Art. 4. 
                             (Supplenze) 
 
  1. Alla copertura delle cattedre e dei posti  di  insegnamento  che
risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data  del  31
dicembre e che  rimangano  prevedibilmente  tali  per  l'intero  anno
scolastico, qualora non sia possibile  provvedere  con  il  personale
docente di ruolo delle dotazioni  organiche  provinciali  o  mediante
l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreche' ai  posti
medesimi non sia stato gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di
ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali,  in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione
di personale docente di ruolo. 
  2. Alla copertura delle cattedre e dei posti  di  insegnamento  non
vacanti che si rendano di fatto disponibili  entro  la  data  del  31
dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede  mediante
il  conferimento  di  supplenze  temporanee  fino  al  termine  delle
attivita'  didattiche.  Si  provvede  parimenti  al  conferimento  di
supplenze temporanee fino al termine delle attivita'  didattiche  per
la  copertura  delle  ore  di  insegnamento  che  non  concorrono   a
costituire cattedre o posti orario. 
  3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2  si  provvede
con supplenze temporanee. 
  4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere
coperti in nessun caso mediante assunzione di personale  docente  non
di ruolo. 
  5. Con proprio decreto da adottare secondo  la  procedura  prevista
dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Ministro della  pubblica  istruzione  emana  un  regolamento  per  la
disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee  nel
rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti. 
  6. Per il conferimento delle supplenze annuali  e  delle  supplenze
temporanee sino al termine delle attivita' didattiche  si  utilizzano
le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401  del  testo  unico,
come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge. 
  7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3
si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri,  le
modalita' e i termini per la  formazione  di  tali  graduatorie  sono
improntati  a  principi  di  semplificazione  e   snellimento   delle
procedure con riguardo anche all'onere  di  documentazione  a  carico
degli aspiranti. 
  8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401  del  testo  unico,  come  sostituito  dal  comma  6
dell'articolo 1 della presente legge,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 40, comma 2, della legge  27  dicembre  1997,  n.  449,
hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento
delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno
presentato le  relative  domande.  Per  gli  istituti  di  istruzione
secondaria  e  artistica  la  precedenza   assoluta   e'   attribuita
limitatamente  alle  classi  di  concorso   nella   cui   graduatoria
permanente si e' inseriti. 
  9. I candidati che nei concorsi per esami e  titoli  per  l'accesso
all'insegnamento nella scuola elementare siano  stati  inclusi  nella
graduatoria di merito ed abbiano superato  la  prova  facoltativa  di
accertamento della conoscenza di una o piu'  lingue  straniere  hanno
titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui  posti  i
cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua
straniera. 
  10.  Il  conferimento  delle  supplenze  temporanee  e'  consentito
esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle  esigenze
di servizio.  La  relativa  retribuzione  spetta  limitatamente  alla
durata effettiva delle supplenze medesime. 
  11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si  applicano  anche
al personale amministrativo, tecnico  ed  ausiliario  (ATA).  Per  il
conferimento delle supplenze al personale della  terza  qualifica  di
cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro  del
comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n.  109  alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5  settembre  1995,  si  utilizzano  le
graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di  cui  all'articolo
554 del testo unico. 
  12. Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si  applicano
altresi'  al  personale  docente  ed  ATA  delle  Accademie   e   dei
Conservatori. 
  13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio  di  musica
di Bolzano, le norme particolari in  materia  di  conferimento  delle
supplenze adottate  in  attuazione  dello  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige. 
  14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525,  581,
582, 585 e 586 del testo unico. 
 
           Note all'art. 4:
            - Per il testo  dei commi 3 e 4 dell'art. 17  della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 1.
            - Il testo  dell'art.  40,  comma    2,  della  legge  27
          dicembre  1997,  n.   449 (Misure   per la  stabilizzazione
          della  finanza pubblica),  e' il seguente:
            "2. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per
          titoli ed esami ed   aventi titolo alla nomina    in  ruolo
          sulle  cattedre    o  posti accantonati al 1 settembre 1992
          secondo quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  22,  quarto
          periodo,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (239), hanno
          diritto,  a  decorrere dall'anno   scolastico    1997-1998,
          alla  precedenza    assoluta    nel    conferimento   delle
          supplenze   annuali   e temporanee  del  personale  docente
          nella  provincia  per  cui  e'  valida la graduatoria   del
          concorso.   La   precedenza   opera   prima    di    quella
          prevista  dall'art. 522, comma 5, del testo unico di cui al
          comma 1".
