Art.4
(Procedura per il riconoscimento degli stabilimenti e degli
intermediari)
1. La domanda per ottenere il riconoscimento degli stabilimenti di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), deve essere presentata al
Ministero della sanita'.
2. Il Ministero della sanita', entro sei mesi dal ricevimento della
domanda di cui al comma 1, assegna un numero di riconoscimento,
conformemente a quanto previsto al capitolo 11 dell'allegato 11, dopo
aver verificato, mediante sopralluogo, che gli stabilimenti di cui al
comma 1 siano in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.
3. La domanda per ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere b), c). d), e) ed f) e di cui all'articolo 3 deve
essere presentata alla regione o alla provincia autonoma competente
per territorio.
4. La regione o la provincia autonoma, entro sei mesi dal ricevimento
della domanda di cui al comma 3, assegna un numero di riconoscimento,
conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato 11, dopo
aver verificato, mediante sopralluogo, che gli stabilimenti e gli
intermediari siano in possesso dei requisiti fissati dal presente
decreto.
5. Per gli stabilimenti che alla data di entrata in vigore del
presente decreto, esercitano in base alla normativa previ gente
l'attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), deve essere
presentata domanda di riconoscimento ai sensi del comma 1, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tale
attivita' puo' continuare finche' non sia intervenuta decisione sulla
domanda di riconoscimento.
6. Il Ministero della sanita', entro il 1 aprile 2001, assegna un
numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo
Il dell'allegato Il, agli stabilimento; di cui al comma 5, dopo aver
verificato, mediante sopralluogo, che lo stabilimento sia in possesso
dei requisiti fissati dal presente decreto.
7. Per gli stabilimenti che alla data di entrata in vigore del
presente decreto esercitano in base alla normativa previ gente le
attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e) ed
f), deve essere presentata domanda di riconoscimento ai sensi del
comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto; tali attivita' possono continuare finche' non sia
intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento.
8. Gli intermediari che alla data di entrata in vigore del presente
decreto esercitano in base alla normativa previ gente le attivita' di
cui all'articolo 3, comma 1, devono presentare domanda di
riconoscimento ai sensi del comma 3. entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto; tali attivita' possono
continuare finche' non sia intervenuta decisione sulla domanda di
riconoscimento.
9. La regione o la provincia autonoma. entro il 1 aprile 2001,
assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto
al capitolo 11 dell'allegato 11. agli stabilimenti e agli
intermediari che hanno presentato la domanda di cui ai commi 7 e 8,
dopo aver verificato, mediante sopralluogo. che gli stessi siano in
possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.
10. In deroga ai commi 4 e 9, nel caso di intermediari che esercitano
esclusivamente un'attivita' di rivendita senza mai disporre del
prodotto nei propri impianti, la regione o la provincia autonoma puo'
disporre che non si proceda al sopralluogo per verificare il rispetto
dei requisiti di cui al punto 7 del capitolo 1.1.b) o al punto 7 del
capitolo 1.2.b) dell'allegato 1, purche' tali intermediari presentino
una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al
punto 6.2 dello stesso allegato 1.
11. Il Ministero della sanita' procede periodicamente alla verifica
della uniformita' delle procedure ispettive e dei criteri di
valutazione adottati dagli organi degli enti territoriali ai fini del
riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai
commi 3, 7 e 8.
12. Le spese per il riconoscimento degli stabilimenti di cui ai commi
I e 5 sono a carico dei richiedenti, secondo tariffe da determinarsi
ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n.
407; quelle per il riconoscimento degli stabilimenti e degli
intermediari di cui ai commi 3, 7 e 8 sono a carico dei richiedenti,
sulla base del costo effettivo del servizio.
Nota all'art. 4:
- L'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre
1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione
della manovra di finanza pubblica 1991-1993), cosi'
recita:
"12. Con decreto del Ministro della sanita', da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e
i diritti spettanti al Ministero della sanita',
all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' di
soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei
servizi resi e del valore economico delle operazioni di
riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le
attivita' di controllo, di programmazione di
informazione e di educazione sanitaria del Ministero
della sanita' e degli Istituti superiori predetti".