Art. 12.
   (Numero di scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione
                              europea)
   1. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n.
18,  come  modificato  dal primo comma dell'articolo 10 della legge 9
aprile  1984,  n.  61, le parole: "cinque scrutatori" sono sostituite
dalle seguenti: "tre scrutatori".