Art. 6. (Integrazione dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81) 1. All'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia".