Art. 3 
                 (Riconoscimento degli intermediari) 
1. Gli intermediari che immettono  in  commercio  gli  additivi  e  i
prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I o le premiscele di
additivi di c ui al capitolo 1.2. a) dell'allegato  I  devono  essere
riconosciuti. 
2. Ai fini del riconoscimento di cui al  comma  1,  gli  intermediari
devono essere in  possesso,  secondo  l'oggetto  dell'attivita',  dei
requisiti di cui al punto 7 del capitolo I.1.b)  o  al  punto  7  del
capitolo I.2.b) dell'allegato I. 
3. Il riconoscimento di cui  al  comma  I  e'  revocato  in  caso  di
cessazione dell'attivita' o qualora l'intermediario non possegga piu'
i requisiti richiesti per l'esercizio di  tale  attivita'  e  non  li
ripristini entro il termine stabilito dall'autorita' competente. 
4. Il  riconoscimento  di  cui  al  comma  I  e'  modificato  qualora
l'intermediario dimostri  di  avere  la  capacita'  di  dedicarsi  ad
attivita' aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per le quali  ha
ottenuto il riconoscimento. 
5.  Ogni  variazione  che  riguardi   modifiche   da   apportare   al
provvedimento  i  riconoscimento  di  cui  al  comma  l  deve  essere
comunicata, entro trenta giorni dalla  intervenuta  variazione,  alla
competente autorita' che ha rilasciato tale provvedimento.