Art. 7 Durata degli organi elettivi di comunie province 1. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: "per un periodo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di cinque anni". 2. Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.