Art. 11. 
                        (Disposizioni varie) 
 
  1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1  dell'articolo  213,  le  parole  "e  dai  docenti
dell'Accademia" sono sostituite dalle seguenti: "dai docenti e  dagli
assistenti dell'Accademia"; 
    b) dopo il comma 2 dell'articolo 214, e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame."; 
    c) il comma 4 dell'articolo 239 e' abrogato; 
    d) al comma 1  dell'articolo  251  le  parole:  "Gli  orari  e  i
programmi di insegnamento e" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Gli
orari di insegnamento e i programmi"; 
    e) il comma 8 dell'articolo 252 e' sostituito dal seguente: 
  "8. Le commissioni d'esame sono composte da  docenti  dell'istituto
e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore  e  medio  e  di
diploma nei Conservatori di musica,  sono  integrate  da  uno  o  due
membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono
presiedute dallo stesso direttore o da un  docente  di  ruolo  o,  in
mancanza, da un docente non di ruolo."; 
    f) al comma 1 dell'articolo 257,  la  lettera  b)  e'  sostituita
dalla seguente: 
    "b) delibera le spese  a  carico  del  bilancio  dell'istituto  e
determina il limite di somma  che  il  presidente  del  consiglio  di
amministrazione e' autorizzato a  spendere  direttamente  con  propri
provvedimenti;". 
  2. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per  titoli
integrato da un  colloquio  per  l'accesso  ai  ruoli  del  personale
direttivo, indetto,  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  1-bis,  del
decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorche' ammessi con  riserva,
possono essere immessi nei predetti ruoli  purche'  in  possesso  dei
prescritti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito  per
la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione   al   concorso
medesimo. L'assunzione e l'assegnazione della sede  avverranno  sulla
base di  graduatorie  da  utilizzare  dopo  l'esaurimento  di  quelle
relative ai docenti di cui al predetto articolo 9, comma 1-bis, e  da
compilare secondo i medesimi criteri e modalita'.  Le  immissioni  in
ruolo  sono  effettuate  nei  limiti  del  50  per  cento  dei  posti
annualmente vacanti e destinati  alla  costituzione  di  rapporti  di
lavoro a tempo indeterminato in base alle norme vigenti. 
  3. Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato a procedere
alla nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli  ed  esami
e, laddove occorra, all'aggiornamento  delle  graduatorie  permanenti
anche qualora le graduatorie dei precedenti concorsi non siano  state
ancora registrate dagli organi di controllo. 
  4. Il personale docente che abbia superato  con  riserva  le  prove
scritte e orali delle sessioni riservate di abilitazione  indette  ai
sensi delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione nn. 394,
395 e 396 del 18 novembre 1989, e nn. 99, 100  e  101  del  9  aprile
1990, e che sia stato escluso dalle relative graduatorie pur  essendo
in possesso dei requisiti riconosciuti utili dalla giurisprudenza del
Consiglio di Stato ai fini  dell'ammissione  alle  predette  sessioni
riservate, indicati  nella  circolare  del  Ministro  della  pubblica
istruzione 2 giugno 1997, n.  344,  e'  da  considerare  abilitato  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  5. Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola
materna  e  nella  scuola   media,   in   esecuzione   di   decisioni
giurisdizionali di primo grado,  sulla  base  delle  graduatorie  dei
concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 
270, sui posti delle dotazioni organiche  aggiuntive  determinate  ai
sensi dell'articolo 20 della medesima legge n.  270  del  1982.  Sono
fatti salvi gli effetti di tutti  i  provvedimenti  conseguenti  alle
predette nomine adottati fino alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche
non si procede ad ulteriori nomine in ruolo. 
  6. Le graduatorie dei concorsi per  titoli  ed  esami  a  posti  di
preside negli istituti professionali di Stato,  indetti  con  decreto
del Ministro della pubblica istruzione del 19 aprile 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56-bis del 17  luglio
1990, sono valide per la nomina sui posti vacanti e disponibili  fino
all'anno scolastico 1998-1999. 
  7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti  salvi
i diritti dei vincitori dei concorsi ordinari in fase di  svolgimento
o gia' conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  8. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli
e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie  permanenti
previste dagli articoli 1 e 6  della  presente  legge,  si  intendono
effettuati alle predette graduatorie permanenti. 
  9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a  indirizzo
musicale, autorizzati  in  via  sperimentale  nella  scuola  media  e
funzionanti  nell'anno  scolastico  1998-1999,  sono   ricondotti   a
ordinamento. In tali corsi lo  specifico  insegnamento  di  strumento
musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed  arricchimento
dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Il  Ministro
della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie
di strumenti musicali insegnati, i programmi,  gli  orari,  le  prove
d'esame  e   l'articolazione   delle   cattedre   provvedendo   anche
all'istituzione di una specifica  classe  di  concorso  di  strumento
musicale. I  docenti  che  hanno  prestato  360  giorni  di  servizio
effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale  nella
scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico  1989-1990  e
la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno  180
giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995,  sono  immessi  in
ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere  dall'anno
scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa  vigente.  A  tal  fine
essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie  permanenti  di  cui
all'articolo 401  del  testo  unico,  come  sostituito  dal  comma  6
dell'articolo 1 della presente  legge,  da  istituire  per  la  nuova
classe di concorso dopo l'espletamento della  sessione  riservata  di
cui al successivo periodo. Per i docenti che non  siano  in  possesso
dell'abilitazione  all'insegnamento  di  educazione  musicale   nella
scuola media l'inclusione nelle graduatorie permanenti e' subordinata
al superamento della sessione  riservata  di  esami  di  abilitazione
all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai  sensi
dell'articolo 2, comma 4, consistente in una prova analoga  a  quella
di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b). 
  10. I docenti di educazione  fisica  nella  scuola  media  e  nella
scuola secondaria di secondo grado  nonche'  di  educazione  musicale
nella scuola media, mantenuti in servizio ai sensi degli articoli  43
e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed inclusi nelle graduatorie
provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e dell'articolo 15
della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono gradualmente assunti a tempo
indeterminato  nei  limiti  dei   posti   che   vengono   annualmente
accantonati  per  gli  stessi  in  ambito  provinciale  prima   delle
operazioni di mobilita' territoriale e  professionale.  Nel  caso  di
ulteriore disponibilita' per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato
risultanti dopo le operazioni di trasferimento  e  di  passaggio,  le
assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul  contingente  dei
posti destinato ai docenti inclusi nelle  graduatorie  permanenti  di
cui all'articolo 401 del testo unico, come  sostituito  dall'articolo
1, comma 6, della presente legge. 
