Art. 5.
    (Insegnanti tecnico-pratici e utilizzazioni presso gli enti e
     le associazioni di cui all'articolo 456, comma 2, del testo
                               unico)

  1.  All'articolo  5  del  testo  unico  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Gli  insegnanti  tecnico-pratici,  anche  quando  il  loro
insegnamento  si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e
con  pienezza  di  voto  deliberativo,  del  consiglio  di classe. Le
proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle
materie   il   cui   insegnamento   e'  svolto  in  compresenza  sono
autonomamente  formulate,  per  gli  ambiti  di rispettiva competenza
didattica,  dal  singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto
unico  viene  assegnato  dal  consiglio  di  classe  sulla base delle
proposte  formulate,  nonche'  degli elementi di giudizio forniti dai
due docenti interessati.";
    b)  al  comma  4,  primo  periodo,  sono  soppresse le parole: "i
docenti  tecnico-pratici  e";  al  medesimo comma 4, secondo periodo,
sono soppresse le parole: "i docenti tecnico-pratici o".
  2.  Al  comma  12 dell'articolo 326 del testo unico e' aggiunto, in
fine,  il  seguente  periodo:  "Ai  fini  delle  assegnazioni  di cui
all'articolo  105,  comma  7,  del medesimo testo unico approvato con
decreto  del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti
corsi  di  studio  sono  equiparate le altre iniziative di formazione
sulla  stessa  materia  promosse  dall'amministrazione  scolastica  a
livello   nazionale   e   periferico   o   da   enti  e  associazioni
professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima".
 
           Note all'art. 5:
            -  Il  testo  del comma 2 dell'art.   456 del testo unico
          citato, e' il seguente:
            "2. Fermo restando il contingente  di  1.000  unita',  le
          utilizzazioni  del personale   docente di ruolo  presso gli
          enti ed  associazioni, di cui  al  comma 1,   lettera   d),
          possono    essere  disposte,   ai   sensi dell'art. 105 del
          decreto del Presidente della  Repubblica 9 ottobre 1990, n.
          309,  nel limite massimo di 100  unita'.    Tale  personale
          deve  avere  frequentato  i corsi di studio organizzati dal
          provveditore  agli  studi,  d'intesa   con   il   consiglio
          scolastico   provinciale  e  sentito  il  comitato  tecnico
          provinciale,  sulla    educazione  sanitaria  e  sui  danni
          derivanti  ai  giovani  dall'uso di sostanze stupefacenti e
          psicotrope".
            -  Il testo  dell'art. 5  del testo  unico citato,   come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art.  5  (Consiglio  di  intersezione, di interclasse di
          classe). - 1.  Il consiglio  di intersezione nella   scuola
          materna,  il    consiglio  di  interclasse  nelle    scuole
          elementari e  il consiglio di   classe  negli  istituti  di
          istruzione  secondaria  sono rispettivamente   composti dai
          docenti delle sezioni  dello stesso plesso  nella    scuola
          materna,  dai  docenti  dei  gruppi   di classi parallele o
          dello stesso  ciclo o dello stesso  plesso  nella    scuola
          elementare  e  dai  docenti   di ogni singola classe  nella
          scuola  secondaria.    Fanno   parte   del   consiglio   di
          intersezione,  di  interclasse e  del  consiglio  di classe
          anche    i docenti   di  sostegno che  ai  sensi  dell'art.
          315, comma  5,  sono contitolari delle classi interessate.
            1-bis.  Gli   insegnanti  tecnicopratici,  anche   quando
          il    loro  insegnamento  si svolge in compresenza,   fanno
          parte,  a  pieno  titolo  e  con     pienezza     di   voto
          deliberativo,   del   consiglio di  classe.  Le proposte di
          voto per le valutazioni periodiche e finali  relative  alle
          materie      il   cui     insegnamento   e'     svolto   in
          compresenza   sono  autonomamente    formulate,  per    gli
          ambiti    di rispettiva  competenza didattica, dal  singolo
          docente, sentito l'altro  insegnante. Il voto unico   viene
          assegnato  dal   consiglio   di   classe sulla  base  delle
          proposte formulate,  nonche' degli   elementi  di  giudizio
          forniti dai due docenti interessati.
            2.    Fanno    parte,    altresi',   del   consiglio   di
          intersezione,  di interclasse o di classe:
            a) nella  scuola materna   e nella    scuola  elementare,
          per  ciascuna  delle  sezioni o delle classi interessate un
          rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
            b) nella  scuola media, quattro  rappresentanti    eletti
          dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
            c)  nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti
          eletti dai genitori    degli    alunni    iscritti     alla
          classe,      nonche'     due rappresentanti degli studenti,
          eletti dagli studenti della classe;
            d)  nei corsi   serali per   lavoratori  studenti,    tre
          rappresentanti  degli  studenti  della classe, eletti dagli
          studenti della classe.
            3. Nella scuola dell'obbligo alle  riunioni del consiglio
          di classe e di interclasse puo' partecipare,   qualora  non
          faccia   gia'   parte   del   consiglio      stesso,     un
          rappresentante   dei  genitori  degli  alunni iscritti alla
          classe  o alle classi interessate,    figli  di  lavoratori
          stranieri  residenti in Italia che  abbiano la cittadinanza
          di uno dei Paesi membri della Comunita' europea.
