Art. 13.
               (Istituzione della tessera elettorale)
   1.  Con uno o piu' regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo
17,  comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, e'
istituita  la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a
svolgere,   per  tutte  le  consultazioni,  la  stessa  funzione  del
certificato  elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri
direttivi:
   a)   ad   ogni   cittadino  iscritto  nelle  liste  elettorali  e'
rilasciata,  a  cura  del  comune,  una tessera elettorale personale,
contrassegnata da una serie e da un numero;
   b)  la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare,
il luogo di residenza, nonche' il numero e la sede della sezione alla
quale l'elettore e' assegnato;
   c)  eventuali  variazioni  dei  dati  di  cui alla lettera b) sono
tempestivamente  riportate nella tessera a cura dei competenti uffici
comunali;
   d) la tessera e' idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al
voto nelle singole consultazioni elettorali;
   e)  le  modalita' di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera
sono  definite  in modo da garantire la consegna della stessa al solo
titolare  e  il  rispetto  dei principi generali in materia di tutela
della riservatezza personale.
   2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le
conseguenti  modifiche,  integrazioni e abrogazioni alla legislazione
relativa  alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e
referendarie.  I  medesimi  regolamenti  possono inoltre disciplinare
l'adozione,  anche  in  via sperimentale, della tessera elettorale su
supporto   informatico,  utilizzando  anche  la  carta  di  identita'
prevista  dall'articolo  2,  comma 10, della legge 15 maggio 1997, n.
127,  come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno
1998, n. 191.