Art. 11.
    (Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo
              svolgimento dei procedimenti elettorali)
   1.  L'articolo  2  della legge 13 marzo 1980, n. 70, e' sostituito
dal seguente:
   "Art. 2. - 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale,
sempreche'  il  comune  abbia  piu'  di  una  sezione  elettorale, e'
corrisposto  un  onorario  giornaliero,  al  lordo  delle ritenute di
legge,   di  lire  80.000  a  ciascun  componente  ed  al  segretario
dell'adunanza  dei  presidenti  di seggio, di cui all'articolo 67 del
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio  1960,  n.  570,  nonche'  a  ciascun  componente,  escluso il
presidente,   ed   al   segretario   dell'ufficio  centrale,  di  cui
all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per
ogni  giorno  di  effettiva  partecipazione ai lavori demandati dalla
legge ai due consessi.
   2.  Per l'elezione dei consigli circoscrizionali e' corrisposto un
onorario  giornaliero,  al  lordo  delle  ritenute  di legge, di lire
80.000  a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario
dell'ufficio  centrale,  a  titolo di retribuzione per ogni giorno di
effettiva partecipazione ai lavori.
   3.  Ai  presidenti  degli  uffici  centrali  di cui ai commi 1 e 2
spettano  un  onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge,
di  lire  120.000  e,  se dovuto, il trattamento di missione previsto
all'articolo 1.
   4. Ai segretari degli uffici centrali e', inoltre, corrisposto, se
dovuto,   il   trattamento   di   missione  inerente  alla  qualifica
rivestita".
   2.  L'articolo  3  della legge 13 marzo 1980, n. 70, e' sostituito
dal seguente:
   "Art.  3.  - 1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio
elettorale    centrale    nazionale    e    degli   uffici   centrali
circoscrizionali  di  cui  agli  articoli  12  e  13  del testo unico
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n.  361,  degli  uffici  elettorali  circoscrizionali  e degli uffici
elettorali  regionali  di  cui  agli  articoli  6  e  7  del  decreto
legislativo   20  dicembre  1993,  n.  533,  dell'ufficio  elettorale
nazionale,  degli  uffici  elettorali circoscrizionali e degli uffici
elettorali  provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24
gennaio  1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il referendum e degli
uffici  provinciali  per  il  referendum di cui agli articoli 12 e 21
della   legge   25   maggio  1970,  n.  352,  degli  uffici  centrali
circoscrizionali   e   degli   uffici   centrali   regionali  di  cui
all'articolo  8  della  legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonche' degli
uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali
di  cui  agli  articoli  12  e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a
titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai
lavori   dei   rispettivi   consessi   e'   corrisposto  un  onorario
giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000.
   2.  Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi e' inoltre
corrisposto,  se  dovuto,  il  trattamento  di missione inerente alla
qualifica  rivestita  ovvero,  se  estranei all'Amministrazione dello
Stato,  nella  misura corrispondente a quella che spetta ai direttori
di sezione dell'Amministrazione predetta.
   3.  Ai  presidenti  degli  uffici  elettorali di cui al comma 1, a
titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai
lavori   dei   rispettivi   consessi,   e'  corrisposto  un  onorario
giornaliero,  al  lordo  delle  ritenute  di  legge,  di lire 120.000
nonche',   se  dovuto,  il  trattamento  di  missione  inerente  alla
qualifica rivestita".
   3. Dopo l'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e' inserito
il seguente:
   "Art.  3-bis.  -  1.  Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della
presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno
2000  con  le  procedure  ed  i termini previsti dalla legge 4 aprile
1985, n. 117".
   4.  Agli  oneri  derivanti dal presente articolo, valutati in lire
620  milioni  annue  a  decorrere  dal  1999,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.