
prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I o le premiscele di
additivi di c ui al capitolo 1.2. a) dell'allegato I devono essere
riconosciuti.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, gli intermediari
devono essere in possesso, secondo l'oggetto dell'attivita', dei
requisiti di cui al punto 7 del capitolo I.1.b) o al punto 7 del
capitolo I.2.b) dell'allegato I.
3. Il riconoscimento di cui al comma I e' revocato in caso di
cessazione dell'attivita' o qualora l'intermediario non possegga piu'
i requisiti richiesti per l'esercizio di tale attivita' e non li
ripristini entro il termine stabilito dall'autorita' competente.
4. Il riconoscimento di cui al comma I e' modificato qualora
l'intermediario dimostri di avere la capacita' di dedicarsi ad
attivita' aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per le quali ha
ottenuto il riconoscimento.
5. Ogni variazione che riguardi modifiche da apportare al
provvedimento i riconoscimento di cui al comma l deve essere
comunicata, entro trenta giorni dalla intervenuta variazione, alla
competente autorita' che ha rilasciato tale provvedimento.