Art. 3. 1. L'attivita' di pescaturismo puo' essere svolta con i sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca, nel rispetto delle norme di comportamento di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. 2. Gli armatori di unita' munite di licenza di pesca riportanti sistemi a traino, previa rinuncia agli stessi, possono esercitare l'attivita' di pescaturismo con tutti i sistemi consentiti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, mediante il rilascio di una attestazione provvisoria da parte del capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'unita' da pesca interessata. I predetti sistemi a traino sono sbarcati e sigillati, prima dell'inizio dell'attivita' di pesca turismo, dalla locale autorita' marittima. 3. Quando l'attivita' di pescaturismo e' effettuata utilizzando gli attrezzi da pesca sportiva, l'armatore ne cura la sistemazione in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attivita' di bordo durante la navigazione.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 96 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963): "Art. 96 (Norme di comportamento). - I pescatori debbono tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, in conformita' del tipo di attrezzo impiegato, secondo le consuetudini locali salva la osservanza di diverse disposizioni di legge o regolamento. Il capo del compartimento, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima, al fine di assicurare il disciplinato esercizio della pesca nella zona di mare della rispettiva circoscrizione, puo' stabilire norme particolari per l'uso degli attrezzi e fissare turni per il loro impiego". - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 (Disciplina delle licenze di pesca): "Art. 19 (Piccola pesca). - 1. Alle licenze delle navi esercenti la piccola pesca, al fine di consentirne la diversificazione dell'attivita', si applicano i criteri previsti ai commi da 2 a 5. 2. Esclusivamente ai fini del presente articolo per nave esercente la piccola pesca si intende l'unita', non superiore a 10 tsl, abilitata esclusivamente ad uno o piu' dei seguenti sistemi: 1) attrezzi da posta; 2) ferrettara; 3) palangari; 4) lenze; 5) arpione. 3. Alle unita' di cui al comma 2 abilitate a quattro o cinque dei sistemi previsti dal medesimo comma sono confermati i sistemi gia' autorizzati. 4. Alle unita' abilitate esclusivamente al sistema lenze ovvero arpione e' consentita l'aggiunta sulla licenza di uno tra i sistemi di cui ai numeri 1) o 3) del comma 2. 5. Alle unita' abilitate esclusivamente ad uno tra i sistemi di cui ai numeri 1), 2) o 3) del comma 2, e' consentita l'aggiunta di un altro tra i citati sistemi, ad esclusione di quello di cui numero 2), piu' uno tra i sistemi di cui ai numeri 4) o 5) del medesimo comma 2. 6. L'interessato puo' richiedere al Ministero la sostituzione di uno tra i sistemi di cui ai numeri 1), 2) o 3) del comma 2, cui sia abilitata la nave, con altro compreso o tra gli stessi sistemi, ad esclusione di quello di cui al numero 2)".