  11. I docenti di educazione fisica di cui al comma 10 hanno  titolo
all'immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella  provincia  in
cui prestano servizio alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi  nelle  graduatorie
nazionali formulate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge  6
agosto 1988, n. 323, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
ottobre 1988, n. 426. 
  12. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo  ruolo  unico
ai sensi del comma 8 dell'articolo 5  del  decreto-legge  6  novembre
1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  dicembre
1989, n. 417, la retribuzione individuale di anzianita', prevista dal
comma 1 dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale con qualifica dirigenziale  del  comparto  "Ministeri",
sottoscritto il 9 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento  ordinario
n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997,  determinata
al  1o  gennaio  1991  in  base  all'applicazione  del  primo   comma
dell'articolo  4  del  decreto-legge  27  settembre  1982,  n.   681,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n.  869,
viene  rideterminata  con  il  procedimento  di  cui   al   comma   1
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 399, a decorrere dal 1o gennaio  1998.  All'onere  derivante
dall'attuazione del presente comma, valutato in  lire  2.677  milioni
per ciascuno degli anni 1999,  2000  e  2001,  si  provvede  mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  per  l'anno
1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero
della pubblica istruzione. Il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione  economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione
della presente legge. 
  13. L'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del testo unico  deve
intendersi nel senso che nei corsi con valore abilitante la  presenza
di personale docente universitario e  di  personale  direttivo  della
scuola e' garantita in modo cumulativo o alternativo. 
  14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico  e'  da  intendere
nel senso che il servizio di insegnamento non  di  ruolo  prestato  a
decorrere dall'anno scolastico 1974-1975  e'  considerato  come  anno
scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180  giorni  oppure
se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal  1o  febbraio
fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. 
  15. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo  1998,
n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, secondo periodo, le parole: "e,  limitatamente  al
primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente  ricoperto  per
almeno un triennio la funzione di preside incaricato" sono soppresse; 
    b) al medesimo  comma  3  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: "Nel primo corso concorso, bandito per il  numero  di  posti
determinato ai sensi del comma 2  dopo  l'avvio  delle  procedure  di
inquadramento di cui all'articolo 25-ter, il 50 per cento  dei  posti
cosi' determinati e' riservato a coloro  che  abbiano  effettivamente
ricoperto per almeno un triennio la funzione  di  preside  incaricato
previo superamento di un esame di ammissione  a  loro  riservato.  Ai
fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale  viene
graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame  di  ammissione,
dei titoli culturali e professionali posseduti e  dell'anzianita'  di
servizio maturata quale preside incaricato"; 
    c) al comma 5, secondo periodo, le parole: "il 40 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "il 50 per cento". 
 
           Note all'art. 11: 
            - Il testo degli articoli 213, 214, 239, 251  e  252  del
          testo unico citato, come modificati dalla  presente  legge,
          e' il seguente: 
            "Art. 213 (Collegio dei docenti). - 1.  Il  collegio  dei
          docenti e' composto dal direttore, che lo presiede, 
          dai docenti e dagli assistenti dell'accademia. 
            2.  Il  collegio  dei  docenti   assiste   il   direttore
          nell'esercizio  delle  funzioni  didattiche,  artistiche  e
          disciplinari. 
            3.  Nelle  accademie  ove  sono  costituiti,  secondo   i
          particolari statuti di cui all'art. 255, comma  1,  collegi
          accademici, i membri del collegio accademico  si  aggregano
          al collegio dei docenti ogni  qualvolta  debbano  trattarsi
          argomenti sui quali il collegio accademico abbia competenza
          a norma dello statuto". 
            "Art. 214 (Assistenti).  -  1.  In  corrispondenza  delle
          singole cattedre relative  agli  insegnamenti  fondamentali
          presso le accademie di belle arti e' previsto un  posto  di
          assistente. 
            2. L'assistente svolge attivita' didattica coadiuvando il
          docente della cattedra in  corrispondenza  della  quale  e'
          istituito il posto. 
            2-bis.  Gli  assistenti  fanno  parte  delle  commissioni
          d'esame. 
            3. L'orario settimanale obbligatorio  dell'assistente  e'
          di 16 ore. 
            4. L'assistente puo' essere trasferito ad altra  cattedra
          della stessa materia o di materia affine, anche 
          in altra sede, su domanda dell'interessato". 
            "Art. 239 (Finalita'). -  1.  I  conservatori  di  musica
          hanno per fine l'istruzione musicale. 
            2. Al conservatorio di musica  si  accede  con  esame  di
          ammissione. 
            3. I requisiti necessari per l'ammissione sono  stabiliti
          con  regolamento.  Fino  all'emanazione  di   nuove   norme
          regolamentari al riguardo, si applicano le disposizioni del
          regio decreto 11  dicembre  1930,  n.  1945,  e  successive
          modificazioni. 
             4. (Abrogato). 
            5. Presso i conservatori di musica funzionano  le  scuole
          medie   annesse   di   cui   all'art.    174,    al    fine
          dell'assolvimento dell'obbligo scolastico. 
            6.  Restano  ferme  le  norme  particolari  relative   al
          conservatorio di musica di Bolzano, adottate in  attuazione
          dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige". 
            "Art.  251  (Orari  e  programmi).  -  1.  Gli  orari  di
          insegnamento ed i programmi di esame negli istituti di  cui
          al  presente  titolo  sono  approvati   con   decreto   del
          Ministro". 
            "Art.  252  (Esami).  -  1.   Nelle   accademie   e   nei
          conservatori si sostengono esami di ammissione, di 
          promozione, di idoneita', di licenza e di diploma. 
            2. Con l'esame di ammissione si accede al primo anno  dei
          corsi di studio. 
            3.  Agli  anni  successivi  si  accede,  per  gli  alunni
          dell'istituto, mediante esame di promozione e, per i 
          candidati esterni, mediante esami di idoneita'. 
            4. L'esame di diploma e' sostenuto al compimento dei 
          corsi di studio. 
            5. Presso l'Accademia nazionale di danza si  sostiene  un
          esame a conclusione del corso di perfezionamento e 
          del corso di avviamento coreutico. 
            6. Nell'anno  scolastico  si  svolgono  due  sessioni  di
          esame. 
            7. Il candidato che nella prima sessione non superi o non
          compia l'esame e' ammesso a sostenere o a ripetere 
          le prove solo nella seconda sessione dello stesso anno. 
            8.  Le  commissioni  d'esame  sono  composte  da  docenti
          dell'istituto e, per gli esami di  compimento  dei  periodi
          inferiore e medio e di diploma nei conservatori di  musica,
          sono integrate da uno  o  due  membri  esterni.  Esse  sono
          nominate dal  direttore  dell'istituto  e  sono  presiedute
          dallo stesso direttore o da un docente di 
          ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo". 
