Art. 3. 
(Personale  docente,  assistenti,  accompagnatori  al  pianoforte   e
     pianisti accompagnatori delle Accademie e dei Conservatori) 
 
  1. All'articolo 270 del testo  unico  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed  assistente,  delle
assistenti educatrici,  degli  accompagnatori  al  pianoforte  e  dei
pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica,  delle  Accademie
di belle arti e delle Accademie nazionali di  arte  drammatica  e  di
danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine  annualmente
assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante
50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti."; 
    b) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai  seguenti:
"I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni  quinquennio,  dal
Ministero della pubblica istruzione. L'indizione e' subordinata  alla
previsione del verificarsi, nel quinquennio di  riferimento,  di  una
effettiva disponibilita' di cattedre e di posti."; 
    c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
  "10-bis. Le graduatorie restano valide fino all'entrata  in  vigore
della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente."; 
    d) il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
  "13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano  le
disposizioni dettate per i concorsi per titoli  ed  esami  e  per  le
graduatorie permanenti relative  al  personale  docente  delle  altre
istituzioni scolastiche". 
  2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti,
di cui all'articolo 270, comma 1, del testo  unico,  come  sostituito
dal  comma  1,  lettera  a),  del  presente  articolo,  hanno  titolo
all'inclusione: 
    a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti  dalle
norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei  soppressi
concorsi per soli titoli; 
    b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli
artistico-culturali e professionali, ai fini della  inclusione  nelle
graduatorie nazionali per il conferimento  delle  supplenze,  nonche'
nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti
richiesti dalla previgente normativa e abbiano superato le  prove  di
un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima
classe di concorso o al medesimo posto o superino gli  esami  di  una
sessione  riservata,   consistenti   in   una   prova   orale   volta
all'accertamento della preparazione culturale e  del  possesso  delle
capacita' didattiche relativamente  agli  insegnamenti  da  svolgere;
all'onere  derivante  dallo  svolgimento  della   predetta   sessione
riservata si provvede entro il limite di spesa di cui all'articolo 2,
comma 4; 
    c) i docenti che abbiano  superato  le  prove  di  un  precedente
concorso per titoli ed esami in relazione  alla  medesima  classe  di
concorso o al medesimo posto. 
  3. Alla sessione di cui al comma 2,  lettera  b),  sono  ammessi  i
docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle
Accademie  statali,  pareggiate  o  legalmente  riconosciute  e   nei
Conservatori di musica  o  negli  Istituti  musicali  pareggiati  per
almeno  360  giorni  nel  periodo  compreso  tra  l'anno   scolastico
1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui
almeno 180 giorni a  decorrere  dall'anno  scolastico  1994-1995.  Il
servizio deve essere stato prestato per  insegnamenti  corrispondenti
ai posti di ruolo. 
  4.  All'inclusione  nelle  graduatorie  nazionali   permanenti   si
provvede secondo le modalita' definite  dal  regolamento  di  cui  al
comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal  comma
6 dell'articolo 1 della presente legge. 
 
           Nota all'art. 3:
            - Il  testo dell'art. 270  del testo unico citato,   come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art.    270     (Accesso   ai    ruoli   del   personale
          docente,   degli assistenti,   degli   accompagnatori    al
          pianoforte  e  dei  pianisti accompagnatori).  -  L'accesso
          ai    ruoli del   personale  docente  ed assistente,  delle
          assistenti    educatrici,  degli     accompagnatori      al
          pianoforte  e dei pianisti  accompagnatori dei Conservatori
          di musica,  delle  Accademie    di  belle    arti  e  delle
          Accademie  nazionali    di  arte drammatica e di danza   ha
          luogo,  per  il  50  per  cento    dei  posti  a  tal  fine
          annualmente   assegnabili, mediante concorsi per  titoli ed
          esami e, per il   restante 50  per  cento,  attingendo    a
          graduatorie nazionali permanenti.
            2.  Le  tipologie delle classi  di concorso sono definite
          con decreto del  Ministro    della   pubblica   istruzione,
          sentito      il    Consiglio  nazionale    della   pubblica
          istruzione,  per    aree    disciplinari,    nel   rispetto
          dell'esigenza di assicurare una adeguata specializzazione.
