Art. 6. (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA) 1. L'articolo 551 del testo unico e' sostituito dal seguente: "Art. 551. - (Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi). - 1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'articolo 553. 2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. 4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente". 2. All'articolo 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono premessi i seguenti: "01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilita' di posti. 02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione. 03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonche' riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attivita' conseguenti."; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino alla data da cui decorre la validita' della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente"; c) e' aggiunto in fine il seguente comma: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'Accademia o il Conservatorio di assegnazione". 3. L'articolo 553 del testo unico e' sostituito dal seguente: "Art. 553. - (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 551, comma 4. 2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti e' effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono gia' compresi nella graduatoria permanente. 3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401. 4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. 5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. 7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'articolo 552, comma 5-bis, sono ripartite in graduatorie provinciali". 4. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica del personale ATA delle Accademie e dei Conservatori avvengono con le modalita' di cui al comma 5-bis dell'articolo 552 del testo unico, inserito dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo. 5. Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento e' a carico della provincia di Trento. 6. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 553 del testo unico, come sostiuito dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo all'inclusione oltre al personale che chiede il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia: a) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli; b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo precedente concorso per titoli ed esami e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalita' della prima integrazione delle graduatorie permanenti. 8. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge e' inserito nelle graduatorie del concorso per soli titoli in due province, ferma restando tale collocazione, indica una delle due province ai fini dell'assunzione come supplente. 9. L'articolo 557 del testo unico e' sostituito dal seguente: "Art. 557. - (Concorsi riservati) - 1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, e' conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneita' in appositi concorsi riservati. 2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purche' in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianita' di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianita', se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 556, comma 4, per particolari attivita' tecniche o specialistiche. 3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i concorsi pubblici. 4. Il concorso riservato per la terza qualifica e' per titoli, integrato da una o piu' prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto. 5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l'inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati. 6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicita' quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1". 10. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno compilate a seguito delle procedure dei medesimi concorsi riservati in corso di svolgimento sono trasformate nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 557 del testo unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo. 11. I modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella I allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, per l'accesso rispettivamente alla III e IV qualifica del personale ATA, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato cinque anni di servizio anche non continuativo nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici, sono inseriti, a domanda, sulla base dell'anzianita' di servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini dell'assunzione in ruolo sui posti annualmente disponibili. L'inserimento nella graduatoria per la III qualifica e' comunque subordinato al superamento di una prova di idoneita' all'espletamento delle funzioni dello specifico profilo, i cui contenuti e modalita' sono definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. All'onere derivante dallo svolgimento della predetta prova di idoneita' si provvede entro il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 4. I modelli viventi in possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma sono assunti, nei limiti del fabbisogno annuale, con contratto di durata annuale per un numero di ore compreso tra le dieci e le venti settimanali. L'ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici e' soddisfatto mediante il ricorso a contratti di prestazione d'opera. I modelli viventi che siano stati inclusi, ai sensi del presente comma, nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione nei ruoli del personale ATA hanno titolo altresi', a domanda, alla precedenza nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, da parte dei capi d'istituto delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, nei corrispondenti profili professionali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 275 del testo unico e' abrogato. In sede nazionale verra' attivato un confronto fra amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali sulle modalita' di attuazione del presente comma.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 553 del testo unico citato, e' il seguente: "Art. 553 (Concorso per titoli). - 1. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti: a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami a posti di segretario o coordinatore amministrativo; b) un servizio di segretario o coordinatore amministrativo negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, prestato per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente. 2. Al concorso medesimo sono ammessi altresi' coloro i quali appartengono alla qualifica immediatamente inferiore, abbiano prestato in tale qualifica servizio di ruolo per almeno cinque anni ed abbiano superato le prove di un concorso ordinaro o riservato a posti di segretario o coordinatore amministrativo. 3. La partecipazione ai concorsi per soli titoli e' consentita per due province. 4. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato, mentre i concorrenti gia' compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria ed ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli, purche' abbiano presentato apposita domanda di permanenza corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso. 5. A parita' di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente. 6. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. 7. Non si applica alcun limite di eta' per la partecipazione ai concorsi per soli titoli. 8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, e' emanata la tabella di valutazione dei titoli. 9. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami, o di precedenti esami, non puo' superare quello spettante per tre anni di servizio. 10. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi. 11. La collocazione nelle graduatorie del concorso per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami ed in quelli per soli titoli. 12. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426". - Il testo dell'art. 557 del testo unico citato e' il seguente: "Art. 557 (Concorsi riservati). - 1. Una quota del 30% e, rispettivamente, del 40% dei posti disponibili annualmente nei ruoli della quinta e della quarta qualifica e' conferita, mediante concorsi riservati, agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purche' in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianita' di almeno cinque anni di servizio di ruolo, o, a prescindere da tale anzianita', se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono. 2. I concorsi riservati per la quinta qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'art. 552 per i concorsi pubblici. 3. Il concorso riservato per la quarta qualifica e' per titoli, integrato da una o piu' prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto. 4. I bandi sono emanati, con periodicita' biennale, dai provveditori agli studi, sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione". - Il testo dell'art. 552 del testo unico citato, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 552. (Concorsi per titoli ed esami). - 01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilita' di posti. 02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione. 03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonche' riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attivita' conseguenti. 1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino alla data da cui decorre la validita' della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente. 2. Nei concorsi per titoli ed esami e' attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami. 3. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte verte su elementi di diritto pubblico; l'altra e' intesa ad accertare il possesso delle cognizioni tecniche necessarie all'assolvimento delle funzioni proprie della qualifica da conferire. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione. Il programma di esame e' determinato dal bando di cui al comma 3 dell'art. 551. 4. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi e' stabilito con regolamento. 5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, e' emanata la tabella di valutazione dei titoli. 5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'Accademia o il Conservatorio di assegnazione". - Per il comma 3 dell'art. 401 del testo unico, si veda nel testo sostituito all'art. 1 della presente legge. - Per il testo dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 8-bis del decretolegge 6 agosto 1988, n. 323, si veda nelle note all'art. 1. - La descrizione della seconda e terza qualifica di cui all'art. 51 del C.C.N.L. del comparto "Scuola", e' la seguente: "II - Qualifica di inquadramento del responsabile amministrativo: II/1: Profilo: Responsabile amministrativo. III.- Qualifica di inquadramento della Assistente amministrativo ed equiparati: III/1: Profilo: Assistente amministrativo. III/2: Profilo: Assistente tecnico. III/3: Profilo: Cuoco. III/4: Profilo: Infermiere". - Il testo del comma 4 dell'art. 556 del testo unico, e' il seguente: "4. Il personale A.T.A. puo' partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, se in servizio in quella inferiore da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale superiore, purche' detto titolo non sia specificamente richiesto dal particolare tipo di attivita' tecnica o specialistica". - I titoli di studio previsti dalla tabella I allegata al C.C.N.L. del comparto "Scuola" sono i seguenti: "TABELLA I - (art. 51, comma 1) REQUISITI CULTURALI PER L'ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE A.T.A. Direttore amministrativo (nei Conservatori di musica e nelle Accademie): a) diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime; titoli equipollenti. Responsabile amministrativo: a) diploma di ragioniere e perito commerciale (anche con sezione commercio con l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore; rilasciati dagli istituti tecnici commerciali; b) diploma di analista contabile; diploma di operatore commerciale; rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali. I titoli elencati sono validi purche' congiunti a uno dei corrispondenti titoli di specializzazione: diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (postsecondario); corsi di formazione professionale regionale di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine dei corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativocontabili e di durata non inferiore a 600 ore; diploma universitario relativo a corsi specifici. In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) e' valida la laurea specifica (giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economicoaziendali o finanziarie). In caso di mancato possesso del diploma o attestato postsecondario, e' valida, in aggiunta del diploma di cui alle lettere a) e b), la laurea anche in discipline non specifiche. Assistente amministrativo: a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilita' di aziende); b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativocontabile, rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978. In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettera a) e b) e' valido un diploma di maturita' che consenta l'accesso agli studi universitari. Assistente tecnico: a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico; b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico; c) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978. In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle precedenti lettere a), b), c), e' valido qualsiasi diploma di maturita', corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari. Cuoco: a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero; b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978. Infermiere: a) diploma di infermiere professionale. Collaboratore scolastico: a) diploma di scuola media. Aiutante cuoco: a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero; b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978. Guardarobiere: a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero; b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle 600 ore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978. Addetto alle aziende agrarie: a) diploma di scuola media; b) attestato di qualifica specifica. Per il personale A.T.A. che, in ragione dei titoli previsti dal precedente ordinamento, sia titolare, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato o sia comunque iscritto nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze, rimangono comunque validi i titoli medesimi".