            "Art.    257    (Attribuzioni    del     consiglio     di
          amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione: 
            a) delibera il bilancio di previsione  dell'istituto,  le
          eventuali variazioni  del  bilancio  medesimo,  nonche'  il
          conto consuntivo; 
            b) delibera le spese a carico del bilancio  dell'istituto
          e determina il  limite  di  somma  che  il  presidente  del
          consiglio di  amministrazione  e'  autorizzato  a  spendere
          direttamente con propri provvedimenti; 
            c)  propone  le  variazioni   delle   tabelle   organiche
          dell'istituto". 
            - Il testo dell'art. 9, comma 1-bis, del decreto-legge  6
          novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento 
          del personale della scuola), e' il seguente: 
            "1-bis. Hanno titolo, altresi',  ad  essere  immessi  nei
          ruoli del personale direttivo degli istituti  e  scuole  di
          istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli
          istituti d'arte, i docenti che, alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  abbiano  svolto  due  anni
          d'incarico di presidenza  negli  istituti  e  nelle  scuole
          medesimi, previo superamento di un  esame  sotto  forma  di
          colloquio, da indire entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto secondo criteri e  modalita'
          che  saranno  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  della
          pubblica istruzione, sentito il Consiglio  nazionale  della
          pubblica istruzione". 
            - I titoli delle ordinanze del  Ministro  della  pubblica
          istruzione numeri 394, 395 e  396  del  18  novembre  1989,
          sono, rispettivamente, i seguenti: 
            "Indizione  della  sessione   riservata   di   esami   di
          abilitazione all'insegnamento nelle  scuole  secondarie  di
          primo grado, comprese quelle  con  lingua  di  insegnamento
          diversa da quella italiana". 
            "Nuova indizione della sessione  riservata  di  esami  di
          abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed  istituti  di
          istruzione secondaria di secondo grado ed artistica". 
            "Indizione  della  sessione   riservata   di   esami   di
          abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed  istituti  di
          istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con 
          lingua di insegnamento diversa da quella italiana". 
            - I titoli delle ordinanze del  Ministro  della  pubblica
          istruzione numeri 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990 
          sono, rispettivamente, i seguenti: 
            "Indizione  della  sessione  di  esami  di   abilitazione
          all'insegnamento nelle scuole secondarie  di  primo  grado,
          comprese quelle  con  lingua  di  insegnamento  diversa  da
          quella  italiana,  riservata  ai   docenti   delle   scuole
          secondarie pareggiate o legalmente riconosciute". 
            "Indizione  della  sessione  di  esami  di   abilitazione
          all'insegnamento nelle scuole  ed  istituti  di  istruzione
          secondaria di secondo  grado  ed  artistica,  riservata  ai
          docenti delle scuole  secondarie  pareggiate  o  legalmente
          riconosciute". 
            "Indizione  della  sessione  di  esami  di   abilitazione
          all'insegnamento nelle scuole  ed  istituti  di  istruzione
          secondaria di secondo grado  ed  artistica  con  lingua  di
          insegnamento  diversa  da  quella  italiana  riservata   ai
          docenti delle scuole  secondarie  pareggiate  o  legalmente
          riconosciute". 
            - Il testo della circolare del  Ministro  della  pubblica
          istruzione del 2 giugno 1997 e' il seguente: 
                "Scioglimento di riserve in concorsi per titoli 
            Ministero della pubblica istruzione - Direzione  generale
          del  personale  e  degli  AA.GG.AA.,   Direzione   generale
          istruzione elementare, Servizio scuola materna -  Circolare
          telegrafica n. 344 (Prot. n.  2504/Div.  I)  del  2  giugno
          1997. 
            Oggetto: Decisioni del Consiglio di Stato in 
           materia di abilitazione all'insegnamento per soli titoli. 
            Il Consiglio  di  Stato,  pronunciandosi  su  ricorsi  in
          appello di sentenze di primo grado ed  in  alcuni  casi  in
          sede  di  adunanza  plenaria,  ha  emesso  una   serie   di
          decisioni, sfavorevoli alle tesi dell'amministrazione,  che
          toccano punti qualificanti delle disposizioni  ministeriali
          emanate fin dal 1989 in materia di  sessioni  riservate  di
          abilitazione  e  di  concorsi  per  soli   titoli   (OO.MM.
          394/395/396 del 1989 - OO.MM. 99/100/101 del 1990 -  DD.MM.
          12 luglio 1989, 22 giugno 1990, 22 aprile 1993 - DD.MM.  28
          marzo 1996, 29 marzo 1996 e 5 aprile 1996). 
            Le decisioni di cui  trattasi,  contrariamente  a  quanto
          sostenuto dall'amministrazione, riconoscono: 
            1) la  computabilita',  nei  trecentosessanta  giorni  di
          servizio richiesti per la  partecipazione  alle  procedure,
          del periodo estivo in cui il supplente annuale ha  maturato
          il diritto alla retribuzione (Ad. Plen. 22/95 e 18/95); 
            2) il diritto alla partecipazione dei  docenti  di  ruolo
          alla sessione riservata di abilitazione (Ad. Plen. 13/96); 
            3) il diritto alla partecipazione alla sessione riservata
          di abilitazione per la classe di concorso 
          anche non corrispondente all'insegnamento impartito. 
            Tale orientamento giurisprudenziale, che  puo'  ritenersi
          ormai consolidato, ha indotto la stessa Avvocatura generale
          ad esprimersi sull'inopportunita' di resistere nei  giudizi
          pendenti relativi a tali materie. 
    

          E'     conseguentemente     necessario     far    cessare
          definitivamente  la  materia  del  contendere attraverso lo
          scioglimento in senso favorevole delle riserve pregresse;
          l'abbandono  del  contenzioso  sia  in  primo  grado che in
          appello;  la  formale  definizione dei ricorsi gerarchici e
          straordinari pendenti:
            a)  per quanto concerne quindi il contenzioso in atto che
          abbia  gia'  dato  luogo a pronuncia, le SS.LL., verificata
          l'esperienza  in  capo ai singoli interessati dei requisiti
          di  ammissione  alle  pregresse  procedure  concorsuali  ed
          abilitanti   sopra   citate,   cosi'  come  definiti  dalle
          decisioni  del  Consiglio  di  Stato,  provvederanno, da un
          lato,   a   dare   immediata   esecuzione   alle  decisioni
          sfavorevoli all'amministrazione gia' emesse, e, dall'altro,
          si asterranno dal coltivare gli appelli;
            b)  per  quanto  concerne  poi il contenzioso sia esso di
          natura  gerarchica, giurisdizionale o straordinario, per il
          quale  non  siano ancora intervenute le relative decisioni,
          e'  necessario  che le SS.LL., conformemente agli indirizzi
          giurisprudenziali  consolidati  sulle  tre tematiche di cui
          sopra,  emettano  immediatamente,  ove  sia stata accertata
          l'esistenza  dei  presupposti, i provvedimenti satisfattivi
          delle  richieste avanzate in sede ricorsuale, cosi' ponendo
          le   condizioni   per   la  cessazione  della  materia  del
          contendere   che,   in  tempi  successivi,  dovra'  trovare
          definitiva  formalizzazione  attraverso  gli  atti  a  cio'
          necessari.
