Art.8
(Registrazione degli intermediari)
1. Gli intermediari che immettono in commercio gli additivi per i
quali e' stabilito un tenore massimo e non sono previsti al capitolo
I.1.a) dell'allegato I e le premiscele contenenti gli. additivi di
cui al capitolo II.a) dell'allegato I devono essere registrati.
2. Ai fini della registrazione di cui al comma 1, gli intermediari
devono essere in possesso dei requisiti indicati al punto 7 del
capitolo II.c) dell'allegato I .
3. In deroga al comma 1, gli intermediari riconosciuti ai sensi
dell'articolo 3 non devono chiedere la registrazione di cui al comma
1.
4. La registrazione di cui al comma 1 e' revocata in caso di
cessazione dell'attivita' o qualora l'intermediario non possegga piu'
i requisiti richiesti per l'esercizio di tale attivita' e non li
ripristini entro il termine stabilito dall'autorita' competente.
5. La registrazione di cui al comma 1 e' modificata qualora
l'intermediario dimostri di avere la capacita' di dedicarsi ad
attivita' aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per le quali ha
ottenuto la registrazione.
6. Ogni variazione che riguardi modifiche da apportare al
provvedimento di registrazione deve essere comunicata, entro trenta
giorni dalla intervenuta variazione, alla competente autorita' che ha
rilasciato il provvedimento.