Art. 5. (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi) 1. Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' inserito il seguente: "Art. 7-bis. (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi). - 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia".