Art. 7. 1. Le domande degli armatori che intendono svolgere l'attivita' di pescaturismo o rinnovare l'autorizzazione all'esercizio di tale attivita' sono indirizzate al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave con l'indicazione anche delle tariffe che si intendono applicare. 2. L'autorizzazione e' revocata per un anno in caso di inosservanza delle previsioni del presente decreto.