            3. Per l'ammissione ai concorsi  a posti di assistente si
          applicano  le   stesse norme  che regolano  i concorsi  per
          l'insegnamento  delle materie artistiche.   Per i  concorsi
          a  posti  di assistente  di storia dell'arte e'  necessario
          altresi'   essere in    possesso  del    titolo  di  studio
          richiesto   per   la   partecipazione   ai   concorsi   per
          l'insegnamento della stessa materia nei licei classici.
            4. I concorsi  sono indetti a livello    nazionale,  ogni
          quinquennio,  dal  Ministero    della  pubblica istruzione.
          L'indizione     e'  subordinata  alla   previsione      del
          verificarsi,  nel  quinquennio    di  riferimento,  di  una
          effettiva  disponibilita'  di  cattedre  e  di  posti.  Nei
          concorsi  per  titoli ed   esami per l'accesso  ai predetti
          ruoli la  valutazione dei titoli  culturali,   artistici  e
          professionali    precede   le prova  di esame,  alle  quali
          sono  ammessi  coloro  che  hanno  riportato  un  punteggio
          superiore a 15/30.
            5.  I   concorsi per  titoli ed  esami constano di  una o
          piu' prove scritte,   scrittografiche  o    pratiche,    in
          relazione  agli    specifici  insegnamenti  e  di una prova
          orale.
            6. Ciascuna prova scritta, scrittografica o  pratica,  e'
          finalizzata   all'accertamento      della      preparazione
          culturale  e  delle  capacita' professionali.
            7.      La    prova      orale       e'       finalizzata
          all'accertamento   della preparazione sulle problematiche e
          sulle   metodologie  didattiche,  sui  contenuti      degli
          specifici        programmi      d'insegnamento      nonche'
          sull'ordinamento  generale    e sullo stato giuridico   del
          personale cui si  riferiscono  i  posti   e   le   cattedre
          oggetto   del   concorso   e sull'ordinamento  di  cui alla
          parte  II,  titolo  VII, capo  I  del presente testo unico.
            8. Le  commissioni giudicatrici  dei concorsi  per titoli
          ed esami dispongono  di  100 punti,  dei   quali   30   per
          le  prove  scritte  o pratiche, 40 per la prova orale e  30
          per i titoli. Superano le prove scritte  o  pratiche  e  la
          prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione
          non  inferiore  a  punti   18 su 30 in ciascuna delle prove
          scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale.
            9. Per l'espletamento di   particolari prove  concorsuali
          il   Ministro  della  pubblica  istruzione    provvede,  di
          concerto con   il  Ministro  del  tesoro,    a    stipulare
          convenzioni     per   l'utilizzazione  di  idonee strutture
          recettive e per quanto altro occorra. La durata di ciascuna
          prova  scritta,    scrittografica  e  pratica,    non  puo'
          superare  in ogni caso le 12 ore.
            10. Coloro i quali superano  il concorso e sono utilmente
          collocati  in  graduatoria    rispetto  ai  posti   messi a
          concorso sono  nominati in ruolo e   sono ammessi    ad  un
          anno         di    formazione        didatticomusicale    o
          didatticoartistica, le  cui modalita' sono stabilite    con
          decreto  del  Ministro delle  pubblica istruzione,  sentito
          il   Consiglio nazionale della  pubblica    istruzione.  Le
          nomine  sono  disposte nei  limiti dei posti  vacanti  dopo
          la  riduzione  di  organico  attuata  ai   sensi  dell'art.
          265,  comma 5; esse non  sono, in ogni caso,  effettuate su
          posti   dei   quali si  preveda  la  soppressione nell'anno
          scolastico successivo.
            10-bis. Le  graduatorie restano  valide fino  all'entrata
          in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo
          corrispondente.
            11. L'anno di formazione e' valido come periodo di prova.
            12. Fermo quanto disposto dal comma  10, per il personale
          di  cui  al  presente    articolo   non si   applicano   le
          disposizioni sull'anno   di  formazione  dettate    per  il
          personale docente  delle altre istituzioni scolastiche.
            13.  Per  quanto   non previsto nel presente articolo  si
          applicano le disposizioni dettate   per  i    concorsi  per
          titoli ed  esami e  per le graduatorie  permanenti relative
          al      personale     docente  delle     altre  istituzioni
          scolastiche.
            14.  Il Ministro  puo', in  via eccezionale,  conferire i
          posti di docente a  persone che, per  opere compiute o  per
          insegnamenti  dati,  siano  venuti  in    meritata  fama di
          singolare perizia   nella loro arte.   Il  Ministro    puo'
          esonerare  dal    periodo  di  prova  il    personale cosi'
          nominato".