Art. 4.
                (Modifiche alle leggi 25 maggio 1970,
                   n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53)
   1.  Al  terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n.
352,  e  successive  modificazioni, le parole: "o del tribunale" sono
sostituite  dalle  seguenti:  ",  del  tribunale  o  della  corte  di
appello".
   2.  Al  comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53,
come  sostituito  dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130,
dopo  le  parole: "i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie"
sono inserite le seguenti: "delle corti di appello,"; ed e' aggiunto,
in  fine,  il seguente periodo: "Sono altresi' competenti ad eseguire
le  autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali
e  i  consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilita',
rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco".