Art. 8
        Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni
     amministrative - Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

  1.  Alla  legge  7  giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  gli  articoli  1  e  2,  come modificati dal decreto-legge 25
febbraio  1993,  n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile  1993,  n.  120,  e  dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono
sostituiti  dai  seguenti:  "Art.  1  -  1.  Le elezioni dei consigli
comunali  e  provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da
tenersi  in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se
il  mandato  scade  nel  primo semestre dell'anno ovvero nello stesso
periodo   dell'anno  successivo  se  il  mandato  scade  nel  secondo
semestre.  2.  Il  mandato  decorre  per ciascun consiglio dalla data
delle  elezioni.  Art.  2  -  1.  Le elezioni dei consigli comunali e
provinciali  che  devono  essere  rinnovati  per motivi diversi dalla
scadenza  del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di
cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo
si  sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo
di  cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono
verificate oltre tale data";
    b)   all'articolo   3,   comma   1,  come  modificato  da  ultimo
dall'articolo  4,  comma  2,  della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la
parola:    "quarantacinquesimo"   e'   sostituita   dalla   seguente:
"cinquantacinquesimo".
  2. All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la
composizione   e  la  elezione  degli  organi  delle  amministrazioni
comunali,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma
2,  della  legge  23  febbraio  1995, n. 43, la parola: "quaranta" e'
sostituita dalla seguente: "quarantacinque".
  3.  Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1995, n. 43,
e' abrogato.
  4.   All'articolo  37-bis  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,
introdotto  dall'articolo  20  della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, la parola: "dimissioni," e' soppressa;
    b)  il  comma  3  e'  sostituito  dal seguente: "3. Le dimissioni
presentate  dal  sindaco  o  dal presidente della provincia diventano
efficaci  ed  irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla
loro  presentazione  al  consiglio.  In  tal  caso  si  procede  allo
scioglimento  del  rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un
commissario".
  5.  All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera b), numero 1), la parola: "dimissioni," e'
soppressa;
    b)  al  comma  1,  lettera  b),  dopo il numero 1) e' inserito il
seguente:  "1-bis)  dimissioni  del  sindaco  o  del presidente della
provincia".