Art.7 
                 (Registrazione degli stabilimenti) 
1. Chi intende esercitare una o piu' attivita' di cui al comma 2 deve
ottenere,   per   ciascuna   attivita',   la   registrazione    dello
stabilimento. 
2. Ai fini della registrazione di cui al comma 1, gli stabilimenti: 
a) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di additivi per i
quali e' stabilito un tenore massimo e non sono previsti al  capitolo
I.1.a) dell'allegato I devono essere in possesso dei requisiti minimi
indicati nel capitolo II.c) dell'allegato I; 
b) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di premiscele con
gli additivi di cui al capitolo II.a) dell'allegato I  devono  essere
in  possesso  dei  requisiti  minimi  indicati  nel  capitolo   II.c)
dell'allegato I; 
c) di fabbricazione, esclusivamente per l'immissione in commercio, di
alimenti composti con premiscele di additivi di cui al capitolo II.b)
dell'allegato I o con additivi di cui al capitolo 11.a) dell'allegato
1 devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  minimi  indicati  nel
capitolo 11.c) dell'allegato I; 
d) di fabbricazione, esclusivamente per le  necessita'  del  bestiame
ivi allevato, di alimenti composti con premiscele di additivi di  cui
al capitolo II.b) dell'allegato 1 o con additivi di cui  al  capitolo
11.a) dell'allegato 1 devono essere in possesso dei requisiti  minimi
indicati nel capitolo II.c) dell'allegato I. 
3. In deroga al comma 1. chi ha ottenuto il riconoscimento  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, per 1' esercizio  delle  attivita'  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) ed e), non deve  chiedere
la registrazione di cui al comma I per  l'esercizio  delle  attivita'
corrispondenti a quelle di cui al comma 2, lettera a), b), c) e d). 
4. La registrazione di  cui  al  comma  I  e'  revocata  in  caso  di
cessazionedell'attivita' o qualora lo stabilimento non soddisfi  piu'
i requisiti richie per l'esercizio di tale attivita' e le misure  per
ripristinarli  non  vengano  adottate  entro  il  termine   stabilito
dall'autorita' competente. 
5. La registrazione di cui al comma 1  e'  modificata  qualora  venga
dimostrato; che  lo  stabilimento  abbia  la  capacita'  di  svolgere
attivita' aggiuntive o ' sostitutive rispetto a quelle per  le  quali
e' stata ottenuta la registrazione. 
6.  Ogni  variazione  che  riguardi   modifiche   da   apportare   al
provvedimento di registrazione deve essere comunicata,  entro  trenta
giorni dalla intervenuta variazione, alla competente autorita' che ha
rilasciato tale provvedimento.