Art. 10.
      (Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della
                commissione elettorale circondariale)
   1.  L'articolo  24  del  testo  unico  approvato  con  decreto del
Presidente  della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal
seguente:
   "Art.  24.  -  1.  A  ciascun  componente  ed  al segretario della
commissione  elettorale  circondariale puo' essere corrisposto, oltre
al  rimborso  delle  spese  di  viaggio  effettivamente sostenute, un
gettone  di  presenza  pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di
legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i
componenti  delle  commissioni  costituite  presso le Amministrazioni
dello Stato.
   2.  L'importo del gettone di presenza e' rivalutato, a partire dal
mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti
dalla legge 4 aprile 1985, n. 117".