Art. 10. (Proroga di graduatorie per ispettore tecnico) 1. La proroga stabilita dall'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica, fino al 31 dicembre 1999, anche agli idonei delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione, indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione del 6 luglio 1984, pubblicati nel supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 25 settembre 1984, e del 23 maggio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988, e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 2 del 10 gennaio 1989, approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del 1994. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "8. Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1 gennaio 1992, la cui validita' e' prorogata al 31 dicembre 1997. Fino al 31 dicembre 1997, in relazione all'attuazione dell'art. 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale". - Il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "4. Le disposizioni di cui all'art. 22, commi 7, 8, 9, primo e secondo periodo, 10, 11 e 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998. Fino alla stessa data alle istituzioni e agli enti di ricerca si applica l'art. 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la deroga per il Consiglio nazionale delle ricerche, limitatamente alla copertura del contingente di personale previsto dall'intesa di programma per il Mezzogiorno, di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, che puo' essere effettuata, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, in ragione di un terzo nel 1996, un terzo nel 1997 ed un terzo nel 1998. Il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche e' aumentato di un anno". - Il testo dell'art. 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1998. 3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorita' che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonche' di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilita' di personale da trasferire secondo procedure di mobilita' attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'art. 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie".