Art. 10. 
           (Proroga di graduatorie per ispettore tecnico) 

 
  1. La proroga stabilita dall'articolo 22, comma 8, della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 1, comma  4,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, si applica, fino al 31  dicembre  1999,  anche
agli idonei delle graduatorie  dei  concorsi  a  posti  di  ispettore
tecnico del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  indetti  con  i
decreti del Ministro della pubblica istruzione  del  6  luglio  1984,
pubblicati nel supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 
264 del 25 settembre 1984, e del 23  maggio  1988,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988,  e
con i decreti del medesimo Ministro del 21  giugno  1988,  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,  n.  2  del  10  gennaio
1989, approvate in data antecedente al limite temporale indicato  nel
medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n.  724  del  1994.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 39,  commi  2  e  3,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
 
           Note all'art. 10:
            - Il testo  dell'art.  22,  comma    8,  della  legge  23
          dicembre  1994,  n.    724   (Misure   di razionalizzazione
          della  finanza  pubblica), e'  il seguente:
            "8. Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate
          nel comma 6  possono  assumere personale  di   ruolo   e  a
          tempo    indeterminato,  esclusivamente   in   applicazione
          delle    disposizioni    del    presente  articolo,   anche
          utilizzando  gli  idonei  delle  graduatorie  di  concorsi,
          approvate  dall'organo  competente    a  decorrere  dal   1
          gennaio 1992, la cui validita' e'  prorogata al 31 dicembre
          1997.   Fino      al   31   dicembre   1997,  in  relazione
          all'attuazione dell'art.  89 del testo  unico  delle  leggi
          costituzionali    concernenti  lo   statuto  speciale   per
          il Trentino-Alto   Adige,   approvato   con  decreto    del
          Presidente    della  Repubblica  31  agosto 1972, n.   670,
          possono essere banditi concorsi e attuate   assunzioni   di
          personale    per  i   ruoli  locali   delle amministrazioni
          pubbliche nella  provincia  di  Bolzano, nei  limiti  delle
          dotazioni organiche di ciascun profilo professionale".
            -  Il  testo    dell'art.  1,  comma  4, della legge   28
          dicembre 1995, n.   549    (Misure    di  razionalizzazione
          della  finanza  pubblica), e'  il seguente:
            "4.  Le   disposizioni di  cui all'art.  22, commi 7,  8,
          9,  primo e secondo periodo, 10,  11 e 12, della  legge  23
          dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi  sino al 31
          dicembre  1998.   Fino alla stessa data alle  istituzioni e
          agli  enti di   ricerca si applica   l'art.  5,  comma  27,
          della legge 24 dicembre 1993,  n. 537, con la deroga per il
          Consiglio  nazionale  delle  ricerche,   limitatamente alla
          copertura  del  contingente     di  personale      previsto
          dall'intesa  di programma  per il Mezzogiorno, di cui  alla
          legge 1 marzo 1986, n.  64, che puo' essere effettuata, nei
          limiti  delle disponibilita' di  bilancio, in ragione di un
          terzo nel 1996,  un terzo  nel 1997 ed  un terzo nel  1998.
          Il limite  di  eta' per  la   partecipazione   ai  concorsi
          indetti  dalle amministrazioni pubbliche e' aumentato di un
          anno".
            -  Il  testo  dell'art.  39,  commi 2 e 3, della legge 27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la  stabilizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:
            "2.  Per  le  amministrazioni  dello Stato,   anche    ad
          ordinamento  autonomo,  fatto salvo  quanto previsto per il
          personale  della  scuola   dall'art.   40,      il   numero
          complessivo  dei    dipendenti in   servizio e' valutato su
          basi statistiche  omogenee, secondo criteri    e  parametri
          stabiliti  con    decreto del Presidente  del Consiglio dei
          Ministri di concerto  con    il  Ministro   del     tesoro,
          del    bilancio    e   della programmazione  economica. Per
          l'anno 1998,  il predetto  decreto e' emanato entro  il  31
          gennaio  dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione
          complessiva  del  personale in  servizio alla  data del  31
          dicembre 1998,  in misura non   inferiore all'1  per  cento
          rispetto  al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre
          1997.  Per  l'anno  1999,  viene  assicurata   un'ulteriore
          riduzione   complessiva del personale in servizio alla data
          del 31 dicembre  1999 in misura non inferiore allo 0,5  per
          cento  rispetto al  numero delle   unita' in   servizio  al
          31 dicembre 1998.
            3.    Il  Consiglio    dei  Ministri,   su   proposta del
          Ministro per  la funzione pubblica   e del    Ministro  del
          tesoro,    del bilancio  e della programmazione  economica,
          delibera  trimestralmente il  numero delle assunzioni delle
          singole amministrazioni di cui al comma  2  sulla  base  di
          criteri  di  priorita'  che  assicurino  in  ogni  caso  le
          esigenze della giustizia e    il  pieno  adempimento    dei
          compiti  di    sicurezza  pubblica  affidati  alle Forze di
          polizia e ai Vigili del fuoco,  nell'osservanza  di  quanto
          disposto  dai commi 1  e 2. In sede  di prima applicazione,
          tra i criteri si tiene conto  delle  procedure  concorsuali
          avviate  alla data del 27 settembre 1997, nonche' di quanto
          previsto dai commi 23 e 24 del   presente  articolo  e  dal
          comma 4 dell'art. 42.  Le assunzioni sono  subordinate alla
          indisponibilita'  di    personale  da    trasferire secondo
          procedure    di  mobilita'  attuate   anche    in    deroga
          alle  disposizioni   vigenti, fermi   restando   i  criteri
          generali  indicati dall'art.  5  del decreto    legislativo
          3  febbraio  1993, n.  29,  e successive modificazioni.  Le
          disposizioni    del presente   articolo si applicano  anche
          alle   assunzioni    previste   da   norme    speciali    o
          derogatorie".