            - I profili  della terza qualifica di cui  all'art.    51
          del C.C.N.L.  del comparto "Scuola" sono i seguenti:
            "III   -   Qualificadi   inquadramento  della  Assistente
          amministrativo ed equiparati:
             III/1: profilo: Assistente amministrativo;
             III/2 profilo: Assistente tecnico;
             III/3: profilo: Cuoco;
             III/4: profilo: Infermiere".
            - Il testo dell'art. 554 del testo  unico  citato  e'  il
          seguente:
            "Art.   554  (Accesso  ai  ruoli  della  terza  e  quarta
          qualifica funzionaie). - 1. Le assunzioni nei  ruoli  della
          quarta  qualifica  sono  effettuate     mediante   concorsi
          provinciali  per   titoli,  indetti annualmente nei  limiti
          delle    vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi
          sulla base  di un'ordinanza  del Ministro   della  pubblica
          istruzione, la quale  indichera', fra l'altro, i titoli  ed
          i criteri di valutazione.
            2. Ai predetti concorsi e ammesso il personale A.T.A. non
          di  ruolo, con   almeno   due  anni  di servizio  prestato,
          senza  demerito,  con qualifiche corrispondenti a    quelle
          dei  ruoli  per  i    quali i concorsi sono   indetti.   E'
          consentita  la partecipazione  al  solo   concorso  indetto
          nella  provincia   in   cui  si presta  servizio  alla data
          di pubblicazione del bando.
            3. Il personale A.T.A. non di  ruolo, che abbia  prestato
          almeno  due  anni di   servizio, in  tutto o  in parte,  in
          qualifiche  superiori a quelle  per le  quali   i  concorsi
          sono  stati  indetti,  ha titolo  a partecipare ai concorsi
          per la qualifica immediatamente inferiore.
            4.  Ai fini  della partecipazione   ai concorsi   di  cui
          al presente articolo  si prescinde  dal  limite massimo  di
          eta' previsto  dalle vigenti disposizioni.
            5.  Le assunzioni   nei ruoli della terza  qualifica sono
          effettutate tramite  le  apposite liste   di   collocamento
          previste dalla  legge, previo esaurimento delle graduatorie
          di conferimento delle supplenze annuali gia' compilate alla
          data del 5 luglio 1988.
            6.  I  titoli  di  studio  richiesti  sono  stabiliti con
          regolamento. Per l'accesso ai  posti  relativi  ai  profili
          professionali  di  collaboratore tecnico e di collaboratore
          amministrativo,  il  Ministro  della  pubblica  istruzione,
          con    propria    ordinanza,  sentite    le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative, individua  i titoli
          di studio da   ritenere   equivalenti   al    diploma    di
          qualifica    professionale  richiesto  per  l'ammissione al
          concorso.
            7. Le  graduatorie relative ai  concorsi di  cui al comma
          1, hanno carattere    permanente  e    sono    integrate  a
          seguito    di ciascuno  dei successivi concorsi. A tal fine
          coloro che presentano la domanda per la  prima  volta  sono
          inclusi   nel     posto  spettante  in  base  al  punteggio
          complessivo riportato  e i concorrenti gia'    compresi  in
          graduatoria,  ma  non  ancora  nominati,  hanno  diritto  a
          permanere nella graduatoria e ad ottenere la  modifica  del
          punteggio  mediante  valutazione  dei nuovi titoli, purche'
          abbiano  presentato    apposita  domanda    di  permanenza,
          corredata  dei  nuovi titoli nel termine di cui al bando di
          concorso.
            8.  Le nomine  sono   disposte, nei   limiti   dei  posti
          disponibili,  secondo      l'ordine   delle     graduatorie
          permanenti,  integrate   ed aggiornate con i criteri  sopra
          indicati".