Art.6
(Pubblicazione e comunicazioni)
1. Il Ministcro della sanita' cura la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana:
a) entro il 30 novembre 2001, degli elenchi nazionali degli
stabilimenti e degli intermediari riconosciuti e, successivamente,
entro il 30 novembre di ogni anno, degli elenchi delle modifiche
apportate nel corso dell'anno;
b) ogni cinque anni, degli elenchi aggiornati degli stabilimenti e
degli intermediari riconosciuti.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della sanita'
comunica alla Commissione europea gli elenchi di cui al comma 1,
lettera a).
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della sanita'
comunica agli altri Stati membri gli elenchi degli stabilimenti di
cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e degli intermediari di
cui all'articolo 3.
4. Il Ministero della sanita' comunica agli altri Stati membri, su
loro richiesta, gli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere c), d), e) ed f).