             Piu' in particolare:
            1.  -  Nel  caso  dei  docenti che, ammessi con riserva a
          partecipare   alla   sessione  riservata  di  abilitazione,
          abbiano   a  suo  tempo  superato  il  relativo  esame,  si
          procedera',  in  virtu'  delle  decisioni  del Consiglio di
          Stato   di   cui  trattasi,  a  sciogliere,  da  parte  dei
          competenti  sovrintendenti  scolastici,  le  riserve  a suo
          tempo    formulate,    riconoscendo   pieno   titolo   alle
          abilitazioni all'epoca conseguite.
            2.  -  Per quanto riguarda infine i docenti che avevano a
          suo  tempo chiesto di partecipare con regolare domanda alle
          varie  tornate  dei  concorsi a cattedre e a posti per soli
          titoli  (1989,  1990, 1993, 1996) e che sono stati inseriti
          con  riserva nelle graduatorie o non lo sono stati affatto,
          pur  avendo  presentato domanda di partecipazione e ricorsi
          nei  vari  gradi  a  seguito  della  non ammissione o della
          esclusione,  si  ritiene,  a  seconda  di  casi, necessario
          sciogliere  la  riserva,  e  disporre  cosi' l'iscrizione a
          pieno   titolo   dei   candidati  nelle  varie  graduatorie
          concorsuali,  ovvero procedere all'inserimento dei predetti
          docenti   nelle  graduatorie  ora  per  allora  ricorrendo,
          eventualmente,    anche    all'opera    delle   commissioni
          giudicatrici  nel  caso  di  non  avvenuta  valutazione dei
          titoli degli interessati.
            Per  effetto  dell'adozione, a seconda della fattispecie,
          dei  provvedimenti  di  cui  sopra,  i  singoli ricorrenti,
          destinatari  degli  stessi,  verranno collocati, a cura dei
          competenti  provveditori  agli studi, nelle graduatorie del
          concorso per soli titoli al posto loro spettante in base al
          punteggio conseguito e, se ed in quanto utilmente graduati,
          individuati   come   destinatari   di   contratto  a  tempo
          indeterminato a decorrere dal 1 settembre 1997.
            Nei  confronti  dei docenti che dovessero invece trovarsi
          in  posizione  di licenziabilita', per effetto del subentro
          dei  soggetti destinatari dei provvedimenti atti a produrre
          la  cessazione della materia del contendere, sara' disposto
          il  mantenimento  in  servizio  fino  al  termine dell'anno
          scolastico  corrente  e  anche,  successivamente,  su posti
          vacanti e disponibili.
            Si  precisa che sul contenuto della presente circolare e'
          stato   acquisito   il  parere  favorevole  dell'Avvocatura
          generale dello Stato.
            Si   invita   a   voler   procedere  con  ogni  possibile
          sollecitudine ai necessari adempimenti e si resta in attesa
          che  i  responsabili  degli  uffici  scolastici provinciali
          comunichino,  ciascuno per la parte di competenza, l'esatto
          numero  di  docenti,  eventualmente  distinti per classe di
          concorso,  nei  cui confronti sia stato necessario disporre
          il mantenimento in servizio.
          Successivamente   all'acquisizione  di  tali  dati,  si  fa
          riserva,   pertanto,   di   emanare   eventuali   ulteriori
          disposizioni".
            -  Il  testo  delle  graduatorie  dei concorsi indetti in
          prima  applicazione dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, per
          le  nomine  in ruolo nella scuola elementare e media, e' il
          seguente:
                                  "Titolo III
                   Norme transitorie di immissione in ruolo
          Capo I - Immissione nei ruoli della scuola materna statale
            Art.  21  (Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola
          materna   statale   con   proroga  dell'incarico  nell'anno
          scolastico  1979-1980).  -  Gli insegnanti incaricati nelle
          scuole  materne  statali,  gia'  forniti  della  prescritta
          abilitazione,   i   quali   abbiano  fruito  della  proroga
          dell'incarico  annuale  per  effetto  del  decreto-legge  6
          settembre  1947, n. 434 (21), convertito con modificazioni,
          nella  legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo
          con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1981.
            Agli  insegnanti  immessi  in ruolo per effetto del comma
          precedente  la sede di servizio sara' assegnata nell'ambito
          provinciale,    secondo   la   loro   collocazione,   nella
          graduatoria   provinciale,  in  base  alla  quale  fu  loro
          conferito   l'incarico,   a  partire  dall'anno  scolastico
          1983-1984.
            Art.  22  (Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola
          materna  statale  con incarico annuale nell'anno scolastico
          1979-1980).   -  Gli  insegnanti  incaricati  nelle  scuole
          materne    statali,    gia'    forniti   della   prescritta
          abilitazione, i quali abbiano svolto un incarico annuale di
          insegnamento  nell'anno  scolastico 1979-1980, sono immessi
          in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1982.
            Agli  insegnanti  immessi  in ruolo per effetto del comma
          precedente  la  sede  di servizio sara' assegnata a partire
          dall'anno   scolastico   1984-1985  dando  precedenza  agli
          insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente art.
          21.
            L'assegnazione  della  sede e' disposta secondo modalita'
          analoghe a quelle previste dal medesimo art. 21.
            Art. 23 (Sessione riservata di esami per il conseguimento
          dell'abilitazione  all'insegnamento nella scuola materna ai
          fini  dell'immissione  in  ruolo).  -  Entro novanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge e'
          indetta   una   sessione   riservata   di   esami   per  il
          conseguimento  nella  scuola materna, con una prova scritta
          ed una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo.
            La  prova  scritta  consistera'  nella  trattazione di un
          argomento   relativo   agli   orientamenti   dell'attivita'
          educativa della scuola materna, con particolare riferimento
          alla  sua  impostazione  metodologica. La prova orale avra'
          come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e
          tendera'  a  svilupparne le connessioni con altri argomenti
          dei  suddetti  orientamenti,  anche  ai  fini  di  una piu'
          organica    valutazione    dell'esperienza    professionale
          acquisita dal candidato.
