Art. 6. 1. Le navi destinate all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo devono essere provviste del materiale sanitario indicato nelle istruzioni annesse al decreto 25 maggio 1988, n. 279 del Ministero della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 25 maggio 1998. 2. I mezzi di salvataggio da sistemare a bordo delle unita' da pesca, autorizzate all'esercizio della pesca turismo, sono quelli indicati dagli articoli 12, 13, 14, e 15 del decreto ministeriale 22 giugno 1982; gli stessi dovranno essere sufficienti per tutte le persone a bordo; per l'imbarco di minori di anni 14, le unita' devono essere dotate di mezzi di salvataggio individuali per bambini. 3. Le unita' dovranno comunque essere in possesso del certificato di annotazioni di sicurezza in regolare corso di validita'. 4. Per le esigenze delle persone imbarcate, ove non previsto dalle pertinenti disposizioni del regolamento di sicurezza per la pesca, le unita' autorizzate alla pescaturismo devono essere dotate di apparato radiotelefonico VHF, anche di tipo portatile.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto ministeriale 22 giugno 1982 (Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera): "Art. 12 (Mezzi di salvataggio). - I mezzi di salvataggio collettivi ed individuali devono essere sempre di pronta utilizzazione, in conformita' alle disposizioni del presente regolamento". "Art. 13 (Mezzi di salvataggio collettivi). - Le navi devono avere le seguenti dotazioni di mezzi collettivi di salvataggio: a) navi abilitate alla pesca ravvicinata: zattere di salvataggio di capacita' sufficienti per tutte le persone a bordo; b) navi abilitate alla pesca locale: apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo. Le navi autorizzate all'esercizio della pesca ad una distanza massima di tre miglia dalla costa non hanno l'obbligo di essere dotate di mezzi di salvataggio collettivi". "Art. 14 (Mezzi di salvataggio individuali). - Ogni nave deve essere dotata di una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo". "Art. 15 (Salvagente anulare). - Ogni nave, ad eccezione di quelle operanti entro un miglio dalla costa, deve avere oltre quanto previsto negli articoli che precedono, una dotazione di salvagente anulari corrispondenti alla seguente tabella: a) per navi di lunghezza fuori tutto non superiore a mt. 10, n. 1; b) per navi di lunghezza fuori tutto da mt. 10 a mt. 24, n. 2 di cui uno con boetta luminosa; c) per navi di lunghezza fuori tutto superiori a mt. 24, n. 4 di cui 2 con boetta luminosa".