Art.7
(Registrazione degli stabilimenti)
1. Chi intende esercitare una o piu' attivita' di cui al comma 2 deve
ottenere, per ciascuna attivita', la registrazione dello
stabilimento.
2. Ai fini della registrazione di cui al comma 1, gli stabilimenti:
a) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di additivi per i
quali e' stabilito un tenore massimo e non sono previsti al capitolo
I.1.a) dell'allegato I devono essere in possesso dei requisiti minimi
indicati nel capitolo II.c) dell'allegato I;
b) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di premiscele con
gli additivi di cui al capitolo II.a) dell'allegato I devono essere
in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo II.c)
dell'allegato I;
c) di fabbricazione, esclusivamente per l'immissione in commercio, di
alimenti composti con premiscele di additivi di cui al capitolo II.b)
dell'allegato I o con additivi di cui al capitolo 11.a) dell'allegato
1 devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel
capitolo 11.c) dell'allegato I;
d) di fabbricazione, esclusivamente per le necessita' del bestiame
ivi allevato, di alimenti composti con premiscele di additivi di cui
al capitolo II.b) dell'allegato 1 o con additivi di cui al capitolo
11.a) dell'allegato 1 devono essere in possesso dei requisiti minimi
indicati nel capitolo II.c) dell'allegato I.
3. In deroga al comma 1. chi ha ottenuto il riconoscimento ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, per 1' esercizio delle attivita' di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) ed e), non deve chiedere
la registrazione di cui al comma I per l'esercizio delle attivita'
corrispondenti a quelle di cui al comma 2, lettera a), b), c) e d).
4. La registrazione di cui al comma I e' revocata in caso di
cessazionedell'attivita' o qualora lo stabilimento non soddisfi piu'
i requisiti richie per l'esercizio di tale attivita' e le misure per
ripristinarli non vengano adottate entro il termine stabilito
dall'autorita' competente.
5. La registrazione di cui al comma 1 e' modificata qualora venga
dimostrato; che lo stabilimento abbia la capacita' di svolgere
attivita' aggiuntive o ' sostitutive rispetto a quelle per le quali
e' stata ottenuta la registrazione.
6. Ogni variazione che riguardi modifiche da apportare al
provvedimento di registrazione deve essere comunicata, entro trenta
giorni dalla intervenuta variazione, alla competente autorita' che ha
rilasciato tale provvedimento.