            Per   quanto   non  previsto  dal  presente  articolo  si
          applicano  le  disposizioni  del  precedente  titolo I, con
          esclusione  della  scelta  per  sorteggio dei componenti le
          relative  commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito
          a  grave  malattia  da  accertare  con visita fiscale o per
          gravissimi  motivi  di  famiglia  riconosciuti  tali  dalla
          commissione   giudicatrice,   si   trovino  nella  assoluta
          impossibilita'  di  partecipare alle prove scritte, e' data
          dalla  facolta'  di sostenere le prove stesse in un periodo
          fissato dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure
          concorsuali prima della conclusione del concorso.
            Alla  sessione  riservata  degli esami di abilitazione di
          cui  al  precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti
          nelle   scuole   materne   statali,   non  provvisti  della
          prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno
          scolastico 1980-1981.
            Art. 24 (Insegnanti incaricati non abilitati della scuola
          materna   statale   con   proroga  dell'incarico  nell'anno
          scolastico  1979-1980).  -  Gli insegnanti incaricati nelle
          scuole  materne  statali,  i  quali  abbiano  fruito  della
          proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge
          6  settembre  1979,  n. 434, convertito, con modificazioni,
          nella  legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito
          l'abilitazione  all'insegnamento  ai  sensi  del precedente
          art.   23   o  a  seguito  dell'ultimo  concorso  ordinario
          espletato  prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1
          settembre 1983.
            Agli   insegnanti   immessi  in  ruolo  per  effetto  del
          precedente  primo comma la sede di servizio sara' assegnata
          a  partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza,
          nell'ordine,    agli    insegnanti    immessi   in   ruolo,
          rispettivamente,  per  effetto del precedente art. 21 e del
          precedente art. 22.
            L'assegnazione  della  sede e' disposta secondo modalita'
          analoghe  a  quelle  previste dal precedente articolo 21. A
          tal  fine  la  graduatoria  provinciale per il conferimento
          degli  incarichi  sara'  integrata  con  la valutazione del
          titolo di abilitazione.
            Gli  insegnanti  incaricati, di cui al presente articolo,
          sono  mantenuti  in  servizio  sino  al  termine  dell'anno
          scolastico  in  cui viene ultimata la sessione riservata di
          esami di abilitazione di cui al precedente articolo 23.
            Coloro  che  conseguono l'abilitazione sono ulteriormente
          mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista
          dal presente articolo.
            Art. 25 (Insegnanti incaricati non abilitati della scuola
          materna  statale  con incarico annuale nell'anno scolastico
          1979-1980).   -  Gli  insegnanti  incaricati  nelle  scuole
          materne statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale
          di  insegnamento  nell'anno  scolastico  1979-80 ed abbiano
          conseguito  l'abilitazione  all'insegnamento  ai  sensi del
          precedente   art.  23  o  a  seguito  dell'ultimo  concorso
          ordinario  espletato  prima  dell'entrata  in  vigore della
          presente   legge  sono  immessi  in  ruolo  con  decorrenza
          giuridica dal 1 settembre 1984.
            L'assegnazione della sede e' disposta a partire dall'anno
          scolastico  1985-1986,  secondo modalita' analoghe a quelle
          previste   dal  precedente  art.  24,  terzo  comma,  dando
          precedenza,  nell'ordine,  agli insegnanti immessi in ruolo
          per effetto dei precedenti articoli 21, 22 e 24.
            Gli  insegnanti  incaricati, di cui al presente articolo,
          sono  mantenuti  in  servizio  sino  al  termine  dell'anno
          scolastico  in  cui viene ultimata la sessione riservata di
          esami di abilitazione di cui al precedente art. 23.
            Coloro  che  conseguono l'abilitazione sono ulteriormente
          mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista
          dal presente articolo.
           Art.  26  (Assistenti  del  ruolo  ad  esaurimento).-  Le
          assistenti di scuola materna, di cui all'art. 8 della legge
          9 agosto 1978, n. 463, in possesso del prescritto titolo di
          studio,   che   non   abbiano   conseguito   l'abilitazione
          nell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata
          in  vigore  della presente legge, conseguono l'abilitazione
          mediante colloqui da indire negli anni 1982 e 1983.
            Il  colloquio e' effettuato secondo le medesime modalita'
          previste,  per  la  prova  orale dei concorsi ordinari, dal
          precedente art. 2.
            Le  predette  assistenti  sono  nominate  nei ruoli degli
          insegnanti   delle   scuote   materne  statali  secondo  le
          modalita'  e  con le decorrenze stabilite dall'art. 8 della
          legge 9 agosto 1978, n. 463.
            L'assegnazione della sede sara' disposta, contestualmente
          alla   nomina,   nell'ambito  provinciale,  con  precedenza
          rispetto  agli  insegnanti  da  immettere  in  ruolo con la
          medesima decorrenza per effetto della presente legge.
            Art.   27  (Insegnanti  supplenti  della  scuola  materna
          statale).  -  Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di
          servizio  di insegnamento non di ruolo nella scuola materna
          statale  nel  sessennio  antecedente  al  l settembre 1981,
          nonche' gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi
          di  accesso  ai  ruoli  della  scuola  materna statale, una
          votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a
          sette  decimi  e  che  abbiano  svolto almeno 180 giorni di
          servizio,  anche  non continuativi, nel medesimo sessennio,
          hanno  titolo  ad una riserva del 50 per cento dei posti da
          conferire  con  il  primo  concorso  ordinario indetto dopo
          l'entrata  in  vigore  della  presente  legge. ai sensi del
          precedente art. 20.
            Gli insegnanti, gia' forniti di abilitazione, che abbiano
          svolto,   negli   anni   scolastici  1978-1979,  1979-1980,
          1980-1981  o  1981-1982, un anno di servizio in qualita' di
          supplente nella scuola materna statale ed abbiano svolto un
          altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna
          statale nel settennio antecedente alla data del 1 settembre
          1984, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi
          di  accesso  ai  ruoli  della  scuola  materna statale, una
          votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a
          sette  decimi  e  che  abbiano  svolto almeno 180 giorni di
          servizio,  anche non continuativi, in qualita' di supplente
          nella  scuota  materna  statale,  nel settennio antecedente
          alla  data  del  1  settembre  1982, hanno titolo ad essere
          gradualmente  immessi  in  ruolo in ambito provinciale. nei
          limiti  del  50  per cento dei posti disponibili, a partire
          dall'inizio  dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in
          cui  sono  collocati  in  apposite graduatorie da compilare
          sulla  base del miglior punteggio conseguito in concorsi di
          accesso  ai  ruoli,  del  punteggio  relativo  al titolo di
          abilitazione e dei titoli di servizio.
