Art. 3.
         (Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste)
   1.  Il  quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n.
122, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   "La   dichiarazione   di  presentazione  del  gruppo  deve  essere
sottoscritta:
   a)  da  almeno  200  e  da non piu' di 400 elettori iscritti nelle
liste  elettorali  di  comuni compresi nelle province fino a 100 mila
abitanti;
   b)  da  almeno  350  e  da non piu' di 700 elettori iscritti nelle
liste  elettorali  di  comuni compresi nelle province con piu' di 100
mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;
   c)  da  almeno  500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle
liste  elettorali  di  comuni compresi nelle province con piu' di 500
mila abitanti e fino a un milione di abitanti;
   d)  da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle
liste  elettorali  di  comuni  compresi nelle province con piu' di un
milione di abitanti".
   2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e'
sostituito dal seguente:
   "1.  La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al
consiglio  comunale  e  delle  collegate  candidature  alla carica di
sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:
   a) da non meno di 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni
con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
   b)  da  non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori nei comuni
con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
   c) da non meno di 350 e da non piu' di 700 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
   d) da non meno di 200 e da non piu' di 400 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
   e) da non meno di 175 e da non piu' di 350 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
   f) da non meno di 100 e da non piu' di 200 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
   g)  da non meno di 60 e da non piu' di 120 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
   h)  da  non meno di 30 e da non piu' di 60 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
   i)  da  non meno di 25 e da non piu' di 50 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti".