IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
                           di concerto con
                             IL MINISTRO
                  DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista la legge  17 febbraio 1982, n. 41, modificata  dalla legge 10
febbraio  1992, n.  165, recante  piano per  lo sviluppo  della pesca
marittima,  ed  in  particolare l'articolo  27-bis,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 2, lettera g),  della legge 21 maggio 1998, n.
164;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3;
  Vista la  legge 14 luglio  1965, n. 963, concernente  la disciplina
della pesca marittima;
  Visto  il decreto  ministeriale  19 giugno  1992, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n.  150  del  27 giugno  1992,  recante norme  di
attuazione dell'articolo 27-bis della legge  17 febbraio 1982, n. 41,
in materia di esercizio dell'attivita' di pescaturismo;
  Visto  il  decreto ministeriale  1  aprile  1998, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  131  dell'8 giugno  1998,  che  modifica  il
predetto decreto ministeriale 19 giugno 1992;
  Visto  il decreto  ministeriale  22 giugno  1982, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  200  del  22  luglio  1982,  riguardante  il
regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera;
  Vista   la    deliberazione   23    aprile   1997    del   Comitato
interministeriale  per   la  programmazione   economica,  concernente
l'approvazione del piano per  la razionalizzazione e la riconversione
delle spadare per il periodo 1997/1999;
  Considerato che  occorre stabilire  le modalita' di  attuazione del
richiamato articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Visto il parere favorevole espresso all'unanimita' nella seduta del
3  novembre  1998  dal  Comitato  nazionale  per  la  gestione  e  la
conservazione delle  risorse biologiche del mare  e dalla Commissione
consultiva  centrale della  pesca marittima,  di cui  rispettivamente
all'articolo 3 ed all'articolo 29 della legge n. 41 del 1992;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;
  Vista la  comunicazione alla Presidenza del  Consiglio dei Ministri
di cui all'articolo 17,  commi 3 e 4, della legge  23 agosto 1988, n.
400, effettuata con nota n. 5538 del 22 febbraio 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Per pescaturismo,  ai sensi dell'articolo 27-bis  della legge 17
febbraio  1982, n.  41,  come modificato  dall'articolo  1, comma  1,
lettera  g), della  legge 21  maggio 1998,  n. 164,  si intendono  le
attivita' intraprese dall'armatore - singolo, impresa o cooperativa -
di nave  da pesca  costiera locale o  ravvicinata, che  imbarca sulla
propria unita' persone diverse  dall'equipaggio per lo svolgimento di
attivita' turisticoricreative.
  2. Tra le iniziative di pescaturismo rientrano:
  a) lo svolgimento  di attivita' pratica di  pesca sportiva mediante
l'impiego degli  attrezzi da  pesca sportiva previsti  dal successivo
articolo 3, comma 2;
  b)  lo  svolgimento  di attivita'  turisticoricreative  nell'ottica
della divulgazione  della cultura del  mare e della pesca,  quali, in
particolare,  brevi escursioni  lungo  le  coste, osservazione  delle
attivita' di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra;
  c) lo svolgimento  di attivita' finalizzate alla  conoscenza e alla
valorizzazione dell'ambiente  costiero, delle lagune costiere  e, ove
autorizzate dalla regione competente, delle acque interne, nonche' ad
avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione     delle    leggi
          sull'emanazione    dei  decreti  del  Presidente      della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -    Si riporta   il testo  dell'art. 27-bis  della legge
          17 febbraio 1982,  n. 41  (Piano per  la  razionalizzazione
          e  lo sviluppo  della pesca),   introdotto   dall'art.   20
          della   legge  n.  165/1992,  come modificato dall'art.  1,
          comma 2,  lettera g), della legge  21 maggio 1998, n. 164:
            "Art. 27-bis (Iniziative di  pescaturismo).  -  1.  Sulle
          navi   da  pesca  puo'    essere  autorizzato    a    scopo
          turisticoricreativo l'imbarco   di persone   non    facenti
          parte dell'equipaggio,  secondo  le  modalita' fissate  con
          decreto    del   Ministro per   le  politiche  agricole  di
          concerto  con  il     Ministro  dei   trasporti   e   della
          navigazione  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400.".
            - Si  riporta il  testo dell'art. 17,  commi 3 e  4 della
          legge  23  agosto    1988,       n.     400     (Disciplina
          dell'attivita'       di    Governo    e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.   I   regolamenti    di  cui  al  primo  comma   ed  i
          regolamenti ministeriali ed interministeriali,  che  devono
          recare  la  denominazione  di  "regolamento", sono adottati
          previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al   visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
            -  La legge  14 luglio 1965, n. 963, recante  norme sulla
          disciplina della  pesca marittima,   e'   pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  14 agosto 1965, n. 203.
            -  Il  testo  della  deliberazione  23  aprile  1997  del
          Comitato  interministeriale    per      la   programmazione
          economica,  concernente l'approvazione del piano  per    la
          razionalizzazione  e  la riconversione delle spadare per il
          periodo  1997-1999, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997.
            -  Il    testo  degli   articoli 3 e   29 della legge  n.
          41/1992,  e' il seguente:
            "Art.  3 (Comitato  nazionale per  la conservazione  e la
          gestione delle  risorse   biologiche  del   mare).  -   Per
          l'elaborazione    e  l'aggiornamento  del piano di cui   al
          precedente art. 1 la commissione consultiva centrale per la
          pesca  marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965,  n.
