Art. 5. (Insegnanti tecnico-pratici e utilizzazioni presso gli enti e le associazioni di cui all'articolo 456, comma 2, del testo unico) 1. All'articolo 5 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento e' svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonche' degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati."; b) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le parole: "i docenti tecnico-pratici e"; al medesimo comma 4, secondo periodo, sono soppresse le parole: "i docenti tecnico-pratici o". 2. Al comma 12 dell'articolo 326 del testo unico e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini delle assegnazioni di cui all'articolo 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima".
Note all'art. 5: - Il testo del comma 2 dell'art. 456 del testo unico citato, e' il seguente: "2. Fermo restando il contingente di 1.000 unita', le utilizzazioni del personale docente di ruolo presso gli enti ed associazioni, di cui al comma 1, lettera d), possono essere disposte, ai sensi dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel limite massimo di 100 unita'. Tale personale deve avere frequentato i corsi di studio organizzati dal provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio scolastico provinciale e sentito il comitato tecnico provinciale, sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope". - Il testo dell'art. 5 del testo unico citato, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 5 (Consiglio di intersezione, di interclasse di classe). - 1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'art. 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate. 1-bis. Gli insegnanti tecnicopratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento e' svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonche' degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati. 2. Fanno parte, altresi', del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe: a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe; c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonche' due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe; d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe. 3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse puo' partecipare, qualora non faccia gia' parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunita' europea. 4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori. 5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso. 6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti. 7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. 8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza. 9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'art. 19, lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo. 10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe e' ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno. 11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del consiglio di istituto competente ai sensi dell'art. 10, comma 10". - Il testo del comma 12 dell'art. 326 del testo unico, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "12. Il provveditore agli studi d'intesa con il consiglio scolastico provinciale, e sentito il comitato tecnico proinciale, organizza corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine puo' stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, universita', istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarieta' sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dall'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Ai fini delle assegnazioni di cui all'art. 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima". - Il testo dell'art. 105, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), e' il seguente: "7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 14, comma 10, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unita', ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116, a condizione che tale personale abbia documentamente frequentato i corsi di cui al comma 5".