Art. 6. 
       (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA) 
 
  1. L'articolo 551 del testo unico e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 551. - (Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi).  -
1. L'accesso  al  ruolo  dei  responsabili  amministrativi  ha  luogo
mediante concorso per titoli ed esami e attingendo  alla  graduatoria
permanente di cui all'articolo 553. 
  2. Nel caso in cui la graduatoria di  un  concorso  per  titoli  ed
esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi  vanno
ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente.  Detti
posti vanno reintegrati  in  occasione  della  procedura  concorsuale
successiva. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
ai responsabili amministrativi  dei  Conservatori  di  musica,  delle
Accademie  di  belle  arti  e  delle  Accademie  nazionali  di   arte
drammatica e di danza. 
  4. I  posti  disponibili  e  vacanti  per  l'accesso  ai  ruoli  di
responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare  ai
corrispondenti concorsi riservati per  il  passaggio  alla  qualifica
funzionale superiore di  cui  al  comma  1  dell'articolo  557,  sono
ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per  titoli
ed esami e la graduatoria permanente". 
  2. All'articolo 552 del testo  unico  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1 sono premessi i seguenti: 
  "01. I concorsi per titoli ed  esami  sono  indetti  con  frequenza
triennale, subordinatamente alla disponibilita' di posti. 
  02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico  emanato
dal Ministero della pubblica istruzione. 
  03. Spetta agli uffici dell'amministrazione  scolastica  periferica
determinare con loro decreti, all'inizio di  ciascuno  dei  tre  anni
scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da
conferire  all'inizio  di  ciascun  anno  scolastico   ai   candidati
utilmente   collocati   nelle   graduatorie   compilate   a   seguito
dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane  ferma  la  competenza
degli  stessi  uffici  dell'amministrazione   scolastica   periferica
riguardo a tutti gli adempimenti  attinenti  allo  svolgimento  delle
procedure dei concorsi medesimi,  nonche'  riguardo  all'approvazione
degli atti ed ai provvedimenti ed attivita' conseguenti."; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano
valide fino alla data da cui decorre la validita'  della  graduatoria
relativa al concorso successivo corrispondente"; 
    c) e' aggiunto in fine il seguente comma: 
  "5-bis. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano
anche ai responsabili  amministrativi  dei  Conservatori  di  musica,
delle Accademie di belle arti e delle  Accademie  nazionali  di  arte
drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero
della  pubblica  istruzione  e   svolti   a   livello   regionale   o
interregionale,   affidandone   l'organizzazione   ad   un    ufficio
dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che  ha  curato
lo   svolgimento   delle   procedure   concorsuali   provvede   anche
all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione  della
sede ai vincitori. I conseguenti  contratti  di  assunzione  a  tempo
indeterminato sono stipulati dal  dirigente  dell'ufficio  scolastico
periferico della provincia nella  quale  ha  sede  l'Accademia  o  il
Conservatorio di assegnazione". 
  3. L'articolo 553 del testo unico e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 553. - (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie relative
ai concorsi per soli  titoli  dei  responsabili  amministrativi  sono
trasformate  in  graduatorie  permanenti,  da   utilizzare   per   le
assunzioni in ruolo di cui all'articolo 551, comma 4. 
  2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono  periodicamente
integrate con l'inserimento di coloro che  hanno  superato  le  prove
dell'ultimo concorso per titoli  ed  esami  e  di  coloro  che  hanno
chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria  permanente
di altra  provincia.  Contemporaneamente  all'inserimento  dei  nuovi
aspiranti  e'   effettuato   l'aggiornamento   delle   posizioni   di
graduatoria di  coloro  che  sono  gia'  compresi  nella  graduatoria
permanente. 
  3. Le operazioni di cui al  comma  2  sono  effettuate  secondo  le
modalita' definite dal regolamento di cui al  comma  3  dell'articolo
401. 
  4. La collocazione nella  graduatoria  permanente  non  costituisce
elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. 
  5.  Le  graduatorie  permanenti  sono  utilizzabili  soltanto  dopo
l'esaurimento delle corrispondenti  graduatorie  compilate  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246,  e  trasformate
in graduatorie nazionali  dall'articolo  8-bis  del  decreto-legge  6
agosto 1988, n. 323, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
ottobre 1988, n. 426. 
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
ai responsabili amministrativi  dei  Conservatori  di  musica,  delle
Accademie  di  belle  arti  e  delle  Accademie  nazionali  di   arte
drammatica e di danza. 
  7.  Ai  fini  dell'inserimento  nelle  graduatorie  permanenti  del
personale di cui al comma  6,  le  graduatorie  concorsuali  previste
dall'articolo  552,  comma  5-bis,  sono  ripartite  in   graduatorie
provinciali". 
  4. L'indizione,  lo  svolgimento  dei  concorsi  e  le  conseguenti
assunzioni per l'accesso alla terza qualifica del personale ATA delle
Accademie e dei Conservatori avvengono con le  modalita'  di  cui  al
comma 5-bis dell'articolo 552 del testo unico, inserito dalla lettera
c) del comma 2 del presente articolo. 
  5. Il personale ATA del Conservatorio di  musica  di  Trento  e'  a
carico della provincia di Trento. 
  6. Nella prima integrazione delle  graduatorie  permanenti  di  cui
all'articolo 553 del testo unico, come  sostiuito  dal  comma  3  del
presente articolo, hanno titolo all'inclusione oltre al personale che
chiede il trasferimento dalla  corrispondente  graduatoria  di  altra
provincia: 
    a) coloro che siano in possesso  dei  requisiti  richiesti  dalle
norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli
titoli; 
    b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo  precedente
concorso per titoli ed esami e siano inseriti, alla data  di  entrata
in vigore della presente legge, in una graduatoria  per  l'assunzione
del personale non di ruolo. Si prescinde  da  quest'ultimo  requisito
per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per
titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in  vigore
della presente legge. 
  7. Il regolamento di cui al comma 3  dell'articolo  401  del  testo
unico, come sostituito dal comma 6  dell'articolo  1  della  presente
legge, stabilisce anche le modalita' della prima  integrazione  delle
graduatorie permanenti. 
  8. Il personale che alla data di entrata in vigore  della  presente
legge e' inserito nelle graduatorie del concorso per soli  titoli  in
due province, ferma restando tale collocazione, indica una delle  due
province ai fini dell'assunzione come supplente. 
  9. L'articolo 557 del testo unico e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 557. - (Concorsi riservati) - 1. Una quota del 30  per  cento
e,  rispettivamente,  del  40  per  cento   dei   posti   disponibili
annualmente nelle dotazioni della seconda e terza  qualifica  di  cui
all'articolo 51 del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n.  109  alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre  1995,  e'  conferita  agli
impiegati di ruolo delle  qualifiche  immediatamente  inferiori,  che
siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente  integrabili
previo conseguimento di una idoneita' in appositi concorsi riservati. 
  2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare  gli
impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se
privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla  qualifica
cui aspirano, purche' in possesso del titolo di studio richiesto  per
la qualifica di appartenenza e di una  anzianita'  di  almeno  cinque
anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianita', se  in
possesso  del  titolo  di  studio  richiesto  per  la  qualifica  cui
accedono, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 556, comma 4, per
particolari attivita' tecniche o specialistiche. 
  3. I concorsi riservati per la seconda qualifica  sono  per  esami.
Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti
dall'articolo 552 per i concorsi pubblici. 
  4. Il concorso riservato per la  terza  qualifica  e'  per  titoli,
integrato da una  o  piu'  prove  pratiche  attinenti  alle  mansioni
proprie del profilo professionale e del ruolo  per  cui  il  concorso
viene indetto. 
  5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui  al  comma  1
avviene mediante l'inserimento dei nuovi aspiranti  risultati  idonei
nei concorsi riservati. 
  6.   I   concorsi   riservati    sono    banditi    dagli    uffici
dell'amministrazione  scolastica  periferica  sulla   base   di   una
ordinanza del Ministro della pubblica  istruzione,  con  periodicita'
quadriennale  ovvero  in  caso  di  esaurimento   delle   graduatorie
permanenti di cui al comma 1". 
  10. Le graduatorie dei concorsi  riservati  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno compilate
a seguito delle procedure dei medesimi concorsi riservati in corso di
svolgimento sono trasformate  nelle  graduatorie  permanenti  di  cui
all'articolo 557 del testo unico, come sostituito  dal  comma  9  del
presente articolo. 
  11. I modelli viventi in possesso dei  titoli  di  studio  previsti
dalla tabella I allegata al contratto collettivo nazionale di  lavoro
del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  109
alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre  1995,  per  l'accesso
rispettivamente alla III e IV qualifica del personale ATA, che,  alla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  abbiano  prestato
cinque anni di servizio anche non  continuativo  nelle  Accademie  di
belle arti e nei licei artistici, sono  inseriti,  a  domanda,  sulla
base dell'anzianita' di servizio, in graduatorie  ad  esaurimento  ai
fini dell'assunzione in  ruolo  sui  posti  annualmente  disponibili.
L'inserimento nella graduatoria per  la  III  qualifica  e'  comunque
subordinato al superamento di una prova di idoneita' all'espletamento
delle funzioni dello specifico profilo, i cui contenuti  e  modalita'
sono definiti con ordinanza del Ministro della  pubblica  istruzione.
All'onere  derivante  dallo  svolgimento  della  predetta  prova   di
idoneita' si provvede entro il limite di spesa di cui all'articolo 2,
comma 4. I modelli viventi in possesso dei requisiti di  servizio  di
cui al  presente  comma  sono  assunti,  nei  limiti  del  fabbisogno
annuale, con contratto  di  durata  annuale  per  un  numero  di  ore
compreso tra le dieci e le venti settimanali. L'ulteriore  fabbisogno
di modelli  viventi  nelle  Accademie  di  belle  arti  e  nei  licei
artistici  e'  soddisfatto  mediante  il  ricorso  a   contratti   di
prestazione d'opera. I modelli viventi che siano  stati  inclusi,  ai
sensi del  presente  comma,  nelle  graduatorie  ad  esaurimento  per
l'assunzione nei ruoli del personale ATA  hanno  titolo  altresi',  a
domanda, alla precedenza nell'assunzione con contratto  di  lavoro  a
tempo determinato, da parte dei capi d'istituto  delle  Accademie  di
belle  arti  e  dei  licei  artistici,  nei  corrispondenti   profili
professionali. Dalla data di entrata in vigore della  presente  legge
l'articolo 275 del testo unico e' abrogato. In sede nazionale  verra'
attivato un confronto fra amministrazione scolastica e organizzazioni
sindacali sulle modalita' di attuazione del presente comma. 
 
           Note all'art. 6: 
            - Il testo dell'art. 553 del testo unico  citato,  e'  il
          seguente: 
            "Art. 553 (Concorso per titoli). - 1. Per l'ammissione ai
          concorsi per soli titoli sono richiesti: 
            a) il superamento delle prove di un  precedente  concorso
          per titoli ed esami  o  di  precedenti  esami  a  posti  di
          segretario o coordinatore amministrativo; 
            b)   un   servizio   di   segretario    o    coordinatore
          amministrativo negli istituti  e  scuole  statali  di  ogni
          ordine  e  grado,  prestato  per  almeno   trecentosessanta
          giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente. 
            2. Al concorso medesimo sono ammessi  altresi'  coloro  i
          quali appartengono alla qualifica immediatamente inferiore,
          abbiano prestato in tale qualifica servizio  di  ruolo  per
          almeno cinque anni ed  abbiano  superato  le  prove  di  un
          concorso ordinaro o  riservato  a  posti  di  segretario  o
          coordinatore amministrativo. 
            3. La partecipazione  ai  concorsi  per  soli  titoli  e'
          consentita per due province. 
            4. Le graduatorie relative ai concorsi  per  soli  titoli
          hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento
          triennale. A tal fine coloro che presentano la domanda  per
          la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base  al
          punteggio complessivo riportato, mentre i concorrenti  gia'
          compresi  in  graduatoria  ma  non  ancora  nominati  hanno
          diritto  a  permanere  nella  graduatoria  ed  ottenere  la
          modifica  del  punteggio  mediante  valutazione  dei  nuovi
          titoli, purche'  abbiano  presentato  apposita  domanda  di
          permanenza corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al
          bando di concorso. 
            5. A parita' di punteggio e di ogni altra condizione  che
          dia  titolo  a  preferenza,   precede   nella   graduatoria
          permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente. 
            6. Le graduatorie relative ai concorsi  per  soli  titoli
          sono compilate sulla base del punteggio 
          complessivo ottenuto da ciascun concorrente. 
            7.  Non  si  applica  alcun  limite  di   eta'   per   la
          partecipazione ai concorsi per soli titoli. 
            8. Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione,
          sentito il consiglio nazionale della  pubblica  istruzione,
          e' emanata la tabella di valutazione dei titoli. 
            9. Il  punteggio  da  attribuire  al  superamento  di  un
          precedente concorso per titoli ed esami,  o  di  precedenti
          esami, non puo' superare quello spettante per tre  anni  di
          servizio. 
            10. Le graduatorie dei  concorsi  per  soli  titoli  sono
          utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i 
          candidati vi risultino compresi. 
            11. La collocazione nelle graduatorie  del  concorso  per
          soli  titoli  non  costituisce  elemento   valutabile   nei
          corrispondenti concorsi per titoli ed esami  ed  in  quelli
          per soli titoli. 
            12. Le graduatorie dei  concorsi  per  soli  titoli  sono
          utilizzabili    soltanto    dopo    l'esaurimento     delle
          corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art.  17
          del decreto-legge 3 maggio 1988, n.  140,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  luglio  1988,  n.  246,  e
          trasformate in graduatorie nazionali  dall'art.  8-bis  del
          decreto-legge  6  agosto  1988,  n.  323,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426". 
            - Il testo dell'art. 557 del testo  unico  citato  e'  il
          seguente: 
            "Art. 557 (Concorsi riservati). - 1. Una quota del 30% e,
          rispettivamente, del 40% dei posti disponibili  annualmente
          nei  ruoli  della  quinta  e  della  quarta  qualifica   e'
          conferita, mediante concorsi riservati, agli  impiegati  di
          ruolo delle qualifiche immediatamente  inferiori  anche  se
          privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione  alla
          qualifica cui aspirano, purche' in possesso del  titolo  di
          studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di  una
          anzianita' di almeno cinque anni di servizio di ruolo, o, a
          prescindere da tale anzianita', se in possesso  del  titolo
          di studio richiesto per la qualifica cui accedono. 
            2. I concorsi riservati per la quinta qualifica sono  per
          esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte  e  nel
          colloquio previsti dall'art. 552 per i concorsi pubblici. 
            3. Il concorso riservato per la quarta qualifica  e'  per
          titoli, integrato da una o piu'  prove  pratiche  attinenti
          alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo
          per cui il concorso viene indetto. 
            4. I bandi sono emanati, con periodicita'  biennale,  dai
          provveditori agli studi, sulla base di 
          un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione". 
            - Il testo dell'art. 552 del  testo  unico  citato,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
            "Art. 552. (Concorsi  per  titoli  ed  esami).  -  01.  I
          concorsi per titoli ed esami  sono  indetti  con  frequenza
          triennale, subordinatamente alla disponibilita' di posti. 
            02. All'indizione dei  concorsi  si  provvede  con  bando
          unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione. 
            03. Spetta agli  uffici  dell'amministrazione  scolastica
          periferica determinare  con  loro  decreti,  all'inizio  di
          ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono  i
          concorsi, il numero dei posti da  conferire  all'inizio  di
          ciascun anno scolastico ai  candidati  utilmente  collocati
          nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei
          concorsi indetti. Rimane ferma la competenza  degli  stessi
          uffici dell'amministrazione scolastica periferica  riguardo
          a tutti gli adempimenti attinenti  allo  svolgimento  delle
          procedure   dei   concorsi   medesimi,   nonche'   riguardo
          all'approvazione  degli  atti  ed   ai   provvedimenti   ed
          attivita' conseguenti. 
            1. Le graduatorie relative  ai  concorsi  per  titoli  ed
          esami restano valide fino  alla  data  da  cui  decorre  la
          validita' della graduatoria relativa al concorso successivo
          corrispondente. 
            2. Nei concorsi per titoli  ed  esami  e'  attribuito  un
          particolare punteggio anche all'inclusione nelle 
          graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami. 
            3. Le prove di esame consistono in due prove  scritte  ed
          in un colloquio. Una  delle  due  prove  scritte  verte  su
          elementi  di  diritto  pubblico;  l'altra  e'   intesa   ad
          accertare il possesso delle cognizioni tecniche  necessarie
          all'assolvimento delle funzioni proprie della qualifica  da
          conferire. Il colloquio verte sulle materie  oggetto  delle
          prove scritte e sull'ordinamento dell'amministrazione della
          pubblica istruzione. Il programma di esame  e'  determinato
          dal bando di cui al comma 3 dell'art. 551. 
    

                4.  Il  titolo  di  studio  richiesto per l'ammissione ai
              concorsi e' stabilito con regolamento.
                5.  Con  decreto  del  Ministro della pubblica istruzione
              sentito  il  consiglio nazionale della pubblica istruzione,
              e' emanata la tabella di valutazione dei titoli.
                5-bis.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo si
              applicano   anche   ai   responsabili   amministrativi  dei
              Conservatori  di  musica,  delle  Accademie di belle arti e
              delle  Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I
              relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica
              istruzione  e  svolti a livello regionale o interregionale,
              affidandone      l'organizzazione     ad     un     ufficio
              dell'amministrazione  scolastica  periferica. L'ufficio che
              ha   curato  lo  svolgimento  delle  procedure  concorsuali
              provvede  anche all'approvazione delle relative graduatorie
              e  all'assegnazione  della sede ai vincitori. I conseguenti
              contratti   di   assunzione   a  tempo  indeterminato  sono
              stipulati  dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico
              della  provincia  nella  quale  ha  sede  l'Accademia  o il
              Conservatorio di assegnazione".
                -  Per  il comma 3 dell'art. 401 del testo unico, si veda
              nel testo sostituito all'art. 1 della presente legge.
                -  Per  il  testo dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio
              1988, n. 140, si veda nelle note all'art. 1.
                -  Per il testo dell'art. 8-bis del decretolegge 6 agosto
              1988, n. 323, si veda nelle note all'art. 1.
                -  La  descrizione della seconda e terza qualifica di cui
              all'art.  51  del  C.C.N.L.  del  comparto  "Scuola", e' la
              seguente:
                "II   -   Qualifica  di  inquadramento  del  responsabile
              amministrativo:
                 II/1: Profilo: Responsabile amministrativo.
                III.-   Qualifica   di   inquadramento  della  Assistente
              amministrativo ed equiparati:
                 III/1: Profilo: Assistente amministrativo.
                 III/2: Profilo: Assistente tecnico.
                 III/3: Profilo: Cuoco.
                 III/4: Profilo: Infermiere".
                -  Il testo del comma 4 dell'art. 556 del testo unico, e'
              il seguente:
                "4.  Il  personale  A.T.A.  puo'  partecipare ai concorsi
              pubblici    per   l'accesso   alla   qualifica   funzionale
              immediatamente   superiore,   se   in  servizio  in  quella
              inferiore    da    almeno    5    anni    senza   demerito,
              indipendentemente   dal   possesso  del  titolo  di  studio
              richiesto   per   l'accesso   alla   qualifica   funzionale
              superiore,  purche'  detto  titolo  non  sia specificamente
              richiesto  dal  particolare  tipo  di  attivita'  tecnica o
              specialistica".
                - I titoli di studio previsti dalla tabella I allegata al
              C.C.N.L. del comparto "Scuola" sono i seguenti:
                            "TABELLA I - (art. 51, comma 1)
                     REQUISITI CULTURALI PER L'ACCESSO AI PROFILI
                          PROFESSIONALI DEL PERSONALE A.T.A.
                Direttore  amministrativo  (nei  Conservatori di musica e
              nelle Accademie):
                a)  diploma  di  laurea  in  giurisprudenza;  in  scienze
              politiche sociali e amministrative; in economia e commercio
              o in scienze coloniali e marittime; titoli equipollenti.
                 Responsabile amministrativo:
                a)  diploma di ragioniere e perito commerciale (anche con
              sezione  commercio  con  l'estero);  diploma di ragioniere,
              perito   commerciale   e  programmatore;  rilasciati  dagli
              istituti tecnici commerciali;
                b)  diploma  di  analista contabile; diploma di operatore
              commerciale;  rilasciati dagli istituti professionali per i
              servizi commerciali.
                I titoli elencati sono validi purche' congiunti a uno dei
              corrispondenti titoli di specializzazione:
                diploma   conseguito  al  termine  di  corsi  statali  di
              perfezionamento e specializzazione (postsecondario);
                corsi  di  formazione  professionale regionale di secondo
              livello  (riservati ai diplomati) rilasciato al termine dei
              corsi  svolti  in  regime  di convenzione ed attinenti alle
              discipline   amministrativocontabili   e   di   durata  non
              inferiore a 600 ore;
                  diploma universitario relativo a corsi specifici.
                In  caso  di  mancato  possesso  dei  diplomi di cui alle
              lettere   a)   e   b)   e'   valida   la  laurea  specifica
              (giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria;
              laurea  attinente  alle scienze e tecniche amministrative o
              commerciali o economicoaziendali o finanziarie).
                In  caso  di  mancato  possesso  del  diploma o attestato
              postsecondario,  e'  valida, in aggiunta del diploma di cui
              alle  lettere  a)  e  b), la laurea anche in discipline non
              specifiche.
                 Assistente amministrativo:
                a)   diploma  di  qualifica  professionale  ad  indirizzo
              specifico  (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla
              contabilita' di aziende);
                b)  diploma  di  scuola  media  integrato da attestato di
              qualifica    specifica    per    i    servizi   del   campo
              amministrativocontabile,  rilasciato  al  termine  di corsi
              regionali  di  durata  non  inferiore alle 600 ore ai sensi
              dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
                In  caso  di  mancato  possesso  dei  diplomi di cui alle
              lettera  a)  e  b)  e'  valido  un diploma di maturita' che
              consenta l'accesso agli studi universitari.
                 Assistente tecnico:
                a)  diploma  di  qualifica  di  istituto  professionale a
              indirizzo specifico;
                   b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
                c)  diploma  di  scuola  media  integrato da attestato di
              qualifica   specifica,   rilasciato  al  termine  di  corsi
              regionali  di  durata  non  inferiore alle 600 ore ai sensi
              dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
                In  caso  di  mancato  possesso  dei  diplomi di cui alle
              precedenti  lettere a), b), c), e' valido qualsiasi diploma
              di   maturita',   corrispondente   alle   specifiche   aree
              professionali,    che   consenta   l'accesso   agli   studi
              universitari.
                 Cuoco:
                a)  diploma  di  qualifica  specifica  rilasciato  da  un
              istituto professionale alberghiero;
                b)  diploma  di  scuola  media  integrato da attestato di
              qualifica   specifica   rilasciato   al  termine  di  corsi
              regionali  di  durata  non  inferiore alle 600 ore ai sensi
              dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
                 Infermiere:
                   a) diploma di infermiere professionale.
                 Collaboratore scolastico:
                   a) diploma di scuola media.
                 Aiutante cuoco:
                a)  diploma  di  qualifica  specifica  rilasciato  da  un
              istituto professionale alberghiero;
                b)  diploma  di  scuola  media  integrato da attestato di
              qualifica   specifica   rilasciato   al  termine  di  corsi
              regionali  di  durata  non  inferiore alle 600 ore ai sensi
              dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
                 Guardarobiere:
                a)  diploma  di  qualifica  specifica  rilasciato  da  un
              istituto professionale alberghiero;
                b)  diploma  di  scuola  media  integrato da attestato di
              qualifica   specifica   rilasciato   al  termine  di  corsi
              regionali  di  durata  non  inferiore alle 600 ore ai sensi
              dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
                 Addetto alle aziende agrarie:
                   a) diploma di scuola media;
                   b) attestato di qualifica specifica.
                Per  il  personale  A.T.A.  che,  in  ragione  dei titoli
              previsti  dal  precedente  ordinamento, sia titolare, prima
              dell'entrata  in  vigore  del  presente  contratto,  di  un
              rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  o sia comunque
              iscritto  nelle  graduatorie  provinciali degli aspiranti a
              supplenze, rimangono comunque validi i titoli medesimi".