Art. 4.
  1.  In  aggiunta  alle  previsioni dell'art.  2,  primo  comma,  le
cooperative  di  pesca e  le  imprese  di  pesca, in  relazione  alle
esigenze   di  riconversione   delle   attivita'  di   pesca  ed   in
considerazione dei problemi occupazionali e sociali connessi, possono
essere  autorizzate   ad  esercitare  l'attivita'   di  pescaturismo,
mediante  utilizzazione di  navi  non superiori  a  10 tonnellate  di
stazza lorda acquisite a tale  esclusivo fine, con i sistemi previsti
dall'articolo  19  del  decreto   ministeriale  26  luglio  1995,  ad
esclusione dei  palangari. Per  tali unita', che  potranno esercitare
l'attivita' nel limite delle 6  miglia, saranno applicate le norme in
vigore sulla sicurezza inerenti l'attivita' di pesca costiera locale.
  2. Il  regime di  cui al primo  comma non si  applica alle  navi di
nuova  costruzione   che  non  abbiano   avuto  il  nulla   osta  per
l'iscrizione quale nave da pesca nel pertinente registro.
  3. Le cooperative e le imprese concessionarie di specchi acquei per
la  mitilicoltura,  l'allevamento  in   mare  e  le  tonnare  possono
intraprendere  l'attivita'  di   pescaturismo  all'interno  dell'area
assentita  in   concessione  con  imbarcazioni  iscritte   in  quinta
categoria.
 
           Nota all'art. 4:
            -  Per  il testo dell'art. 19 del decreto ministeriale 26
          luglio 1995 si veda nelle note all'art. 3.