Art. 9
(Procedura per la registrazione degli stabilimenti e degli
intermediari)
1. La domanda per ottenere la registrazione degli stabilimenti di cui
all'articolo 7 e di intermediario di cui all'articolo 8 deve essere
presentata alla regione o alla provincia autonoma competente per
territorio; alla domanda deve essere allegata la documentazione dalla
quale risulti la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 7,
comma 2, per gli stabilimenti, e di cui all'articolo 8, comma 2, per
gli intermediari.
2. Entro tre mesi dal ricevimento della documentazione di cui al
comma 1, la regione o la provincia autonoma, previo controllo della
documentazione stessa, assegna agli stabilimenti e agli intermediari
un numero di registrazione che ne consenta l'identificazione,
conformemente a quanto previsto al capitolo 11 dell'allegato II.
3. Per gli stabilimenti che alla data di entrata in vigore del
presente decreto esercitano in base alla normativa previgente le
attivita' di cui all' articolo 7, deve essere presentata, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda ai
sensi del comma 1, tali attivita' possono continuare finche' non sia
intervenuta decisione sulla domanda; la regione o la provincia
autonoma provvede in merito alla domanda entro sei mesi dalla data di
presentazione della stessa.
4. Gli intermediari che alla data di entrata in vigore del presente
decreto esercitano in base alla normativa previgente le attivita' di
cui all'articolo 8, devono presentare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, domanda ai sensi del comma 1;
tali attivita' possono continuare finche' non sia intervenuta
decisione sulla domanda; la regione o la provincia autonoma provvede
in merito alla domanda entro sei mesi dalla data di presentazione
della stessa.
5. Le regioni e le province autonome predispongono, entro due anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano per
effettuare l'ispezione degli stabilimenti e degli intermediari di cui
ai commi 1, 3 e 4 al fine di verificare che gli stessi siano in
possesso dei requisiti previsti dal presente decreto.
6. Il Ministero della sanita' procede periodicamente alla verifica
della uniformita' delle procedure ispettive e dei criteri di
valutazione adottati dagli organi degli enti territoriali ai fini
della registrazione degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai
commi 1, 3 e 4.