            4. Del   consiglio  di  classe    fanno  parte  a  titolo
          consultivo   anche  gli     assistenti      addetti    alle
          esercitazioni   di      laboratorio    che  coadiuvano    i
          docenti    delle   corrispondenti   materie    tecniche   e
          scientifiche,  negli  istituti  tecnici,    negli  istituti
          professionali  e  nei  licei.  Le  proposte  di voto per le
          valutazioni periodiche  e  finali  sono    formulate    dai
          docenti  di materie  tecniche  e  scientifiche, sentiti gli
          assistenti coadiutori.
            5.    Le  funzioni   di segretario   del consiglio   sono
          attribuite  dal direttore  didattico o  dal  preside  a uno
          dei  docenti membro  del consiglio stesso.
            6.   Le competenze   relative   alla   realizzazione  del
          coordinamento  didattico e   dei rapporti interdisciplinari
          spettano  al consiglio di intersezione, di   interclasse  e
          di classe con  la sola  presenza dei docenti.
            7.  Negli  istituti    e scuole di istruzione  secondaria
          superiore,  le   competenze   relative   alla   valutazione
          periodica  e  finale  degli alunni spettano al consiglio di
          classe con la sola presenza dei docenti.
            8.  I consigli  di intersezione,   di interclasse   e  di
          classe  sono  presieduti    rispettivamente dal   direttore
          didattico  e dal  preside oppure  da  un  docente,   membro
          del  consiglio,  loro  delegato;  si riuniscono in  ore non
          coincidenti  con   l'orario delle  lezioni, col compito  di
          formulare  al  collegio dei  docenti  proposte in    ordine
          all'azione   educativa  e  didattica  e  ad  iniziative  di
          sperimentazione e con  quello  di  agevolare  ed  estendere
          i   rapporti   reciproci   tra docenti, genitori ed alunni.
          In particolare esercitano le  competenze  in  materia    di
          programmazione  valutazione  e    sperimentazione  previste
          dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano  su
          ogni  altro  argomento    attribuito  dal    presente testo
          unico,  dalle    leggi  e    dai  regolamenti   alla   loro
          competenza.
            9.    I   provvedimenti disciplinari   a   carico   degli
          alunni   di   cui all'art. 19,    lettera  d)    del  regio
          decreto 4  maggio 1925,  n. 653, rientrano nella competenza
          dei consigli  di classe di cui al presente titolo.
            10.  Contro   le decisioni   in materia  disciplinare dei
          consigli di classe e'   ammesso ricorso  al    provveditore
          agli  studi che   decide in via    definitiva  sentita   la
          sezione   del  consiglio    scolastico  provinciale  avente
          competenza   per  il  grado  di  scuola  a  cui  appartiene
          l'alunno.
            11. Per   i  provvedimenti  disciplinari    di  cui  alle
          lettere    e),  f),  g), h), ed i)   dell'art. 19 del regio
          decreto 4  maggio 1925, n. 653, spetta   al consiglio    di
          classe  formulare   la  proposta alla  giunta esecutiva del
          consiglio di istituto competente  ai  sensi  dell'art.  10,
          comma 10".
            -    Il testo   del  comma  12 dell'art.  326  del  testo
          unico,    come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
            "12.   Il   provveditore  agli  studi  d'intesa   con  il
          consiglio scolastico  provinciale, e  sentito il   comitato
          tecnico    proinciale,  organizza  corsi  di  studio  per i
          docenti  delle  scuole  di  ogni  ordine  e   grado   sulla
          educazione  sanitaria   e sui   danni derivanti  ai giovani
          dall'uso di sostanze stupefacenti   o  psicotrope,  nonche'
          sul  fenomeno  criminoso nel  suo insieme, con  il supporto
          di  mezzi    audiovisivi  ed  opuscoli.  A  tal  fine  puo'
          stipulare,    con  i  fondi  a  sua  disposizione, apposite
          convenzioni  con  enti  locali,  universita',  istituti  di
          ricerca ed  enti, cooperative di solidarieta'    sociale  e
          associazioni  iscritti   all'albo  regionale o  provinciale
          da  istituirsi a   norma dall'art. 116    del  testo  unico
          approvato  con  decreto   del Presidente della Repubblica 9
          ottobre 1990, n. 309. Ai   fini delle assegnazioni  di  cui
          all'art.  105, comma 7,  del medesimo testo unico approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica    n.  309  del
          1990,  ai  predetti  corsi di   studio sono   equiparate le
          altre iniziative   di formazione sulla    stessa    materia
          promosse    dall'amministrazione    scolastica    a livello
          nazionale   e  periferico   o   da   enti  e   associazioni
          professionali, previa  autorizzazione  dell'amministrazione
          medesima".
            -  Il  testo    dell'art.  105, comma 7, del testo  unico
          delle leggi in materia  di  disciplina  degli  stupefacenti
          e    sostanze    psicotrope,  prevenzione,      cura      e
          riabilitazione    dei       relativi        stati        di
          tossicodipendenza (decreto del Presidente  della Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309), e' il seguente:
            "7.  Le  utilizzazioni  del personale docente di ruolo di
          cui all'art.  14, comma  10, della  legge 20  maggio  1982,
          n.  270,    possono essere disposte, nel  limite massimo di
          cento  unita',  ai  fini     del  recupero   scolastico   e
          dell'acquisizione  di    esperienze educative, anche presso
          gli enti e le  associazioni  iscritti    nell'albo  di  cui
          all'art.  116,  a condizione   che tale   personale   abbia
          documentamente frequentato  i corsi di cui al comma 5".