Art.8 
                 (Registrazione degli intermediari) 
1. Gli intermediari che immettono in commercio  gli  additivi  per  i
quali e' stabilito un tenore massimo e non sono previsti al  capitolo
I.1.a) dell'allegato I e le premiscele contenenti  gli.  additivi  di
cui al capitolo II.a) dell'allegato I devono essere registrati. 
2. Ai fini della registrazione di cui al comma  1,  gli  intermediari
devono essere in possesso dei  requisiti  indicati  al  punto  7  del
capitolo II.c) dell'allegato I . 
3. In deroga al comma  1,  gli  intermediari  riconosciuti  ai  sensi
dell'articolo 3 non devono chiedere la registrazione di cui al  comma
1. 
4. La registrazione di  cui  al  comma  1  e'  revocata  in  caso  di
cessazione dell'attivita' o qualora l'intermediario non possegga piu'
i requisiti richiesti per l'esercizio di  tale  attivita'  e  non  li
ripristini entro il termine stabilito dall'autorita' competente. 
5.  La  registrazione  di  cui  al  comma  1  e'  modificata  qualora
l'intermediario dimostri  di  avere  la  capacita'  di  dedicarsi  ad
attivita' aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per le quali  ha
ottenuto la registrazione. 
6.  Ogni  variazione  che  riguardi   modifiche   da   apportare   al
provvedimento di registrazione deve essere comunicata,  entro  trenta
giorni dalla intervenuta variazione, alla competente autorita' che ha
rilasciato il provvedimento.