Art. 7.
                      (Insegnanti di sostegno)

  1.  Gli  insegnanti  in  possesso  del  titolo  di specializzazione
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975,
n.  970,  e  successive  modificazioni, che abbiano prestato servizio
nelle scuole statali di ogni ordine e grado per attivita' di sostegno
per  almeno  360  giorni  nel  periodo compreso tra l'anno scolastico
1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui
almeno  180  giorni  a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono
ammessi  alla  sessione  riservata di esami di cui all'articolo 2. Le
prove  sono volte ad accertare il possesso delle capacita' didattiche
relativamente  all'integrazione  scolastica degli alunni portatori di
handicap  in  connessione  con  le  discipline  di  competenza. Nelle
operazioni  di  nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di
ogni ordine e grado e' data la priorita' al personale in possesso del
titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  970  del 1975. Nelle operazioni di
mobilita',  al  predetto  personale  e' riservato il 50 per cento dei
posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado.
  2.  Il  servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai
docenti  non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in
possesso  del  titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami
di  concorso  a  cattedra  per l'insegnamento di una delle discipline
previste  dal rispettivo ordine e grado di scuola, e' valido anche ai
fini  del  riconoscimento  del  servizio  di cui all'articolo 485 del
testo unico.
 
           Note all'art. 7:
            -   Il testo  della  parte  riguardante il  possesso  del
          titolo    di  specializzazione  previsto  dal  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 31   ottobre   1975,  n.  970
          (Norme   in   materia   di    scuole    aventi  particolari
          finalita'), e' il seguente:
            "Art.  8    (Titolo di specializzazione).  - Il personale
          direttivo e docente preposto alle  istituzioni,  sezioni  o
          classi  di  cui  all'art.  1  del   presente   decreto deve
          essere  fornito  di apposito  titolo   di  specializzazione
          da  conseguire  al    termine di un corso teoricopratico di
          durata    biennale    presso      scuole     o     istituti
          riconosciuti    dal Ministero della  pubblica istruzione. I
          programmi  del predetto corso sono approvati con    decreto
          del  Ministro  per    la  pubblica  istruzione,  sentito il
          Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
            Al predetto  corso sono   ammessi coloro che    siano  in
          possesso   dei   requisiti  prescritti    dal  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 31 maggio 1974,  n.  417,  per
          l'accesso   ai   posti   di   ruolo  cui  si  riferisce  la
          specializzazione.
            Sono  aboliti i  corsi di  fisiopatologia dello  sviluppo
          fisico  e psichico di  cui all'art. 404  del regio  decreto
          26 aprile  1928, n.  1297.
            Sono fatti salvi i diritti  acquisiti  dal  personale  in
          servizio  alla  data  di   entrata in   vigore del presente
          decreto per  quanto attiene alla   validita'  di     titoli
          di      specializzazione   precedentemente conseguiti. Tali
          titoli di  specializzazione, purche' gia'  conseguiti  alla
          data    di  entrata in   vigore del presente decreto,  sono
          altresi' validi   ai   fini   dell'ammissione  al     primo
          concorso      indetto successivamente alla predetta data di
          entrata in vigore del presente decreto".
             - Il testo dell'art. 485 del testo unico e' il seguente:
            "Art.  485 (Personale   docente). -   1.  Al    personale
          docente    delle  scuole  di    istruzione  secondaria   ed
          artistica, il   servizio prestato  presso    le    predette
          scuole     statali     e    pareggiate,  comprese    quelle
          all'estero,  in  qualita'  di  docente  non  di  ruolo,  e'
          riconosciuto  come servizio di ruolo,  ai fini giuridici ed
          economici, per  intero per i primi  quattro anni  e  per  i
          due  terzi  del periodo   eventualmente eccedente,  nonche'
          di   soli fini economici per il  rimanente terzo. I diritti
          economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati
          e valutati   in    tutte    le    classi    di    stipendio
          successive      a      quella  attribuita  al  momento  del
          riconoscimento medesimo.
            2. Agli stessi fini e nella identica  misura, di  cui  al
          comma  1, e' riconosciuto,  al personale  ivi  contemplato,
          il servizio   prestato presso le  scuole  degli  educandati
          femminili  statali  e  quello  prestato  in    qualita'  di
          docente elementare  di ruolo  e non  di ruolo  nelle scuole
          elementari  statali,  o  parificate,  comprese  quelle  dei
          predetti educandati  e  quelle  all'estero,  nonche'  nelle
          scuole  popolari, sussidiate o sussidiarie.
            3.  Al    personale docente   delle scuole elementari  e'
          riconosciuto, agli  stessi fini  e   negli stessi    limiti
          fissati   dal   comma 1,  il servizio prestato  in qualita'
          di  docente non di ruolo  nelle scuole elementari   statali
          o   degli  educandati   femminili  statali,   o parificate,
          nelle   scuole  secondarie   ed  artistiche    statali    o
          pareggiate,   nelle   scuole   popolari,      sussidiate  o
          sussidiarie, nonche' i  servizi di  ruolo e  non di   ruolo
          prestati  nelle scuole  materne statali o comunali.
            4.  Ai  docenti  di cui al comma 1, che siano privi della
          vista, ed al personale docente   delle scuole    elementari
          statali  o   parificate per ciechi il servizio non di ruolo
          comunque  prestato  e'  riconosciuto  per  intero  ai  fini
          giuridici ed economici.
            5.   Al   personale   docente   contemplato nel  presente
          articolo  e' riconosciuto, agli stessi fini  e negli stessi
          limiti precedentemente indicati, il  servizio  prestato  in
          qualita' di docente incaricato o di assistente incaricato o
          straordinario nelle universita'.
            6.   I  servizi    di  cui  ai  precedenti  commi    sono
          riconosciuti purche' prestati senza  demerito  e  con    il
          possesso, ove richiesto, del titolo di studio  prescritto o
          comunque    riconosciuto  valido  per   effetto di apposito
          provvedimento legislativo.
            7. Il  periodo di   servizio militare   di leva  o    per
          richiamo    e  il servizio civile sostitutivo  di quello di
          leva e' valido  a tutti gli effetti".