Art.5 (Registro degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti) 1. Il Ministero della sanita' iscrive in un registro, conforme al modello di cui al punto 1.1, capitolo 1, dell'allegato 11, gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a). 2. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanita': a) entro il 30 settembre 2001, copia del registro, conforme al modello di cui al punto I.1, capitolo I, dell'allegato II, dove sono indicati, per ciascuna attivita', gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e), ed f) e gli intermediari riconosciuti ai sensi dell'articolo 3; successivamente, entro il 30 settembre di ogni anno, l'elenco delle modifiche apportate nel corso dell'anno al predetto registro; b) ogni cinque anni, l'elenco aggiornato degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti. 3. I registri di cui ai commi I e 2 sono aggiornati in relazione ai provvedimenti di revoca o di modifica dei riconoscimenti.