Art. 7.
  1. Le domande degli armatori  che intendono svolgere l'attivita' di
pescaturismo  o  rinnovare  l'autorizzazione  all'esercizio  di  tale
attivita' sono  indirizzate al  capo del compartimento  marittimo del
luogo di iscrizione della nave  con l'indicazione anche delle tariffe
che si intendono applicare.
  2. L'autorizzazione e' revocata per un anno in caso di inosservanza
delle previsioni del presente decreto.