Art. 5.
  1.   Al    fine   di   ottenere    l'autorizzazione   all'esercizio
dell'attivita'  di pescaturismo  e'  presentata domanda  al capo  del
compartimento  marittimo  del  luogo  di iscrizione  della  nave.  La
domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
    a) copia delle annotazioni di sicurezza dell'unita';
  b)  copia  della   prova  di  stabilita'  e/o   copia  della  prova
occasionale di stabilita';
  c) copia delle annotazioni di sicurezza, finalizzate esclusivamente
all'esercizio della pescaturismo.
  2. L'autorizzazione  all'esercizio dell'attivita'  di pescaturismo,
e'  rilasciata dal  capo  del compartimento  marittimo  del luogo  di
iscrizione della  nave, tenuto conto degli  accertamenti di sicurezza
eseguiti anche  per il  tramite degli  uffici marittimi  dipendenti e
della  prova pratica  di  stabilita' effettuata  dal Registro  navale
italiano.
  3.   Il    capo   del   compartimento,   in    sede   di   rilascio
dell'autorizzazione, fissa il numero  massimo di persone imbarcabili,
nel  numero massimo  di 12,  attenendosi anche  alle indicazioni  del
Registro navale italiano.
  4.  L'autorizzazione all'esercizio  dell'attivita' di  pescaturismo
deve  essere rilasciata  dal  capo del  compartimento entro  sessanta
giorni dalla presentazione della domanda.
  5. L'esercente attivita' di pescaturismo e' tenuto ad aggiornare la
documentazione relativa  alla sicurezza e, nel  caso di modificazioni
delle caratteristiche  tecniche dell'unita',  e' tenuto  a presentare
nuova domanda di autorizzazione.