Art.4
     (Procedura per il riconoscimento degli stabilimenti e degli
                            intermediari)
1.  La  domanda  per ottenere il riconoscimento degli stabilimenti di
cui  all'articolo  2,  comma 2, lettera a), deve essere presentata al
Ministero della sanita'.
2.  Il  Ministero della sanita', entro sei mesi dal ricevimento della
domanda  di  cui  al  comma  1,  assegna un numero di riconoscimento,
conformemente a quanto previsto al capitolo 11 dell'allegato 11, dopo
aver verificato, mediante sopralluogo, che gli stabilimenti di cui al
comma 1 siano in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.
3.  La  domanda per ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 2,
comma  2,  lettere  b), c). d), e) ed f) e di cui all'articolo 3 deve
essere  presentata  alla regione o alla provincia autonoma competente
per territorio.
4. La regione o la provincia autonoma, entro sei mesi dal ricevimento
della domanda di cui al comma 3, assegna un numero di riconoscimento,
conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato 11, dopo
aver  verificato,  mediante  sopralluogo,  che gli stabilimenti e gli
intermediari  siano  in  possesso  dei requisiti fissati dal presente
decreto.
5.  Per  gli  stabilimenti  che  alla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto,  esercitano  in  base  alla  normativa previ gente
l'attivita'  di  cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), deve essere
presentata  domanda di riconoscimento ai sensi del comma 1, entro sei
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto; tale
attivita' puo' continuare finche' non sia intervenuta decisione sulla
domanda di riconoscimento.
6.  Il  Ministero  della sanita', entro il 1› aprile 2001, assegna un
numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo
Il  dell'allegato Il, agli stabilimento; di cui al comma 5, dopo aver
verificato, mediante sopralluogo, che lo stabilimento sia in possesso
dei requisiti fissati dal presente decreto.
7.  Per  gli  stabilimenti  che  alla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto  esercitano  in  base alla normativa previ gente le
attivita'  di  cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e) ed
f),  deve  essere  presentata  domanda di riconoscimento ai sensi del
comma  3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;   tali   attivita'   possono   continuare  finche'  non  sia
intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento.
8.  Gli  intermediari che alla data di entrata in vigore del presente
decreto esercitano in base alla normativa previ gente le attivita' di
cui   all'articolo   3,   comma   1,  devono  presentare  domanda  di
riconoscimento  ai  sensi  del  comma 3. entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto;  tali  attivita' possono
continuare  finche'  non  sia  intervenuta decisione sulla domanda di
riconoscimento.
9.  La  regione  o  la  provincia  autonoma. entro il 1› aprile 2001,
assegna  un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto
al   capitolo   11   dell'allegato   11.  agli  stabilimenti  e  agli
intermediari  che  hanno presentato la domanda di cui ai commi 7 e 8,
dopo  aver  verificato, mediante sopralluogo. che gli stessi siano in
possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.
10. In deroga ai commi 4 e 9, nel caso di intermediari che esercitano
esclusivamente  un'attivita'  di  rivendita  senza  mai  disporre del
prodotto nei propri impianti, la regione o la provincia autonoma puo'
disporre che non si proceda al sopralluogo per verificare il rispetto
dei  requisiti di cui al punto 7 del capitolo 1.1.b) o al punto 7 del
capitolo 1.2.b) dell'allegato 1, purche' tali intermediari presentino
una  dichiarazione  attestante  il  possesso  dei requisiti di cui al
punto 6.2 dello stesso allegato 1.
11.  Il  Ministero della sanita' procede periodicamente alla verifica
della   uniformita'  delle  procedure  ispettive  e  dei  criteri  di
valutazione adottati dagli organi degli enti territoriali ai fini del
riconoscimento  degli  stabilimenti  e  degli  intermediari di cui ai
commi 3, 7 e 8.
12. Le spese per il riconoscimento degli stabilimenti di cui ai commi
I  e 5 sono a carico dei richiedenti, secondo tariffe da determinarsi
ai  sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n.
407;   quelle  per  il  riconoscimento  degli  stabilimenti  e  degli
intermediari  di cui ai commi 3, 7 e 8 sono a carico dei richiedenti,
sulla base del costo effettivo del servizio.
 
           Nota all'art. 4:
            -    L'art.   5, comma   12,   della  legge  29  dicembre
          1990,  n.  407 (Disposizioni   diverse   per   l'attuazione
          della    manovra    di   finanza pubblica 1991-1993), cosi'
          recita:
            "12.   Con decreto   del Ministro   della  sanita',    da
          emanarsi    entro  trenta giorni dalla   data di entrata in
          vigore  della presente legge, sono  fissati le   tariffe  e
          i   diritti     spettanti  al    Ministero  della  sanita',
          all'Istituto    superiore  di  sanita'  e      all'Istituto
          superiore  per  la  prevenzione e la sicurezza  del lavoro,
          per  prestazioni  rese  a  richiesta  e    ad  utilita'  di
          soggetti  interessati,  tenendo   conto del costo reale dei
          servizi resi  e del valore economico  delle  operazioni  di
          riferimento;  le  relative entrate   sono utilizzate per le
          attivita'  di     controllo,     di  programmazione      di
          informazione    e di   educazione sanitaria   del Ministero
          della  sanita' e  degli Istituti  superiori predetti".