            Gli  insegnanti, di cui al precedente comma, sono immessi
          in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente art. 25.
            Gli  anni  di  servizio, richiesti dal presente articolo,
          sono  computati  sulla  base  di  180  giorni  di  servizio
          effettivo in ciascun anno.
            E' comunque computato come anno di servizio quello per il
          quale  l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti
          disposizioni  il  diritto  alla retribuzione per il periodo
          estivo.
            Art.  28  (Insegnanti  assunti  per  il  completamento di
          orario nella scuola materna). - Agli insegnanti che abbiano
          prestato servizio per almeno un anno scolastico nel periodo
          che  va  dall'anno scolastico 1974-75 al 1977-78, a seguito
          di  assunzione per il completamento di orario delle sezioni
          di  scuola  materna  statale, nonche' per un ulteriore anno
          scolastico  nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico
          l974-75  e  l'anno scolastico 1980-81 incluso, si applicano
          le  disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, 23 e 25,
          a seconda che siano abilitati o non abilitati.
            Agli  insegnanti  medesimi  non si applica il disposto di
          cui al primo comma del successivo art. 58.
            Gli   anni   scolastici  sono  computati  secondo  quanto
          disposto dal precedente art. 27, penultimo e ultimo comma.
            Capo II - Immissione nei ruoli della scuola elementare
            Art. 29 (Insegnanti non di ruolo della scuola
          elementare  statale  con  proroga  dell'incarico  nell'anno
          scolastico  1979-1980).  -  Gli insegnanti incaricati nella
          scuola  elementare  statale  nonche'  gli  insegnanti e gli
          assistenti  dell'istituto  "Augusto  Romagnoli" che abbiano
          fruito  della proroga dell'incarico annuale per effetto del
          decreto-legge  6  settembre  1979,  n. 434, convertito, con
          modificazioni,  nella  legge  8 novembre 1979, n. 566, sono
          immessi in ruolo con decorrenza giuridica dalla data del 10
          settembre 1981.
            Agli   insegnanti   immessi  in  ruolo  per  effetto  del
          precedente  comma,  la  sede  di  servizio  sara' assegnata
          nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella
          graduatoria   provinciale,  in  base  alla  quale  fu  loro
          conferito   l'incarico,   a  partire  dall'anno  scolastico
          1983-1984.
            Art.  30 (Insegnanti non di ruolo della scuola elementare
          statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80).
          -   Gli   insegnanti  incaricati  nella  scuola  elementare
          statale,   che   abbiano  svolto  un  incarico  annuale  di
          insegnamento  nell'anno  scolastico 1979-1980, sono immessi
          in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982.
            Agli  insegnanti  immessi  in ruolo per effetto del comma
          precedente,  la  sede di servizio sara' assegnata a partire
          dall'anno   scolastico  1984-1985,  dando  precedenza  agli
          insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente art.
          29.
            L'assegnazione  della  sede e' disposta secondo modalita'
          analoghe a quelle previste dal medesimo art. 29.
            Art.  31  (Insegnanti  supplenti  della scuola elementare
          statale).  -  Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di
          servizio   di   insegnamento  non  di  ruolo  nella  scuola
          elementare   statale   nel   sessennio  antecedente  al  10
          settembre   1981,   nonche':  gli  insegnanti  che  abbiano
          conseguito,  nei  concorsi di accesso ai ruoli della scuola
          elementare  statale,  una  votazione media non inferiore al
          punteggio  corrispondente  a  sette  decimi  e  che abbiano
          svolto   almeno   180   giorni   di   servizio,  anche  non
          continuativi,  nel  medesimo sessennio, hanno titolo ad una
          riserva  del  50  per  cento  dei posti da conferire con il
          primo  concorso  ordinario indetto dopo l'entrata in vigore
          della presente legge, ai sensi del precedente art. 20.
            Gli  insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici
          1978-1979,  1979-1980,  1980-1981  o  1981-1982  un anno di
          servizio  in  qualita' di supplente nella scuola elementare
          statale  ed  abbiano  svolto  un  altro anno di servizio di
          insegnamento  nella scuola elementare statale nel sessennio
          antecedente   alla  data  del  10  settembre  1981,  e  gli
          insegnanti  che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso
          ai  ruoli  della  scuola  elementare statale, una votazione
          media  non  inferiore  al  punteggio corrispondente a sette
          decimi  e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio,
          anche  non  continuativi,  in  qualita'  di supplente nella
          scuola  elementare  statale, nel settennio antecedente alla
          data   del  10  settembre  1982,  hanno  titolo  ad  essere
          gradualmente   immessi   in  ruolo  a  partire  dall'inizio
          dell'anno scolastico 1985-1986 in relazione al 50 per cento
          dei  posti  disponibili  ogni anno, nell'ordine in cui sono
          collocati  in apposite graduatorie provinciali da compilare
          sulla  base del miglior punteggio conseguito in concorsi di
          accesso  ai  ruoli.  del  punteggio  relativo  al titolo di
          studio e dei titoli di servizio.
            La   disponibilita'   di   posti  va  accertata  dopo  la
          assegnazione  della  sede  agli insegnanti immessi in ruolo
          per effetto dei precedenti articoli 29 e 30.
            Gli  anni  di  servizio, richiesti dal presente articolo,
          sono  computati  sulla  base  di  180  giorni  di  servizio
          effettivo  in ciascun anno. E' comunque computato come anno
          di   servizio  quello  per  il  quale  l'interessato  abbia
          maturato,  ai  sensi delle vigenti disposizioni, il diritto
          alla retribuzione per il periodo estivo.
            Art. 32 (Particolari categorie di insegnanti elementari).
          -   Il   servizio   prestato  dagli  insegnanti  di  scuola
          elementare,  nominati  in  ruolo  per  effetto del concorso
          magistrale indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del
          20 marzo 1975, n. 68, la cui nomina e' stata poi revocata a
          seguito  di  pronuncia giurisdizionale, e' da considerare a
          tutti  gli  effetti  come  servizio prestato con incarico a
          tempo   indeterminato,  valido  ai  fini  dell'applicazione
          dell'art.  10,  ultimo comma, della legge 9 agosto 1978, n.
          463.
            Analogamente,  il  servizio  prestato dagli insegnanti di
          scuola  materna  nominati in ruolo per effetto del concorso
          indetto  ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 12 aprile
          1976,  n. 97, la cui nomina e' stata poi revocata a seguito
          di pronuncia giurisdizionale, e' da considerare a tutti gli
          effetti   come  servizio  prestato  con  incarico  a  tempo
          indeterminato,  valido  ai fini dell'applicazione dell'art.
