Art. 14. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 aprile 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Russo Jervolino, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Diliberto