Art.6
                   (Pubblicazione e comunicazioni)
1.  Il  Ministcro  della sanita' cura la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana:
a)   entro  il  30  novembre  2001,  degli  elenchi  nazionali  degli
stabilimenti  e  degli  intermediari riconosciuti e, successivamente,
entro  il  30  novembre  di  ogni anno, degli elenchi delle modifiche
apportate nel corso dell'anno;
b)  ogni  cinque  anni, degli elenchi aggiornati degli stabilimenti e
degli intermediari riconosciuti.
2.  Entro  il  31  dicembre  di  ogni anno il Ministero della sanita'
comunica  alla  Commissione  europea  gli  elenchi di cui al comma 1,
lettera a).
3.  Entro  il  31  dicembre  di  ogni anno il Ministero della sanita'
comunica  agli  altri  Stati membri gli elenchi degli stabilimenti di
cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e degli intermediari di
cui all'articolo 3.
4.  Il  Ministero  della sanita' comunica agli altri Stati membri, su
loro richiesta, gli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere c), d), e) ed f).