          6, primo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.
            Restano  ferme  le  nomine  in ruolo e le assegnazioni di
          sede effettuate prima della data di entrata in vigore della
          presente legge".
            -   Il   testo  dell'art.  20  della  legge  n.  270/1982
          (Revisione  della disciplina del reclutamento del personale
          docente  della  scuola  materna,  elementare, secondaria ed
          artistica,  ristrutturazione  degli  organici,  adozione di
          misure  idonee  ad  evitare  la  formazione di precariato e
          sistemazione  del  personale  precario  esistente),  e'  il
          seguente:
            "Art. 20 (Prima applicazione delle dotazioni aggiuntive).
          -  In  prima applicazione della presente legge le dotazioni
          aggiuntive  della scuola materna sono determinate in numero
          di 5.500 unita' complessive;
          le   dotazioni  aggiuntive  della  scuola  elementare  sono
          determinate  in  numero  di  36.000  unita' complessive; le
          dotazioni aggiuntive della scuola media sono determinate in
          numero   di   47.000   unita'   complessive;  le  dotazioni
          aggiuntive degli istituti e scuole di istruzione secondaria
          superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono
          determinate  in numero corrispondente a quello delle unita'
          di  personale in soprannumero, risultante anche per effetto
          delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge.
            Per  la  scuola  materna ed elementare, il Ministro della
          pubblica  istruzione ripartisce, con proprio decreto, sulla
          base  dei  dati  forniti  dai  provveditori  agli studi, le
          dotazioni  aggiuntive  elementare e media di primo grado e'
          utilizzato    per   il   riassorbimento   degli   eventuali
          soprannumeri conseguenti alle immissioni in ruolo".
            -  Per  il testo dell'art. 401 del testo unico n. 297/94,
          si  veda  il  testo  sostituito  dall'art. 1 della presente
          legge.
            -  Per  il  testo  degli  articoli 43 e 44 della legge 20
          maggio 1982, n. 270, si veda nelle note all'art. 1.
            -  Il  testo  dell'art. 15 della legge 16 luglio 1984, n.
          326  (Modifiche  ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982,
          n. 270), e' il seguente:
           "Art.  15.  -  I  docenti  di  educazione  musicale  e di
          educazione  fisica  mantenuti  in  servizio  ai sensi degli
          articoli  43  e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che,
          alla  data di entrata in vigore della presente legge, siano
          in   possesso   del   titolo  di  studio  dell'abilitazione
          all'insegnamento,  hanno  titolo ad essere immessi in ruolo
          gradualmente,  sulla  base delle graduatorie provinciali di
          cui rispettivamente ai predetti articoli 43, commi quarto e
          quinto, e 44, comma settimo, da compilare dopo l'entrata in
          vigore  della  presente  legge, nei limiti del 50 per cento
          dei posti disponibili".
            -  Per il testo dell'art. 8-bis del decretolegge 6 agosto
          1998, n. 323, si veda nelle note all'art. 1.
            -   Il   testo   del  comma  8  dell'art.  5  del  citato
          decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, e' il seguente:
            "8.  Gli  ispettori  tecnici attualmente in servizio sono
          inquadrati  nel  ruolo unico di cui al comma 1 agli effetti
          giuridici  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto  e  agli effetti economici, dal 1 gennaio 1991. Gli
          ispettori  tecnici  provenienti  dal  ruolo degli ispettori
          tecnici  periferici  mantengono il trattamento economico in
          godimento fino alla data del 31 dicembre 1990".
            -  Il  testo  del  comma  1 dell'art. 41 del C.C.N.L. del
          personale   con   qualifica   dirigenziale   del   comparto
          "Ministeri", e' il seguente:
            "1.  In attuazione di quanto previsto dall'art. 72, comma
          3,  del  decreto  legislativo  n.  29/1993,  le  classi  di
          stipendio  e  gli  aumenti  periodici  biennali  cessano di
          essere corrisposti con effetto dal 31 dicembre 1996.
            Il   valore  degli  aumenti  biennali  in  godimento  con
          l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento
          biennale   maturati   alla   stessa  data,  costituisce  la
          retribuzione individuale di anzianita'.
            Tale   valutazione   si   effettua   con  riferimento  al
          trattamento    stipendiale    derivante   dell'applicazione
          dell'art.  6,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  344/1990,
          convertito dalla legge n. 21/1991, ed ai valori percentuali
          dei relativi aumenti biennali".
            -  Il testo del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge
          27  settembre  1982,  n.  681  (Adeguamento provvisorio del
          trattamento  economico  dei dirigenti delle amministrazioni
          dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale
          ad essi collegato), e' il seguente:
            "Al personale dirigente di cui ai precedenti articoli 2 e
          3,   promosso   o   nominato   alla   qualifica   superiore
          successivamente  al  1  gennaio  1983, compete lo stipendio
          iniziale   della  nuova  posizione  aumentato  della  meta'
          dell'incremento  acquisito  per classi ed aumenti periodici
          derivanti  dalla  progressione economica relativa alla sola
          anzianita'   di   servizio  effettivamente  prestato  nella
          qualifica di provenienza".
            -  Il  testo del comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 23 agosto
          1988,  n.  399  (Norme risultanti dalla disciplina prevista
          dall'accordo  per  il triennio 1988-1990 del 9 giuigno 1988
          relativo al personale del comparto scuola), e' il seguente:
            "1.   L'inquadramento  economico  nelle  nuove  posizioni
          stipendiali,  di cui alla allegata tabella A, e' effettuato
          alla  data  del  1  luglio1988  sulla  base dell'anzianita'
          giuridica  ed  economica  maturata  alla data del 30 giugno
          1988.  Per  la  valutazione dell'anzianita' riconosciuta ai
          soli, fini economici si applica il comma 4 dell'art. 3".
            -  Il  testo  dell'art.  473, comma 2, del testo unico n.
          297/94  (Approvazione  del  testo  unico delle disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado), e' il seguente:
            "2.  I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi
          e  sono  programmati,  secondo  le  esigenze, sulla base di
          piani periodici, che possono prevedere forme di convenzioni
          con  universita'  ed  enti  di ricerca, nonche' con enti ed
          organizzazioni  esterni  ed  organismi  aventi  strutture e
          tecnologie  avanzate.  Nei  corsi  con  valore abilitante e
          comunque   garantita   la  presenta  di  personale  docente
          universitario  e  di  personale  direttivo  e docente della
          scuola ai fini della valutazione finale. I coordinatori e i
          docenti chiamati a curare l'attivita' didattica e formativa
          sono nominati dagli stessi provveditori agli studi; i corsi
          medesimi  si  svolgono  secondo  modalita'  che  ne rendono
          compatibile  la  frequenza  con  la normale prestazione del
          servizio   da   parte   dei   partecipanti,   nonche'   del
          coordinatore  e  dei  docenti  qualora  questi ultimi siano
          stati   scelti  tra  il  personale  della  scuola.  Per  le
          iniziative   che   riguardano   un   numero   limitato   di
          partecipanti  o  che  richiedono particolari qualificazioni
          tecnicoprofessionali,  i  piani periodici possono prevedere
          corsi  a  carattere  nazionale, interregionale o regionale,
          con  modalita'  organizzative  che  escludono  comunque  la
          nomina di personale supplente in sostituzione del personale
          che partecipa ai corsi".
