Art. 14.
                         (Entrata in vigore)
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 30 aprile 1999
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Russo      Jervolino,     Ministro
                                  dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Diliberto