Art. 12. (Numero di scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione europea) 1. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal primo comma dell'articolo 10 della legge 9 aprile 1984, n. 61, le parole: "cinque scrutatori" sono sostituite dalle seguenti: "tre scrutatori".