            -  Il  testo  del  comma 1 dell'art. 489 del citato testo
          unico n. 297/94, e' il seguente:
            "1.  Ai  fini  del  riconoscimento  di  cui ai precedenti
          articoli  il  servizio  di  insegnamento e' da considerarsi
          come  anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista
          agli  effetti  della  validita'  dell'anno dall'ordinamento
          scolastico vigente al momento della prestazione".
            -  Il  testo  dell'art. 28-bis, del decreto legislativo 3
          febbraio    1993,    n.    29    (Razionalizzazione   della
          organizzazione  delle Amministrazioni pubbliche e revisione
          della  disciplina  in  materia di pubblico impiego, a norma
          dell'art.  2  della  legge  23  ottobre  1992, n. 421) come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art.  28-bis  (Reclutamento dei dirigenti scolastici). -
          1.  Il  reclutamento  dei  dirigenti scolastici si realizza
          mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto
          con  decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto
          in  sede  regionale  con  cadenza periodica, comprensivo di
          moduli  di  formazione  comune  e  di  moduli di formazione
          specifica  per  la scuola elementare e media, per la scuola
          secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso
          concorso e' ammesso il personale docente ed educativo delle
          istruzioni  statali  che  abbia maturato, dopo la nomina in
          ruolo,  un servizio effettivamente prestato di almeno sette
          anni   con  possesso  di  laurea,  nei  rispettivi  settori
          formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
            2.  Il numero di posti messi a concorso in sede regionale
          rispettivamnete  per  la  scuola elementare e media, per la
          scuola  secondaria superiore e per le istituzioni educative
          e'  calcolato  sommando  i posti gia' vacanti e disponibili
          per  la  nomina  in  ruolo  alla  data della sua indizione,
          residuati  dopo  gli  inquadramenti di cui all'art. 25-ter,
          ovvero  dopo  la nomina di tutti i vincitori del precedente
          concorso,  e  i  posti  che  si  libereranno  nel corso del
          triennio  successivo per collocamento a riposo del triennio
          successivo  per  collocamento  a riposo per limiti di eta',
          maggiorati  della percentuale media triennale di cessazioni
          dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale
          del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla
          mobilita'.
            3.  Il  corsoconcorso,  si  articola in una selezione per
          titoli,  in  un  concorso  di  ammissione, in un periodo di
          formazione  e in un esame finale. Al concorso di ammissione
          accedono  coloro  che  superano  le  selezione  per  titoli
          disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo
          di   formazione   i   candidati  utilmente  inseriti  nella
          graduatoria  del concorso di ammissione entro il limite del
          numero  dei  posti  messi  a  concorso  a norma del comma 2
          rispettivamente  per  la  scuola elementare e media, per la
          scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative,
          maggiorati  del  dieci per cento. Nel primo corso concorso,
          bandito  per  il  numero  di posti determinato ai sensi del
          comma  2  dopo  l'avvio delle procedure di inquadramento di
          cui  all'art.  25  -ter  ,  il 50 per cento dei posti cosi'
          determinati    e'    riservato   a   coloro   che   abbiano
          effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione
          di  preside  incaricato  previo  superamento di un esame di
          ammissione  a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso
          di  formazione il predetto personale viene graduato tenendo
          conto  dell'esito  del  predetto  esame  di ammissione, dei
          titoli    culturali    e    professionali    posseduti    e
          dell'anzianita'   di   servizio   maturata   quale  preside
          incaricato.
            4.  Il  periodo  di formazione, di durata non inferiore a
          quello  previsto  dal decreto di cui all'art. 25-ter, comma
          2, comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti
          e  istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune e
          specifica,  i  contenuti,  la  durata  e  la  modalita'  di
          svolgimento  sono  disciplinati  con  decreto  del Ministro
          della  pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la
          funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati
          a  realizzare  la  formazione.  Con  lo stesso decreto sono
          disciplinati  i  requisiti  e i limiti di partecipazione al
          corso  concorso per posti non coerenti con la tipologia del
          servizio prestato.
            5.  In  esito  all'esame finale sono dichiarati vincitori
          coloro  che  l'hanno  superato, in numero non superiore, ai
          posti  messi  a  concorso,  rispettivament  per  la  scuola
          elementare  e  media,  per la scuola secondaria superiore e
          per  le  istituzioni  educative.  Nel  primo corso concorso
          bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui
          all'art.  25-ter il 50 per cento dei posti messi a concorso
          e'  riservato  al  personale  in  possesso dei requisiti di
          servizio  come  preside  incaricato  indicati al comma 3. I
          vincitori  sono  assunti  in  ruolo  nel  limite  dei posti
          annualmente   vacanti   e  disponibili,  nell'ordine  delle
          graduatorie  definitive.  In  caso  di rifiuto della nomina
          sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede
          e  disposta  sulla  base  dei principi del presente decreto
          legislativo,   tenuto  conto  delle  specifiche  esperienze
          professionali. I cincitori in attesa di nomina continuano a
          svolgere   l'attivita'   docente.   Essi   possono   essere
          temporaneamente   utilizzati,   per   la  sostituzione  dei
          dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico
          successivo   alla   data   di   approvazione   della  prima
          graduatoria   non   sono   piu'   conferiti   incarichi  di
          presidenza.
            6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono
          ammessi,  nel  limite  del contingente stabilito in sede di
          contrattazione  collettiva,  anche i dirigenti che facciano
          domanda  di  mobilita' professionale tra i diversi settori.
          L'accoglimento   della  domanda  e'  subordinato  all'esito
          positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.
            7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  della  pubblica istruzione, di
          concerto  con  il  Ministro  per  la funzione pubblica sono
          definiti  i  criteri  per la composizione delle commissioni
          esaminatrici".
            -  Il  decreto  legislativo  6  marzo  1998, n. 59, reca:
          "Disciplina   della  qualifica  dirigenziale  dei  capi  di
          istituto  delle  istituzioni  scolastiche autonome, a norma
          dell'art. 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59".