Art. 9 
(Procedura  per  la  registrazione   degli   stabilimenti   e   degli
                            intermediari) 
1. La domanda per ottenere la registrazione degli stabilimenti di cui
all'articolo 7 e di intermediario di cui all'articolo 8  deve  essere
presentata alla regione o  alla  provincia  autonoma  competente  per
territorio; alla domanda deve essere allegata la documentazione dalla
quale risulti la sussistenza dei requisiti  di  cui  all'articolo  7,
comma 2, per gli stabilimenti, e di cui all'articolo 8, comma 2,  per
gli intermediari. 
2. Entro tre mesi dal ricevimento  della  documentazione  di  cui  al
comma 1, la regione o la provincia autonoma, previo  controllo  della
documentazione stessa, assegna agli stabilimenti e agli  intermediari
un  numero  di  registrazione  che  ne  consenta   l'identificazione,
conformemente a quanto previsto al capitolo 11 dell'allegato II. 
3. Per gli stabilimenti che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto esercitano in  base  alla  normativa  previgente  le
attivita' di cui all' articolo 7, deve essere presentata,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda ai
sensi del comma 1, tali attivita' possono continuare finche' non  sia
intervenuta decisione  sulla  domanda;  la  regione  o  la  provincia
autonoma provvede in merito alla domanda entro sei mesi dalla data di
presentazione della stessa. 
4. Gli intermediari che alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto esercitano in base alla normativa previgente le attivita'  di
cui all'articolo 8, devono presentare, entro sei mesi dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, domanda ai sensi del comma 1; 
tali  attivita'  possono  continuare  finche'  non  sia   intervenuta
decisione sulla domanda; la regione o la provincia autonoma  provvede
in merito alla domanda entro sei mesi  dalla  data  di  presentazione
della stessa. 
5. Le regioni e le province autonome predispongono,  entro  due  anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  un  piano  per
effettuare l'ispezione degli stabilimenti e degli intermediari di cui
ai commi 1, 3 e 4 al fine di  verificare  che  gli  stessi  siano  in
possesso dei requisiti previsti dal presente decreto. 
6. Il Ministero della sanita' procede  periodicamente  alla  verifica
della  uniformita'  delle  procedure  ispettive  e  dei  criteri   di
valutazione adottati dagli organi degli  enti  territoriali  ai  fini
della registrazione degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai
commi 1, 3 e 4.