Art. 4. 1. In aggiunta alle previsioni dell'art. 2, primo comma, le cooperative di pesca e le imprese di pesca, in relazione alle esigenze di riconversione delle attivita' di pesca ed in considerazione dei problemi occupazionali e sociali connessi, possono essere autorizzate ad esercitare l'attivita' di pescaturismo, mediante utilizzazione di navi non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda acquisite a tale esclusivo fine, con i sistemi previsti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ad esclusione dei palangari. Per tali unita', che potranno esercitare l'attivita' nel limite delle 6 miglia, saranno applicate le norme in vigore sulla sicurezza inerenti l'attivita' di pesca costiera locale. 2. Il regime di cui al primo comma non si applica alle navi di nuova costruzione che non abbiano avuto il nulla osta per l'iscrizione quale nave da pesca nel pertinente registro. 3. Le cooperative e le imprese concessionarie di specchi acquei per la mitilicoltura, l'allevamento in mare e le tonnare possono intraprendere l'attivita' di pescaturismo all'interno dell'area assentita in concessione con imbarcazioni iscritte in quinta categoria.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 si veda nelle note all'art. 3.