Art. 11. (Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali) 1. L'articolo 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempreche' il comune abbia piu' di una sezione elettorale, e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonche' a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi. 2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori. 3. Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2 spettano un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto all'articolo 1. 4. Ai segretari degli uffici centrali e', inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita". 2. L'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonche' degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000. 2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi e' inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta. 3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 nonche', se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita". 3. Dopo l'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. - 1. Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno 2000 con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117". 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 620 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.