Art. 7
          Durata degli organi elettivi di comunie province

  1.  All'articolo  2,  comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le
parole:  "per  un  periodo  di  quattro  anni"  sono sostituite dalle
seguenti: "per un periodo di cinque anni".
   2.  Le  disposizioni  del comma 1 si attuano con effetto dal primo
rinnovo  degli  organi  degli  enti  locali  successivo  alla data di
entrata in vigore della presente legge.