          963,   si costituisce in    "Comitato  nazionale    per  la
          conservazione  e  la  gestione delle risorse biologiche del
          mare"; a tal fine la Commissione e' integrata da:
            a)  un rappresentante   del Ministro   per  la    ricerca
          scientifica  e tecnologica;
            b)  un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia,
          Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;
            c)   cinque   rappresentanti    delle    altre    regioni
          designati     dalla  commissione  interregionale  di    cui
          all'art. 13 della  legge 16 maggio 1970, n. 281;
               d) un rappresentante delle industrie conserviere;
            e) un  rappresentante designato   dal comitato  per    il
          coordinamento  della  ricerca   scientifica  e  tecnologica
          applicata   alla  pesca marittima previsto  dal  successivo
          art. 6.
            Il    presidente   del   comitato  puo'   invitare   alle
          riunioni   rappresentanti   di       associazioni   e    di
          organizzazioni  interessate alla materia.
            Il  comitato  puo' operare anche per gruppi di lavoro. Le
          funzioni di segreteria del comitato e dei  relativi  gruppi
          di  lavoro  sono affidate al  segretario della  commissione
          consultiva centrale  per la  pesca marittima,    coadiuvato
          da  due   impiegati  di   livello  inferiore all'ottavo.
            Il regolamento  interno del  comitato e'  approvato entro
          tre  mesi  dalla entrata in vigore della presente legge con
          decreto del Ministro della marina mercantile,  su  proposta
          dello stesso comitato".
            "Art.   29  (Composizione  della  commissione  consultiva
          centrale).  -  La  commissione     consultiva     centrale,
          presieduta    dal   Ministero   della marina mercantile, e'
          cosi' composta:
            a) il direttore  generale  della    pesca  marittima  del
          Ministero  della  marina  mercantile,  con funzioni di vice
          presidente;
            b)  il   vicedirettore generale della direzione  generale
          della  pesca   marittima   del   Ministero   della   marina
          mercantile;
            c) tre  funzionari della  direzione generale della  pesca
          marittima del Ministero della marina mercantile;
            d) un rappresentante del Ministero del tesoro;
            e) un rappresentante del Ministero delle finanze;
            f)  un  rappresentante del  Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato;
            g)  un  rappresentante  del   Ministero  dell'agricoltura
          e  delle foreste;
            h) un rappresentante  del  Ministero  del  commercio  con
          l'estero;
            i)  un  rappresentante del Ministero  del lavoro e  della
          previdenza sociale;
            l) due   rappresentanti  del  Ministero  della    sanita'
          rispettivamente   della    direzione    generale    servizi
          veterinari  e  della  direzione generale per l'igiene degli
          alimenti e la nutrizione;
            m) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;
            n)  un  rappresentante   dell'Istituto   italiano   della
          nutrizione;
            o)    un    rappresentante   dell'Istituto  centrale  per
          la  ricerca scientifica e tecnologica applicata alla  pesca
          marittima;
            p) un rappresentante del  Laboratorio di idrobiologia del
          Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
            q)  quattro   esperti scelti  tra docenti  universitari e
          cultori di discipline scientifiche, giuridiche,  economiche
          applicate  alla  pesca,  di cui due designati dal Consiglio
          nazionale delle ricerche e due dal Consiglio  universitario
          nazionale;
            r)  sei   rappresentanti della  cooperazione peschereccia
          scelti  tra  terne  designate    da  ciascuna    delle  tre
          associazioni  nazionali delle cooperative della pesca;
            s)    un    rappresentante  dell'Unione   italiana  delle
          camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
            t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;
            u)  quattro rappresentanti  dei lavoratori   della  pesca
          scelti   tra  terne     designate     da  ciascuna    delle
          associazioni  sindacali a  base nazionale;
            v) tre rappresentanti  dei datori di lavoro della   pesca
          scelti   tra  terne     designate     da  ciascuna    delle
          associazioni  sindacali a  base nazionale;
            z) un rappresentante dei  direttori  dei  mercati  ittici
          scelto in una terna dell'associazione nazionale;
            aa)   un  rappresentante  degli   acquacoltori  in  acque
          marine    e  salmastre  scelto  in  una   terna   designata
          dall'associazione nazionale;
            bb)    un      rappresentante    della   pesca   sportiva
          designato    dalla  organizzazione  nazionale  della  pesca
          sportiva.
            I   componenti   della   commissione   sono nominati  con
          decreto  del Ministro della  marina mercantile,  restano in
          carica un  triennio e possono essere riconfermati.
            Le sedute della commissione sono  valide con l'intervento
          di almeno la meta'  dei membri in  prima convocazione o  di
          almeno un  terzo in seconda convocazione.
            Possono essere chiamati, anche a    richiesta  di  almeno
          dieci  membri, a partecipare  ai lavori  della commissione,
          senza diritto  di voto, persone   particolarmente   esperte
          in   materia di  pesca,  nonche'  i rappresentanti di  enti
          interessati ai problemi  posti all'ordine del giorno.
            Le funzioni   di segretario    della  commissione    sono
          affidate    ad un funzionario  del Ministero  della  marina
          mercantile  di livello  non inferiore al settimo".
           Nota all'art. 1:
            - Per   il testo  dell'art.    27-bis  della    legge  n.
          41/1982,    come  da ultimo modificato dall'art.   1, primo
          comma, lettera  g), della legge n. 164/1998, si veda  nelle
          note alle premesse.