Art. 2. 1. Le iniziative di cui al precedente articolo 1 possono essere svolte anche nei giorni festivi, in ore diurne e, qualora esistenti le sistemazioni previste dall'articolo 5, primo comma, lettera c), del decreto ministeriale 22 giugno 1982, anche in ore notturne, non oltre le sei miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le venti miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli confinanti, con condizioni meteomarine favorevoli. 2. Le unita' adibite all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessita', in altro porto del compartimento. 3. E' autorizzato l'imbarco di minori di anni 14 se accompagnati da persona di maggiore eta'. 4. Le unita' di cui al primo comma, per essere autorizzate nel periodo 1 novembre-30 aprile, devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 5, primo comma, lettera c), del decreto ministeriale 22 giugno 1982 (Regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera), e' il seguente: "Art. 5 (Imbarco di ricercatori). - (Omissis); c) nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali viene consentito l'imbarco a norma del presente articolo esistono sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle dell'equipaggio".