Art. 12.
     (Disposizioni concernenti i docenti di cui all'articolo 3,
           comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537)

  1.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  1999-2000 i docenti di cui
all'articolo  3,  comma  22,  quarto periodo, della legge 24 dicembre
1993,  n. 537, sono immessi in ruolo. All'onere finanziario derivante
dal  presente  articolo,  valutato  in  lire 1.259 milioni per l'anno
1999,  in  lire 3.131 milioni per l'anno 2000 e in lire 1.227 milioni
per  l'anno  2001, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1999-2001, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  1999,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
                                     Data a Roma, addi' 3 maggio 1999
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Berlinguer,     Ministro     della
                                  pubblica istruzione
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
           Nota all'art. 12:
            - Il testo  dell'art.  3,  comma    22,  della  legge  24
          dicembre  1993,  n.   537 (Interventi correttivi di finanza
          pubblica), e' il seguente:
            "22.   La   graduatoria   concorsuale  viene    approvata
          dall'autorita'  competente.    Tale    graduatoria   rimane
          efficace per   un   termine   di diciotto mesi  dalla  data
          della  pubblicazione per eventuali coperture di  posti  per
          i  quali  il   concorso   e'   stato    bandito,   e    che
          successivamente  ed   entro tale   data dovessero  rendersi
          disponibili.  Non  si   da' luogo   a   dichiarazioni    di
          idoneita' al  concorso  con esclusione  delle procedure  di
          concorso  relative   al personale   del comparto scuola. Le
          graduatorie dei  concorsi per titoli ed esami del personale
          docente,  approvate in data  successiva al 31  agosto 1992,
          conservano  validita'  anche  per   gli   anni   scolastici
          successivi  al  1994 -1995   ai fini   del  conferimento di
          nomine in  ruolo  in un   numero corrispondente a    quello
          delle  cattedre  e dei posti  che risultavano accantonati a
          tal  fine al 1 settembre 1992 e   che,  per  effetto  della
          riduzione    degli organici,   nonche' per   l'applicazione
          dell'art.  4, comma  1, della  legge   23   dicembre  1992,
          n.  498,  non sono  stati conferiti per le nomine nell'anno
          scolastico 1993-1994 e non potranno essere conferiti per le
          nomine nell'anno scolastico 1994-1995".