Art. 7. (Insegnanti di sostegno) 1. Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado per attivita' di sostegno per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2. Le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacita' didattiche relativamente all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap in connessione con le discipline di competenza. Nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado e' data la priorita' al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975. Nelle operazioni di mobilita', al predetto personale e' riservato il 50 per cento dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado. 2. Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, e' valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico.
Note all'art. 7: - Il testo della parte riguardante il possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 (Norme in materia di scuole aventi particolari finalita'), e' il seguente: "Art. 8 (Titolo di specializzazione). - Il personale direttivo e docente preposto alle istituzioni, sezioni o classi di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teoricopratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la specializzazione. Sono aboliti i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'art. 404 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto attiene alla validita' di titoli di specializzazione precedentemente conseguiti. Tali titoli di specializzazione, purche' gia' conseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono altresi' validi ai fini dell'ammissione al primo concorso indetto successivamente alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto". - Il testo dell'art. 485 del testo unico e' il seguente: "Art. 485 (Personale docente). - 1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualita' di docente non di ruolo, e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonche' di soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. 2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, e' riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualita' di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonche' nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie. 3. Al personale docente delle scuole elementari e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualita' di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonche' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali. 4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e' riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici. 5. Al personale docente contemplato nel presente articolo e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualita' di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle universita'. 6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purche' prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. 7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti".