Art.5
   (Registro degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti)
1.  Il  Ministero  della  sanita' iscrive in un registro, conforme al
modello  di  cui  al  punto  1.1,  capitolo  1, dell'allegato 11, gli
stabilimenti  riconosciuti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera
a).
2.  Le  regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della
sanita':
a)  entro  il  30  settembre  2001,  copia  del registro, conforme al
modello  di cui al punto I.1, capitolo I, dell'allegato II, dove sono
indicati,  per  ciascuna  attivita', gli stabilimenti riconosciuti ai
sensi  dell'articolo  2, comma 2, lettere b), c), d), e), ed f) e gli
intermediari  riconosciuti ai sensi dell'articolo 3; successivamente,
entro  il  30  settembre  di  ogni  anno,  l'elenco  delle  modifiche
apportate nel corso dell'anno al predetto registro;
b)  ogni  cinque anni, l'elenco aggiornato degli stabilimenti e degli
intermediari riconosciuti.
3.  I  registri di cui ai commi I e 2 sono aggiornati in relazione ai
provvedimenti di revoca o di modifica dei riconoscimenti.