Art. 2.
  1. Le  iniziative di  cui al precedente  articolo 1  possono essere
svolte anche nei  giorni festivi, in ore diurne  e, qualora esistenti
le sistemazioni  previste dall'articolo  5, primo comma,  lettera c),
del decreto ministeriale  22 giugno 1982, anche in  ore notturne, non
oltre  le  sei miglia  per  le  imbarcazioni autorizzate  alla  pesca
costiera  locale e  non oltre  le  venti miglia  per le  imbarcazioni
autorizzate  alla  pesca  costiera   ravvicinata,  per  tutto  l'arco
dell'anno, nell'ambito  del compartimento di iscrizione  ed in quelli
confinanti, con condizioni meteomarine favorevoli.
  2. Le  unita' adibite all'esercizio dell'attivita'  di pescaturismo
sono  obbligate  a  ricondurre  nel  porto  di  partenza  le  persone
imbarcate,  ovvero,  in  caso  di  necessita',  in  altro  porto  del
compartimento.
  3. E' autorizzato l'imbarco di minori di anni 14 se accompagnati da
persona di maggiore eta'.
  4. Le  unita' di  cui al  primo comma,  per essere  autorizzate nel
periodo 1  novembre-30 aprile, devono essere  dotate di sistemazioni,
anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate.
 
           Nota all'art. 2:
            -    Il testo   dell'art.  5,  primo comma,  lettera  c),
          del  decreto ministeriale 22  giugno 1982  (Regolamento  di
          sicurezza  per  le navi adibite alla pesca costiera), e' il
          seguente:
            "Art. 5 (Imbarco di ricercatori). - (Omissis);
            c) nel  caso di pernottamento  a bordo  delle persone per
          le quali viene  consentito l'imbarco  a norma  del presente
          articolo  esistono  sistemazioni       d'alloggio        di
          caratteristiche   pari   a   quelle dell'equipaggio".