Art. 13. (Istituzione della tessera elettorale) 1. Con uno o piu' regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi: a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali e' rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero; b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonche' il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore e' assegnato; c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali; d) la tessera e' idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali; e) le modalita' di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale. 2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identita' prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.